Art. 8 
 
           Modifica all'articolo 391-bis del codice penale 
 
  1.  All'articolo  391-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Agevolazione  delle
comunicazioni  dei  detenuti  sottoposti  alle  restrizioni  di   cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni
in elusione delle prescrizioni»; 
    b) al primo  comma  le  parole  «da  uno  a  quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»; 
    c) al secondo comma  le  parole  «da  due  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»; 
    d) dopo il secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «La  pena
prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle
restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 il quale  comunica  con  altri  in  elusione  delle  prescrizioni
all'uopo imposte.».