Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo  di
cui  all'articolo  1  si  fa  fronte   con   apposito   provvedimento
legislativo.