Art. 6 
 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  1. Avverso i  provvedimenti  amministrativi  generali  adottati  ai
sensi  del  presente  decreto  legislativo   e   avverso   gli   atti
amministrativi  che  costituiscono  attuazione  concreta  degli  atti
normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai  sensi
del  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  dinnanzi   al   giudice
amministrativo ai sensi del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.
104, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle  controversie
relative a diritti non  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del
giudice amministrativo. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
          (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
          recante delega al Governo  per  il  riordino  del  processo
          amministrativo) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 2010, n. 156, S.O.