Art. 10 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 65. (Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento). - 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. 2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili. 3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa. 4. Abrogato.».