IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al  Governo
per  la  riforma  delle  discipline  della   crisi   di   impresa   e
dell'insolvenza»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo  per
l'adozione di  disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma  delle
discipline della crisi di impresa  e  dell'insolvenza,  di  cui  alla
legge 19 ottobre 2017,  n.  155»,  che  prevede  la  possibilita'  di
emanare disposizioni correttive e integrative al decreto  legislativo
12 gennaio 2019, n. 14; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; 
  Vista la raccomandazione  2014/135/UE  della  Commissione,  del  12
marzo 2014, su un nuovo  approccio  al  fallimento  delle  imprese  e
all'insolvenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2020; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza  del
2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo
                       12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)    alla    lettera     a),     le     parole:     «difficolta'
economico-finanziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:  «squilibrio
economico-finanziario»; 
    b) alla lettera h), le parole: «escluso lo Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «esclusi lo Stato e gli enti territoriali»,  dopo  le
parole «2545-septies del codice civile,» sono inserite  le  seguenti:
«esercitano  o»  e  le  parole  «salvo  prova  contraria,   che:   1)
l'attivita' di direzione e coordinamento di societa'  sia  esercitata
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro  bilanci;  2)
siano sottoposte alla direzione e coordinamento  di  una  societa'  o
ente  le  societa'  controllate,  direttamente  o  indirettamente,  o
sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla societa' o  ente  che
esercita l'attivita' di direzione e  coordinamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «salvo prova contraria, che l'attivita' di  direzione
e coordinamento di societa' sia esercitata: 1) dalla societa' o  ente
tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla societa'  o  ente
che controlla le predette, direttamente o indirettamente,  anche  nei
casi di controllo congiunto.»; 
    c) alla lettera l), le parole: «per parti correlate ai  fini  del
presente codice» sono soppresse; 
    d) alla lettera p), le parole: «disposte dal giudice  competente»
sono sostituite dalle seguenti: «richieste dal debitore»; 
    e) alla lettera  u),  le  parole:  «la  fase  dell'allerta»  sono
sostituite dalle seguenti: «il procedimento di allerta» e le  parole:
«la fase della composizione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
procedimento di composizione». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                  a)    «crisi»:    lo    stato     di     squilibrio
          economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza  del
          debitore,  e  che  per  le  imprese   si   manifesta   come
          inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far  fronte
          regolarmente alle obbligazioni pianificate; 
                  b) «insolvenza»:  lo  stato  del  debitore  che  si
          manifesta con inadempimenti od  altri  fatti  esteriori,  i
          quali dimostrino che il debitore non e' piu'  in  grado  di
          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; 
                  c) «sovraindebitamento»: lo stato  di  crisi  o  di
          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,
          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non
          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a
          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure
          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
          per il caso di crisi o insolvenza; 
                  d)  «impresa  minore»:   l'impresa   che   presenta
          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro
          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di
          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non
          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori
          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del
          Ministro della giustizia  adottato  a  norma  dell'articolo
          348; 
                  e) «consumatore»: la persona fisica che agisce  per
          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se
          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi
          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro
          quinto del codice civile, per i debiti  estranei  a  quelli
          sociali; 
                  f) «societa' pubbliche»: le  societa'  a  controllo
          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le
          societa' in house di cui all'articolo 2,  lettere  m),  n),
          o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                  g) «grandi  imprese»:  le  imprese  che,  ai  sensi
          dell'articolo 3, paragrafo 4,  della  direttiva  2013/34/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno  2013,
          alla data  di  chiusura  del  bilancio  superano  i  limiti
          numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a)  totale
          dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b)  ricavi
          netti delle vendite e delle prestazioni:  quaranta  milioni
          di euro; c) numero medio dei  dipendenti  occupati  durante
          l'esercizio: duecentocinquanta; 
                  h) «gruppo di imprese»: l'insieme  delle  societa',
          delle imprese e degli enti, esclusi lo  Stato  e  gli  enti
          territoriali,  che,  ai  sensi  degli   articoli   2497   e
          2545-septies  del  codice   civile,   esercitano   o   sono
          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',
          di un ente o di  una  persona  fisica,  sulla  base  di  un
          vincolo partecipativo o di un  contratto;  a  tal  fine  si
          presume,  salvo  prova  contraria,   che   l'attivita'   di
          direzione e coordinamento di societa'  sia  esercitata:  1)
          dalla societa' o ente tenuto  al  consolidamento  dei  loro
          bilanci;  2)  dalla  societa'  o  ente  che  controlla   le
          predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi  di
          controllo congiunto; 
                  i) «gruppi di imprese di rilevante  dimensione»:  i
          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese
          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che
          rispettano  i  limiti  numerici  di  cui  all'articolo   3,
          paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
                  l) «parti correlate»: si intendono quelle  indicate
          come tali  nel  Regolamento  della  Consob  in  materia  di
          operazioni con parti correlate; 
                  m) «centro degli interessi principali del debitore»
          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi
          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; 
                  n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
          imprese»:  l'albo,  istituito  presso  il  Ministero  della
          giustizia e disciplinato dall'articolo  356,  dei  soggetti
          che su  incarico  del  giudice  svolgono,  anche  in  forma
          associata o societaria, funzioni di gestione,  supervisione
          o controllo  nell'ambito  delle  procedure  di  regolazione
          della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice; 
                  o) «professionista indipendente»: il professionista
          incaricato dal debitore nell'ambito di una delle  procedure
          di  regolazione  della  crisi  di  impresa   che   soddisfi
          congiuntamente i seguenti  requisiti:  1)  essere  iscritto
          all'albo  dei  gestori  della  crisi  e  insolvenza   delle
          imprese, nonche'  nel  registro  dei  revisori  legali;  2)
          essere in possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo
          2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa  o
          ad altre parti interessate  all'operazione  di  regolazione
          della   crisi   da   rapporti   di   natura   personale   o
          professionale; il professionista ed i soggetti con i  quali
          e' eventualmente unito in  associazione  professionale  non
          devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita'  di
          lavoro subordinato o autonomo in favore del  debitore,  ne'
          essere stati  membri  degli  organi  di  amministrazione  o
          controllo dell'impresa, ne' aver  posseduto  partecipazioni
          in essa; 
                  p)  «misure  protettive»:  le   misure   temporanee
          richieste dal debitore per evitare che  determinate  azioni
          dei creditori possano pregiudicare, sin  dalla  fase  delle
          trattative, il buon esito delle iniziative assunte  per  la
          regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
                  q) «misure cautelari»:  i  provvedimenti  cautelari
          emessi dal giudice competente a  tutela  del  patrimonio  o
          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le
          circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente  gli
          effetti  delle  procedure  di  regolazione  della  crisi  o
          dell'insolvenza; 
                  r) «classe di creditori»: insieme di creditori  che
          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
                  s)  «domicilio  digitale»:  il  domicilio  di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  n-ter)  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                  t) OCC: organismi di composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro
          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive
          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione
          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal
          presente codice; 
                  u) OCRI: gli organismi di composizione della  crisi
          d'impresa, disciplinati dal  capo  II  del  titolo  II  del
          presente codice,  che  hanno  il  compito  di  ricevere  le
          segnalazioni  di  allerta  e  gestire  il  procedimento  di
          allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori,  il
          procedimento di composizione assistita della crisi.».