Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, oltre alle  definizioni  contenute
nell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  si
applicano le seguenti definizioni: 
    a) «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione
di una professione secondo  cui  l'uso  del  titolo  in  un'attivita'
professionale o un gruppo di attivita' professionali e'  subordinato,
direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni  legislative,
regolamentari  o  amministrative,  al  possesso  di   una   specifica
qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo
e' soggetto a sanzioni; 
    b) «attivita' riservate»: una forma di  regolamentazione  di  una
professione secondo cui l'accesso a un'attivita' professionale o a un
gruppo  di  attivita'  professionali  e'  riservato,  direttamente  o
indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative,   a   coloro   che   esercitano    una    professione
regolamentata, in possesso di una specifica qualifica  professionale,
anche nel caso in cui l'attivita' sia condivisa con altre professioni
regolamentate; 
    c) «soggetti  regolatori»:  tutte  le  autorita'  legittimate  ad
emanare disposizioni legislative  o  regolamentari  o  amministrative
generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o  il
loro esercizio, incluse le autorita' competenti di  cui  all'articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.
206; 
    d) «direttiva»: direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 28 giugno 2018. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9
          novembre 2007, n. 206 cosi' recita: 
              «Art. 4  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si applicano le seguenti definizioni: 
                a) "professione regolamentata": 
                  1) l'attivita', o l'insieme delle attivita', il cui
          esercizio e' consentito solo a  seguito  di  iscrizione  in
          Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi  tenuti  da
          amministrazioni  o  enti  pubblici,  se  la  iscrizione  e'
          subordinata  al  possesso  di  qualifiche  professionali  o
          all'accertamento delle specifiche professionalita'; 
                  2) i rapporti di lavoro subordinato,  se  l'accesso
          ai medesimi e' subordinato, da disposizioni  legislative  o
          regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 
                  3)  l'attivita'  esercitata  con  l'impiego  di  un
          titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede
          una qualifica professionale; 
                  4) le attivita' attinenti al settore sanitario  nei
          casi in cui il possesso di una qualifica  professionale  e'
          condizione determinante ai fini  della  retribuzione  delle
          relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 
                  5)  le  professioni  esercitate   dai   membri   di
          un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I. 
                b)   "qualifiche   professionali":   le    qualifiche
          attestate da un  titolo  di  formazione,  un  attestato  di
          competenza di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  numero
          1),  o   un'esperienza   professionale;   non   costituisce
          qualifica professionale quella attestata da  una  decisione
          di  mero  riconoscimento  di  una  qualifica  professionale
          acquisita in Italia adottata da parte  di  un  altro  Stato
          membro; 
                c) "titolo di  formazione":  diplomi,  certificati  e
          altri  titoli  rilasciati  da  un'universita'  o  da  altro
          organismo  abilitato  secondo  particolari  discipline  che
          certificano il possesso  di  una  formazione  professionale
          acquisita  in  maniera  prevalente  sul  territorio   della
          Comunita'. Hanno  eguale  valore  i  titoli  di  formazione
          rilasciati da un Paese terzo se  i  loro  possessori  hanno
          maturato,   nell'effettivo    svolgimento    dell'attivita'
          professionale,  un'esperienza  di  almeno  tre   anni   sul
          territorio dello Stato  membro  che  ha  riconosciuto  tale
          titolo, certificata dal medesimo; 
                d)  "autorita'  competente":  qualsiasi  autorita'  o
          organismo abilitato da disposizioni nazionali a  rilasciare
          o a ricevere titoli  di  formazione  e  altri  documenti  o
          informazioni, nonche' a ricevere le domande e  ad  adottare
          le decisioni di cui al presente decreto; 
                e) "formazione regolamentata":  qualsiasi  formazione
          che, secondo le  prescrizioni  vigenti,  e'  specificamente
          orientata all'esercizio di una  determinata  professione  e
          consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da
          una formazione professionale, un tirocinio professionale  o
          una  pratica  professionale,  secondo  modalita'  stabilite
          dalla legge; 
                f) "esperienza professionale": l'esercizio  effettivo
          e legittimo della professione in uno Stato membro, a  tempo
          pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente; 
                g) "tirocinio di  adattamento":  l'esercizio  di  una
          professione regolamentata sotto la  responsabilita'  di  un
          professionista qualificato, accompagnato  eventualmente  da
          una formazione complementare  secondo  modalita'  stabilite
          dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione  da
          parte dell'autorita' competente; 
                h) "prova attitudinale": una verifica riguardante  le
          conoscenze, le competenze e le abilita'  professionali  del
          richiedente  effettuata  dalle  autorita'  competenti  allo
          scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare
          una professione regolamentata; 
                i) "dirigente d'azienda": qualsiasi persona che abbia
          svolto   in   un'impresa    del    settore    professionale
          corrispondente: 
                  1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale; 
                  2)  la  funzione  di  institore  o  vice  direttore
          d'azienda, se tale  funzione  implica  una  responsabilita'
          corrispondente a quella dell'imprenditore o  del  direttore
          d'azienda rappresentato; 
                  3) la funzione di dirigente responsabile di  uno  o
          piu'  reparti  dell'azienda,  con  mansioni  commerciali  o
          tecniche; 
                l) "Stato membro di stabilimento":  lo  stato  membro
          dell'Unione europea nel quale il prestatore  e'  legalmente
          stabilito per esercitarvi una professione; 
                m) "Stato membro d'origine": lo Stato membro  in  cui
          il cittadino dell'Unione europea ha  acquisito  le  proprie
          qualifiche professionali; 
                n); 
                n-bis)  "tirocinio  professionale":  un  periodo   di
          pratica  professionale   effettuato   sotto   supervisione,
          purche' costituisca una  condizione  per  l'accesso  a  una
          professione regolamentata e che puo' svolgersi in forma  di
          tirocinio   curriculare   o   in   forma    di    tirocinio
          extracurriculare   o,   laddove    previsto,    anche    in
          apprendistato; 
                n-ter)   "tessera    professionale    europea":    un
          certificato elettronico attestante o che il  professionista
          ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie  per  fornire
          servizi, su base temporanea e occasionale,  nel  territorio
          dello  Stato   o   il   riconoscimento   delle   qualifiche
          professionali ai fini  dello  stabilimento  nel  territorio
          dello Stato; 
                n-quater)   "apprendimento   permanente":    l'intero
          complesso di istruzione generale, istruzione  e  formazione
          professionale, istruzione non formale e  apprendimento  non
          formale e informale, intrapresi nel corso della  vita,  che
          comporta un miglioramento delle conoscenze, delle  abilita'
          e   delle   competenze,   che   puo'   includere    l'etica
          professionale; 
                n-quinquies)   "motivi   imperativi   di    interesse
          generale": motivi riconosciuti  tali  dalla  giurisprudenza
          della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                n-sexies)  "Sistema  europeo   di   accumulazione   e
          trasferimento dei crediti o crediti ECTS":  il  sistema  di
          crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello  Spazio
          europeo dell'istruzione superiore; 
                n-septies)  "legalmente  stabilito":   un   cittadino
          dell'Unione europea e' legalmente stabilito  in  uno  Stato
          membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di
          una professione in detto Stato membro e non e'  oggetto  di
          alcun divieto, neppure temporaneo,  all'esercizio  di  tale
          professione. E' possibile essere legalmente stabilito  come
          lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2018/958 si veda nelle note alle premesse.