Art. 4 
 
Non  discriminazione,  giustificazione  sulla  base  di   motivi   di
                interesse generale, proporzionalita' 
 
  1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari  che  limitano
l'accesso alle professioni regolamentate o il  loro  esercizio  o  le
disposizioni che modificano quelle esistenti non  possono  introdurre
discriminazioni, ne' in via diretta, ne' in via indiretta, sulla base
della nazionalita' o della residenza. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate  da
motivi di interesse generale.  Le  disposizioni  sono  obiettivamente
giustificate, tra  gli  altri,  da  motivi  di  ordine  pubblico,  di
sicurezza pubblica o di sanita' pubblica, o da motivi  imperativi  di
interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio  finanziario
del sistema di sicurezza sociale;  la  tutela  dei  consumatori,  dei
destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della  buona
amministrazione  della  giustizia;  la  garanzia  dell'equita'  delle
transazioni commerciali; la lotta contro la frode  e  la  prevenzione
dell'evasione  e  dell'elusione  fiscali,  nonche'  la   salvaguardia
dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti;  la
tutela dell'ambiente, inclusi l'ambiente urbano e  il  paesaggio;  la
salute degli animali; la proprieta' intellettuale; la salvaguardia  e
la conservazione del patrimonio storico e  artistico  nazionale;  gli
obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale. 
  3. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non
puo' essere limitato da motivi di natura esclusivamente  economica  o
amministrativa. 
  4. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  devono  essere  idonee  a
garantire il conseguimento  dello  scopo  perseguito  e  non  possono
introdurre  limitazioni  ulteriori  rispetto  a  quanto  strettamente
necessario per il raggiungimento di tale scopo. 
  5.  Ai  fini  di  cui  al  comma  4,  prima   dell'adozione   delle
disposizioni di cui al comma 1,  i  soggetti  regolatori  valutano  i
seguenti elementi: 
    a) la natura dei rischi  connessi  agli  obiettivi  di  interesse
pubblico perseguiti, in particolare i rischi  per  i  destinatari  di
servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi; 
    b) se le vigenti norme di  natura  specifica  o  generale,  quali
quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti  o  nel
diritto inteso alla protezione dei consumatori,  siano  insufficienti
ai fini del conseguimento dello scopo perseguito; 
    c) l'idoneita' della disposizione per  quanto  attiene  alla  sua
adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito  e  se  essa  rispecchia
realmente tale scopo  in  modo  coerente  e  sistematico  e  affronta
pertanto i rischi individuati in modo analogo a  quanto  avviene  per
attivita' comparabili; 
    d) l'impatto  sulla  libera  circolazione  delle  persone  e  dei
servizi all'interno dell'Unione europea, sulle opportunita' di scelta
dei consumatori e sulla qualita' del servizio prestato; 
    e) la possibilita' di ricorrere  a  mezzi  meno  restrittivi  per
conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; ai fini della  presente
lettera, allorche' le disposizioni sono giustificate  soltanto  dalla
tutela dei consumatori e i  rischi  individuati  sono  limitati  alla
relazione tra il  professionista  e  il  consumatore  senza  incidere
pertanto negativamente su terzi, i soggetti  regolatori  valutano  in
particolare se l'obiettivo possa  essere  conseguito  mediante  mezzi
meno restrittivi rispetto all'opzione di riserva delle attivita'; 
    f) l'effetto di  disposizioni  nuove  o  modificate  quando  sono
combinate  con  altre  disposizioni  che  limitano   l'accesso   alla
professione o il suo esercizio e, in particolare, il modo in  cui  le
disposizioni nuove  o  modificate,  combinate  con  altri  requisiti,
contribuiscono  al  conseguimento,   e   se   siano   necessarie   al
conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico. 
  6. I soggetti regolatori considerano inoltre, ove  pertinenti  alla
natura e al contenuto della nuova disposizione o  della  disposizione
oggetto di modifica, i seguenti elementi: 
    a)  il  collegamento  tra  l'ambito  delle  attivita'  esercitate
nell'ambito di una professione o a  essa  riservate  e  la  qualifica
professionale richiesta; 
    b) il collegamento tra la complessita' delle mansioni interessate
e la necessita' per coloro che le esercitano di possedere determinate
qualifiche professionali,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il
livello, la natura e la durata  della  formazione  o  dell'esperienza
richieste; 
    c)  la  possibilita'  di  ottenere  la  qualifica   professionale
attraverso percorsi alternativi; 
    d) se le attivita' riservate a determinate professioni possono  o
meno  essere  condivise  con   altre   professioni   e   le   ragioni
giustificative; 
    e) il  grado  di  autonomia  nell'esercizio  di  una  professione
regolamentata  e  l'incidenza  di  disposizioni  organizzative  e  di
supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare
nel caso in cui le attivita' relative a una professione regolamentata
siano esercitate sotto  il  controllo  e  la  responsabilita'  di  un
professionista debitamente qualificato; 
    f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono  ridurre  o
aumentare  l'asimmetria  informativa  tra  i   professionisti   e   i
consumatori; 
  7. Ai fini di cui al comma 5, lettera  f),  i  soggetti  regolatori
valutano  gli  effetti,  sia  positivi  che  negativi,  della   nuova
disposizione o della disposizione oggetto di modifica in combinazione
con uno o piu' requisiti e, in particolare, i seguenti: 
    a) attivita' riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi
altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
    b) obbligo di aggiornamento professionale continuo; 
    c) norme  relative  all'organizzazione  della  professione,  alla
deontologia e alla supervisione; 
    d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o  a  un  ordine
professionale,  regimi  di  registrazione  o  di  autorizzazione,  in
particolare quando  tali  requisiti  implicano  il  possesso  di  una
qualifica professionale specifica; 
    e)  restrizioni  quantitative,  segnatamente  i   requisiti   che
limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione
o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori  o
rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche; 
    f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia  di
assetto proprietario o di gestione di una societa', nella  misura  in
cui tali requisiti sono  direttamente  connessi  all'esercizio  della
professione regolamentata; 
    g) restrizioni  territoriali,  anche  quando  la  professione  e'
regolamentata nelle varie parti  del  territorio  nazionale  in  modo
diverso rispetto al modo in cui e' regolamentata in altre parti; 
    h)  requisiti  che  limitano  l'esercizio  di   una   professione
regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonche'  norme
di incompatibilita'; 
    i) requisiti in materia di copertura assicurativa o  altri  mezzi
di  protezione   personale   o   collettiva   della   responsabilita'
professionale; 
    l) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella  misura
necessaria all'esercizio della professione; 
    m) requisiti tariffari minimi o massimi prestabiliti; 
    n) requisiti in materia di pubblicita'. 
  8. I soggetti regolatori valutano  altresi',  prima  di  introdurre
nuove disposizioni o disposizioni che modificano quelle esistenti, il
rispetto del principio di proporzionalita'  dei  requisiti  specifici
relativi  alla  prestazione  temporanea  od  occasionale  di  servizi
prestati a norma del titolo II del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, compresi: 
    a) la registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro
forma presso un'organizzazione  o  un  ordine  professionale  di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206; 
    b) una dichiarazione preventiva in conformita' dell'articolo  10,
comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i documenti
richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo o altro requisito
equivalente; 
    c) il pagamento di una tassa, o di altri costi necessari  per  le
procedure  amministrative  concernenti  l'accesso  alle   professioni
regolamentate, o il loro  esercizio,  sostenuti  dal  prestatore  del
servizio. 
  9. Il comma 8 non si applica alle  misure  intese  a  garantire  il
rispetto dei termini e delle  condizioni  di  lavoro  applicabili  in
conformita' del diritto dell'Unione europea. 
  10. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo  riguardino
la   regolamentazione   delle   professioni   sanitarie   e   abbiano
ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le  competenti  autorita'
tengono conto dell'obiettivo  di  garantire  un  elevato  livello  di
tutela della salute umana. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  4  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n.  206  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Il titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007,
          n. 206 reca: 
                «LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI». 
              -  Il  testo  degli  articoli  10  e  13  del   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206 cosi' recita: 
              «Art.  10  (Dichiarazione   preventiva   in   caso   di
          spostamento del prestatore). -  1.  Il  prestatore  che  ai
          sensi dell'art. 9 si sposta per la prima volta da un  altro
          Stato membro sul territorio nazionale per  fornire  servizi
          e' tenuto ad informare  in  anticipo,  l'autorita'  di  cui
          all'art.  5  con  una  dichiarazione  scritta,   contenente
          informazioni  sulla  prestazione  di  servizi  che  intende
          svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa  o  analoghi
          mezzi  di  protezione  personale  o   collettiva   per   la
          responsabilita'  professionale.   Tale   dichiarazione   ha
          validita' per l'anno in corso e deve essere  rinnovata,  se
          il  prestatore  intende  successivamente  fornire   servizi
          temporanei  o  occasionali  in  tale   Stato   membro.   Il
          prestatore puo'  fornire  la  dichiarazione  con  qualsiasi
          mezzo idoneo di comunicazione. 
              2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque
          momento interviene un mutamento oggettivo della  situazione
          attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1
          deve essere corredata di: 
                a) un certificato o copia di un documento che attesti
          la nazionalita' del prestatore; 
                b) una certificazione dell'autorita'  competente  che
          attesti che il titolare  e'  legalmente  stabilito  in  uno
          Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che
          non gli e' vietato esercitarle, anche su  base  temporanea,
          al momento del rilascio dell'attestato; 
                c)  un  documento  che  comprovi  il  possesso  delle
          qualifiche professionali; 
                d) nei casi di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  b),
          una  prova  con  qualsiasi  mezzo  che  il  prestatore   ha
          esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno  nei
          precedenti dieci anni; 
                e) per le professioni nel  settore  della  sicurezza,
          nel settore della sanita' e  per  le  professioni  inerenti
          all'istruzione   dei   minori,   inclusa   l'assistenza   e
          l'istruzione  della  prima  infanzia,  un   attestato   che
          comprovi l'assenza di sospensioni temporanee  o  definitive
          dall'esercizio della professione o di condanne penali; 
                e-bis) per le professioni che hanno implicazioni  per
          la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da  parte  del
          richiedente di essere in possesso  della  conoscenza  della
          lingua necessaria all'esercizio della professione; 
                e-ter) per le professioni riguardanti le attivita' di
          cui all'art.  27,  contenute  nell'elenco  notificato  alla
          Commissione  europea,  per  le  quali  e'  necessaria   una
          verifica preliminare  delle  qualifiche  professionali,  un
          certificato   concernente   la   natura   e    la    durata
          dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o  dall'organismo
          competente dello Stato membro di stabilimento. 
              2-bis. La presentazione della dichiarazione di  cui  al
          comma  1  consente   al   prestatore   di   avere   accesso
          all'attivita' di servizio e  di  esercitarla  su  tutto  il
          territorio nazionale. 
              3.  Per  i  cittadini  dell'Unione  europea   stabiliti
          legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
          b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e  dopo  gli
          opportuni accertamenti, dall'autorita'  competente  di  cui
          all'art. 5. 
              4. Il prestatore deve informare della sua  prestazione,
          prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente
          dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente  per  la
          professione esercitata. La comunicazione, che non  comporta
          obblighi di iscrizione  o  di  contribuzione,  puo'  essere
          effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. 
              4-bis.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'art.  5
          assicurano  che  tutti  i  requisiti,  le  procedure  e  le
          formalita',  fatta  eccezione  per  la  prova  attitudinale
          prevista  dall'art.  11,  possano  essere   espletate   con
          facilita'   mediante   connessione   remota   e   per   via
          elettronica.  Cio'  non  impedisce  alle  stesse  autorita'
          competenti di richiedere le copie autenticate in  una  fase
          successiva, in caso di dubbio fondato  e  ove  strettamente
          necessario.». 
              «Art. 13 (Iscrizione  automatica).  -  1.  Copia  delle
          dichiarazioni di cui all'art. 10,  comma  1,  e'  trasmessa
          dall'autorita' competente di cui all'art. 5  al  competente
          Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede
          ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
          istituiti e tenuti  presso  i  consigli  provinciali  e  il
          consiglio  nazionale  con  oneri  a  carico  dell'Ordine  o
          Collegio stessi. 
              2. Nel caso di professioni di cui all'art. 11, comma 1,
          e di cui al  titolo  III,  capo  IV,  contestualmente  alla
          dichiarazione e' trasmessa copia  della  documentazione  di
          cui all'art. 10, comma 2. 
              2-bis.  Nel  caso  l'autorita'  competente  riceva   la
          comunicazione, tramite IMI, del  rilascio  di  una  tessera
          professionale da parte di un altro  Stato  membro,  per  la
          prestazione temporanea in Italia, ne informa il  competente
          Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede
          ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
          istituiti e tenuti  presso  i  consigli  provinciali  e  il
          consiglio nazionale,  con  oneri  a  carico  dell'Ordine  o
          Collegio  stessi.  Parimenti  l'autorita'  competente   che
          rilascia  una  tessera  professionale  per  la  prestazione
          temporanea nei casi di  cui  all'art.  11,  ne  informa  il
          competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione
          automatica. 
              3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per  la
          durata di efficacia della dichiarazione di cui all'art. 10,
          comma 1. 
              4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad
          enti di previdenza obbligatoria.».