Art. 7
Scambio di informazioni
1. Ai fini dell'efficiente applicazione del presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee, quale Coordinatore nazionale ai sensi del decreto
legislativo n. 206 del 2007, assicura, per il tramite delle autorita'
competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle
qualifiche professionali di cui all'articolo 6 del medesimo decreto,
lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle questioni
oggetto del presente decreto e, in particolare, sul modo in cui una
professione e' regolamentata o sugli effetti della regolamentazione.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
n. 206 del 2007, cosi' recita:
«Art. 6 (Centro di assistenza). - 1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione
europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i
seguenti compiti:
a) promuovere l'applicazione uniforme del presente
decreto da parte delle autorita' di cui all'art. 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione
utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in
particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle
professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei
centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione
e di prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine
di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi
sull'applicazione delle misure compensative di cui all'art.
22 per presente decreto.
3. Le autorita' di cui all'art. 5 mettono a
disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera
a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini
della predisposizione della relazione biennale
sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla
Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera
b), curando il raccordo delle attivita' dei centri di
assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la
Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza
degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia
di riconoscimento delle qualifiche professionali
interessate dal presente decreto, incluse le informazioni
sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni
e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed
eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per
l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente
decreto, eventualmente cooperando con il centro di
assistenza dello Stato membro di origine nonche' con le
autorita' competenti e con il punto di contatto unico di
cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di
assistenza assicura le informazioni sui risultati
dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o
complessita', congiuntamente con un rappresentante delle
regioni e province autonome designato in sede di Conferenza
Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
istituiscono un proprio centro di assistenza che, in
relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i
compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi
trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati
al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).
5-bis. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli
Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a
questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli
casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione
dei dati personali. ».