Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15  dell'Accordo
stesso, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo  17  dell'Accordo  di
cui  all'articolo  1,  si  fa  fronte  con   apposito   provvedimento
legislativo.