Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, e' autorizzata la spesa di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.