Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della
presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo  1,  lettera
d), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli  3,  paragrafo  1,
lettera b), 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della  presente
legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.