Art. 7 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. Ai fini dell'efficiente applicazione del  presente  decreto,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee,  quale  Coordinatore  nazionale   ai   sensi   del   decreto
legislativo n. 206 del 2007, assicura, per il tramite delle autorita'
competenti e del Centro di assistenza  per  il  riconoscimento  delle
qualifiche professionali di cui all'articolo 6 del medesimo  decreto,
lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle questioni
oggetto del presente decreto e, in particolare, sul modo in  cui  una
professione e' regolamentata o sugli effetti della regolamentazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          n. 206 del 2007, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Centro di assistenza). - 1. La Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          europee assolve i compiti di: 
                a)  Coordinatore  nazionale  presso  la   Commissione
          europea; 
                b) Centro di assistenza per il  riconoscimento  delle
          qualifiche professionali. 
              2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha  i
          seguenti compiti: 
                a) promuovere l'applicazione  uniforme  del  presente
          decreto da parte delle autorita' di cui all'art. 5; 
                b) favorire  la  circolazione  di  ogni  informazione
          utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in
          particolare quelle relative alle condizioni d'accesso  alle
          professioni regolamentate, anche sollecitando  l'aiuto  dei
          centri di assistenza di cui al presente decreto; 
                c) esaminare proposte di quadri comuni di  formazione
          e di prove di formazione comune; 
                d) scambiare informazioni e migliori prassi  al  fine
          di ottimizzare il continuo sviluppo professionale; 
                e)   scambiare   informazioni   e   migliori   prassi
          sull'applicazione delle misure compensative di cui all'art.
          22 per presente decreto. 
              3.  Le  autorita'  di  cui   all'art.   5   mettono   a
          disposizione del coordinatore di cui al  comma  1,  lettera
          a), le informazioni e i dati statistici necessari  ai  fini
          della    predisposizione    della    relazione     biennale
          sull'applicazione del presente decreto da trasmettere  alla
          Commissione europea. 
              4. Il centro di assistenza di cui al comma  1,  lettera
          b), curando il  raccordo  delle  attivita'  dei  centri  di
          assistenza  di  cui  al  comma  5  e  i  rapporti  con   la
          Commissione europea: 
                a) fornisce ai cittadini e ai  centri  di  assistenza
          degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia
          di   riconoscimento    delle    qualifiche    professionali
          interessate dal presente decreto, incluse  le  informazioni
          sulla legislazione nazionale che disciplina le  professioni
          e il loro esercizio, compresa la  legislazione  sociale  ed
          eventuali norme deontologiche; 
                b)  assiste,   se   del   caso,   i   cittadini   per
          l'ottenimento dei  diritti  attribuiti  loro  dal  presente
          decreto,  eventualmente  cooperando  con   il   centro   di
          assistenza dello Stato membro di  origine  nonche'  con  le
          autorita' competenti e con il punto di  contatto  unico  di
          cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
          59. Su richiesta della Commissione europea,  il  centro  di
          assistenza   assicura   le   informazioni   sui   risultati
          dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta; 
                c) valuta le questioni  di  particolare  rilevanza  o
          complessita', congiuntamente con  un  rappresentante  delle
          regioni e province autonome designato in sede di Conferenza
          Stato-regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              5.  Le  autorita'  competenti   di   cui   all'art.   5
          istituiscono  un  proprio  centro  di  assistenza  che,  in
          relazione  ai  riconoscimenti  di  competenza,  assicura  i
          compiti di cui alla lettera a) e b) del  comma  4.  I  casi
          trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono  comunicati
          al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b). 
              5-bis.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'art.  5
          prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli
          Stati membri  ospitanti  e,  se  richiesto,  trasmettono  a
          questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui  singoli
          casi, fatte salve le disposizioni in materia di  protezione
          dei dati personali. ».