Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.