Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della
presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Agli  eventuali  oneri  derivanti  dagli  articoli  V,  VI  e  X
dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa  fronte
con apposito provvedimento legislativo.