Art. 6
Tutela giurisdizionale
1. Avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai
sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti
amministrativi che costituiscono attuazione concreta degli atti
normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai sensi
del presente decreto e' ammesso ricorso dinnanzi al giudice
amministrativo ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie
relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O.