Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, e' autorizzata  la
spesa di 185.000 euro per ciascuno  degli  anni  2019  e  2020  e  di
195.400 euro a decorrere dall'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.