Art. 5
Informazione e partecipazione dei portatori di interessi
1. I soggetti regolatori assicurano l'informazione e la
partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli
altri portatori di interessi mediante le modalita' e gli strumenti
previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni
di cui all'articolo 1 e, in ogni caso, in una fase diversa da quella
in cui viene effettuata la valutazione di proporzionalita' delle
disposizioni medesime.