Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli 3, 4,  5,  8,  9,  10,  11,  16,  17  e  21
dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo  24  dell'Accordo  di
cui  all'articolo  1  si  fa  fronte   con   apposito   provvedimento
legislativo.