Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute
nell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si
applicano le seguenti definizioni:
a) «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione
di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attivita'
professionale o un gruppo di attivita' professionali e' subordinato,
direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica
qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo
e' soggetto a sanzioni;
b) «attivita' riservate»: una forma di regolamentazione di una
professione secondo cui l'accesso a un'attivita' professionale o a un
gruppo di attivita' professionali e' riservato, direttamente o
indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, a coloro che esercitano una professione
regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale,
anche nel caso in cui l'attivita' sia condivisa con altre professioni
regolamentate;
c) «soggetti regolatori»: tutte le autorita' legittimate ad
emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative
generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il
loro esercizio, incluse le autorita' competenti di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206;
d) «direttiva»: direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 cosi' recita:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "professione regolamentata":
1) l'attivita', o l'insieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in
Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e'
subordinata al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalita';
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso
ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l'attivita' esercitata con l'impiego di un
titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede
una qualifica professionale;
4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei
casi in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle
relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di
un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
b) "qualifiche professionali": le qualifiche
attestate da un titolo di formazione, un attestato di
competenza di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), numero
1), o un'esperienza professionale; non costituisce
qualifica professionale quella attestata da una decisione
di mero riconoscimento di una qualifica professionale
acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato
membro;
c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e
altri titoli rilasciati da un'universita' o da altro
organismo abilitato secondo particolari discipline che
certificano il possesso di una formazione professionale
acquisita in maniera prevalente sul territorio della
Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione
rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno
maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attivita'
professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul
territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale
titolo, certificata dal medesimo;
d) "autorita' competente": qualsiasi autorita' o
organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare
o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o
informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare
le decisioni di cui al presente decreto;
e) "formazione regolamentata": qualsiasi formazione
che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente
orientata all'esercizio di una determinata professione e
consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da
una formazione professionale, un tirocinio professionale o
una pratica professionale, secondo modalita' stabilite
dalla legge;
f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo
e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo
pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;
g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una
professione regolamentata sotto la responsabilita' di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da
una formazione complementare secondo modalita' stabilite
dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da
parte dell'autorita' competente;
h) "prova attitudinale": una verifica riguardante le
conoscenze, le competenze e le abilita' professionali del
richiedente effettuata dalle autorita' competenti allo
scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare
una professione regolamentata;
i) "dirigente d'azienda": qualsiasi persona che abbia
svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore
d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita'
corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore
d'azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o
piu' reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o
tecniche;
l) "Stato membro di stabilimento": lo stato membro
dell'Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente
stabilito per esercitarvi una professione;
m) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui
il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie
qualifiche professionali;
n);
n-bis) "tirocinio professionale": un periodo di
pratica professionale effettuato sotto supervisione,
purche' costituisca una condizione per l'accesso a una
professione regolamentata e che puo' svolgersi in forma di
tirocinio curriculare o in forma di tirocinio
extracurriculare o, laddove previsto, anche in
apprendistato;
n-ter) "tessera professionale europea": un
certificato elettronico attestante o che il professionista
ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire
servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio
dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche
professionali ai fini dello stabilimento nel territorio
dello Stato;
n-quater) "apprendimento permanente": l'intero
complesso di istruzione generale, istruzione e formazione
professionale, istruzione non formale e apprendimento non
formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che
comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilita'
e delle competenze, che puo' includere l'etica
professionale;
n-quinquies) "motivi imperativi di interesse
generale": motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea;
n-sexies) "Sistema europeo di accumulazione e
trasferimento dei crediti o crediti ECTS": il sistema di
crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio
europeo dell'istruzione superiore;
n-septies) "legalmente stabilito": un cittadino
dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato
membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di
una professione in detto Stato membro e non e' oggetto di
alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale
professione. E' possibile essere legalmente stabilito come
lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/958 si veda nelle note alle premesse.