Art. 8 Modifica all'articolo 391-bis del codice penale 1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»; b) al primo comma le parole «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»; c) al secondo comma le parole «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»; d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».