Art. 10 
 
     Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 65. (Ambito di applicazione delle procedure  di
          composizione delle crisi da  sovraindebitamento).  -  1.  I
          debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono
          proporre  soluzioni  della  crisi   da   sovraindebitamento
          secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. 
                2.  Si  applicano,  per  quanto  non   specificamente
          previsto dalle  disposizioni  della  presente  sezione,  le
          disposizioni del titolo III, in quanto compatibili. 
                3.  I  compiti  del  commissario  giudiziale  o   del
          liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono
          svolti  dall'OCC.  La  nomina  dell'attestatore  e'  sempre
          facoltativa. 
              4. Abrogato.».