Art. 3
Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio
1. I soggetti regolatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione
degli atti normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con
cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle
professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano
quelle esistenti, procedono alla valutazione di proporzionalita' ai
sensi del presente decreto, utilizzando il questionario riportato
nella tabella di cui all'Allegato I. Nella tabella deve essere
fornita, per ciascun quesito, una motivazione specifica e
sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto
del principio di proporzionalita'. La tabella, debitamente compilata,
e' parte integrante della documentazione che accompagna gli atti di
cui al primo periodo. I motivi per considerare che una disposizione
e' giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi
qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi.
2. La portata della valutazione e' proporzionata alla natura, al
contenuto e all'impatto della disposizione e deve essere condotta in
modo obiettivo e indipendente.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, prima della definitiva adozione di una
disposizione normativa o di un atto amministrativo generale che
limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio,
i soggetti regolatori trasmettono lo schema di provvedimento
corredato della tabella di cui al comma 1 all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere.
4. Quando gli atti di cui al comma 1 sono adottati dagli ordini
professionali, il parere di cui al comma 3 e' espresso dalle
amministrazioni vigilanti.
5. I soggetti regolatori monitorano, dopo l'adozione, la
conformita' con il principio di proporzionalita' delle disposizioni
legislative o regolamentari, nuove o modificate, che limitano
l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, avendo
riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente
all'adozione delle disposizioni medesime.