Art. 8
Trasparenza
1. I motivi in base ai quali le disposizioni, valutate
conformemente al presente decreto, sono considerate giustificate e
proporzionate, sono comunicati alla Commissione europea, unitamente
alle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 59-ter, comma 3,
del decreto legislativo n. 206 del 2007, mediante registrazione nella
banca dati delle professioni regolamentate di cui al medesimo
articolo 59-ter, comma 1.
2. Sulle informazioni comunicate alla Commissione europea, anche da
parte di altri Stati membri, e da questa rese disponibili al pubblico
ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE)
2018/958, le parti interessate possono presentare osservazioni alla
Commissione europea o alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 59-ter del citato decreto
legislativo n. 206 del 2007 cosi' recita:
«Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee notifica alla Commissione europea:
a) le eventuali modifiche apportate all'elenco
nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco
nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e
formazione, nonche' di formazione con una struttura
particolare, di cui all'art. 19, comma 1, lettera c),
numero 2), gia' inserite nella banca dati della Commissione
europea;
b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle
professioni, gia' inserite nella banca dati della
Commissione europea, per le quali e' necessaria una
verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'art.
11, corredate da specifica motivazione.
2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette
alla Commissione europea una relazione sui requisiti,
stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare
l'accesso a una professione o il suo esercizio ai
possessori di una specifica qualifica professionale,
inclusi l'impiego di titoli professionali e le attivita'
professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono
stati eliminati o resi meno rigidi.
3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza
del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee
trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi
requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per
ritenerli conformi ai seguenti principi:
a) i requisiti non devono essere direttamente o
indirettamente discriminatori sulla base della nazionalita'
o del luogo di residenza;
b) i requisiti devono essere giustificati da un
motivo imperativo di interesse generale;
c) i requisiti devono essere tali da garantire il
raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di
la' di quanto e' necessario per raggiungere tale
obiettivo.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/958, si veda nelle note alle premesse.