Art. 4
Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di
interesse generale, proporzionalita'
1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano
l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o le
disposizioni che modificano quelle esistenti non possono introdurre
discriminazioni, ne' in via diretta, ne' in via indiretta, sulla base
della nazionalita' o della residenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate da
motivi di interesse generale. Le disposizioni sono obiettivamente
giustificate, tra gli altri, da motivi di ordine pubblico, di
sicurezza pubblica o di sanita' pubblica, o da motivi imperativi di
interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario
del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei
destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona
amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equita' delle
transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione
dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonche' la salvaguardia
dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la
tutela dell'ambiente, inclusi l'ambiente urbano e il paesaggio; la
salute degli animali; la proprieta' intellettuale; la salvaguardia e
la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli
obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale.
3. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non
puo' essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o
amministrativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere idonee a
garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono
introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente
necessario per il raggiungimento di tale scopo.
5. Ai fini di cui al comma 4, prima dell'adozione delle
disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori valutano i
seguenti elementi:
a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse
pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di
servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi;
b) se le vigenti norme di natura specifica o generale, quali
quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti o nel
diritto inteso alla protezione dei consumatori, siano insufficienti
ai fini del conseguimento dello scopo perseguito;
c) l'idoneita' della disposizione per quanto attiene alla sua
adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito e se essa rispecchia
realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta
pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per
attivita' comparabili;
d) l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei
servizi all'interno dell'Unione europea, sulle opportunita' di scelta
dei consumatori e sulla qualita' del servizio prestato;
e) la possibilita' di ricorrere a mezzi meno restrittivi per
conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; ai fini della presente
lettera, allorche' le disposizioni sono giustificate soltanto dalla
tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla
relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere
pertanto negativamente su terzi, i soggetti regolatori valutano in
particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi
meno restrittivi rispetto all'opzione di riserva delle attivita';
f) l'effetto di disposizioni nuove o modificate quando sono
combinate con altre disposizioni che limitano l'accesso alla
professione o il suo esercizio e, in particolare, il modo in cui le
disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti,
contribuiscono al conseguimento, e se siano necessarie al
conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.
6. I soggetti regolatori considerano inoltre, ove pertinenti alla
natura e al contenuto della nuova disposizione o della disposizione
oggetto di modifica, i seguenti elementi:
a) il collegamento tra l'ambito delle attivita' esercitate
nell'ambito di una professione o a essa riservate e la qualifica
professionale richiesta;
b) il collegamento tra la complessita' delle mansioni interessate
e la necessita' per coloro che le esercitano di possedere determinate
qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il
livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza
richieste;
c) la possibilita' di ottenere la qualifica professionale
attraverso percorsi alternativi;
d) se le attivita' riservate a determinate professioni possono o
meno essere condivise con altre professioni e le ragioni
giustificative;
e) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione
regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di
supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare
nel caso in cui le attivita' relative a una professione regolamentata
siano esercitate sotto il controllo e la responsabilita' di un
professionista debitamente qualificato;
f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre o
aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i
consumatori;
7. Ai fini di cui al comma 5, lettera f), i soggetti regolatori
valutano gli effetti, sia positivi che negativi, della nuova
disposizione o della disposizione oggetto di modifica in combinazione
con uno o piu' requisiti e, in particolare, i seguenti:
a) attivita' riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi
altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) obbligo di aggiornamento professionale continuo;
c) norme relative all'organizzazione della professione, alla
deontologia e alla supervisione;
d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine
professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, in
particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una
qualifica professionale specifica;
e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che
limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione
o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o
rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche;
f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di
assetto proprietario o di gestione di una societa', nella misura in
cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della
professione regolamentata;
g) restrizioni territoriali, anche quando la professione e'
regolamentata nelle varie parti del territorio nazionale in modo
diverso rispetto al modo in cui e' regolamentata in altre parti;
h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione
regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonche' norme
di incompatibilita';
i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi
di protezione personale o collettiva della responsabilita'
professionale;
l) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura
necessaria all'esercizio della professione;
m) requisiti tariffari minimi o massimi prestabiliti;
n) requisiti in materia di pubblicita'.
8. I soggetti regolatori valutano altresi', prima di introdurre
nuove disposizioni o disposizioni che modificano quelle esistenti, il
rispetto del principio di proporzionalita' dei requisiti specifici
relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi
prestati a norma del titolo II del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, compresi:
a) la registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro
forma presso un'organizzazione o un ordine professionale di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206;
b) una dichiarazione preventiva in conformita' dell'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i documenti
richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo o altro requisito
equivalente;
c) il pagamento di una tassa, o di altri costi necessari per le
procedure amministrative concernenti l'accesso alle professioni
regolamentate, o il loro esercizio, sostenuti dal prestatore del
servizio.
9. Il comma 8 non si applica alle misure intese a garantire il
rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili in
conformita' del diritto dell'Unione europea.
10. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino
la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano
ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le competenti autorita'
tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di
tutela della salute umana.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 si veda nelle note
all'art. 2.
- Il titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206 reca:
«LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI».
- Il testo degli articoli 10 e 13 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 cosi' recita:
«Art. 10 (Dichiarazione preventiva in caso di
spostamento del prestatore). - 1. Il prestatore che ai
sensi dell'art. 9 si sposta per la prima volta da un altro
Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi
e' tenuto ad informare in anticipo, l'autorita' di cui
all'art. 5 con una dichiarazione scritta, contenente
informazioni sulla prestazione di servizi che intende
svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi
mezzi di protezione personale o collettiva per la
responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha
validita' per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se
il prestatore intende successivamente fornire servizi
temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il
prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi
mezzo idoneo di comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque
momento interviene un mutamento oggettivo della situazione
attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1
deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti
la nazionalita' del prestatore;
b) una certificazione dell'autorita' competente che
attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno
Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che
non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea,
al momento del rilascio dell'attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle
qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b),
una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno nei
precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza,
nel settore della sanita' e per le professioni inerenti
all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e
l'istruzione della prima infanzia, un attestato che
comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive
dall'esercizio della professione o di condanne penali;
e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per
la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del
richiedente di essere in possesso della conoscenza della
lingua necessaria all'esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attivita' di
cui all'art. 27, contenute nell'elenco notificato alla
Commissione europea, per le quali e' necessaria una
verifica preliminare delle qualifiche professionali, un
certificato concernente la natura e la durata
dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo
competente dello Stato membro di stabilimento.
2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1 consente al prestatore di avere accesso
all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il
territorio nazionale.
3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti
legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli
opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui
all'art. 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione,
prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente
dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la
professione esercitata. La comunicazione, che non comporta
obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere
effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
4-bis. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le
formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale
prevista dall'art. 11, possano essere espletate con
facilita' mediante connessione remota e per via
elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita'
competenti di richiedere le copie autenticate in una fase
successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente
necessario.».
«Art. 13 (Iscrizione automatica). - 1. Copia delle
dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 1, e' trasmessa
dall'autorita' competente di cui all'art. 5 al competente
Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede
ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il
consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o
Collegio stessi.
2. Nel caso di professioni di cui all'art. 11, comma 1,
e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla
dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di
cui all'art. 10, comma 2.
2-bis. Nel caso l'autorita' competente riceva la
comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera
professionale da parte di un altro Stato membro, per la
prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente
Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede
ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il
consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o
Collegio stessi. Parimenti l'autorita' competente che
rilascia una tessera professionale per la prestazione
temporanea nei casi di cui all'art. 11, ne informa il
competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione
automatica.
3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la
durata di efficacia della dichiarazione di cui all'art. 10,
comma 1.
4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad
enti di previdenza obbligatoria.».