Art. 11 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo  IV,  Capo  II,  Sezione  II,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 67, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14,  dopo  le  parole  «anche  parziale»  sono  inserite  le
seguenti: «e differenziato». 
  2.  All'articolo  68,  comma  1,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «o da  un  giudice
da lui delegato» sono inserite le  seguenti:  «  e  individuati,  ove
possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi  di  cui
al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202». 
  3. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  creditore  che  ha
colpevolmente determinato la situazione di  indebitamento  o  il  suo
aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo  124-bis
del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  non   puo'
presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la
convenienza della proposta.». 
  4. All'articolo 70, comma 4, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, dopo  le  parole  «conclusione  del  procedimento»  sono
aggiunte, infine, le seguenti: «, compreso  il  divieto  di  compiere
atti  di  straordinaria  amministrazione   se   non   preventivamente
autorizzati». 
  5. L'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 71. (Esecuzione del piano). - 1. Il debitore  e'  tenuto  a
compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al  piano  omologato.
L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le  eventuali
difficolta' e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite  e
alle cessioni, se previste dal piano, provvede  il  debitore  tramite
procedure competitive, anche avvalendosi di  soggetti  specializzati,
sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC,  sulla  base  di
stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice  per  iscritto
sullo stato dell'esecuzione. 
    2.  Il  giudice,  sentito  l'OCC  e  verificata  la   conformita'
dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle  somme  e
ordina la cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
prelazione,  della  trascrizione  dei  pignoramenti,  dei   sequestri
conservativi  nonche'  di  ogni  altro  vincolo,  ivi   compresa   la
trascrizione della sentenza effettuata  ai  sensi  dell'articolo  70,
comma 7. 
    3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori  anteriori
al  momento  in  cui  e'  stata  eseguita  la  pubblicita'   di   cui
all'articolo 70, comma 1. 
    4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il  debitore,  presenta
al giudice una relazione finale. Il giudice, se  il  piano  e'  stato
integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del
compenso all'OCC, tenuto  conto  di  quanto  eventualmente  convenuto
dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. 
    5. Quando il piano non e'  stato  integralmente  e  correttamente
eseguito, il giudice indica gli atti necessari per  l'esecuzione  del
piano ed un termine per il loro compimento. Se  le  prescrizioni  non
sono adempiute  nel  termine,  anche  prorogato,  il  giudice  revoca
l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 72. 
    6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene  conto  della
diligenza dell'OCC.». 
  6. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4  le  parole:  «approvazione  del  rendiconto»  sono
sostituite dalle seguenti: «presentazione della relazione finale»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Sulla richiesta  di
revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di  memorie
scritte e provvede con sentenza reclamabile  ai  sensi  dell'articolo
51.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo degli articoli 67, 68, 69,  70  e
          72 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 67. (Procedura di ristrutturazione dei debiti).
          -  1.  Il  consumatore   sovraindebitato,   con   l'ausilio
          dell'OCC,  puo'  proporre  ai   creditori   un   piano   di
          ristrutturazione dei debiti che indichi in  modo  specifico
          tempi   e   modalita'   per   superare    la    crisi    da
          sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e  puo'
          prevedere   il   soddisfacimento,    anche    parziale    e
          differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 
                2. La domanda e' corredata dell'elenco: 
                  a) di tutti i creditori,  con  l'indicazione  delle
          somme dovute e delle cause di prelazione; 
                  b)  della  consistenza  e  della  composizione  del
          patrimonio; 
                  c)  degli  atti  di  straordinaria  amministrazione
          compiuti negli ultimi cinque anni; 
                  d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre
          anni; 
                  e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e  di
          tutte le altre  entrate  del  debitore  e  del  suo  nucleo
          familiare,  con  l'indicazione   di   quanto   occorre   al
          mantenimento della sua famiglia. 
                3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e  la
          ristrutturazione  dei  debiti  derivanti  da  contratti  di
          finanziamento con cessione del quinto dello stipendio,  del
          trattamento di fine  rapporto  o  della  pensione  e  dalle
          operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto  dal
          comma 4. 
                4. E' possibile prevedere che  i  crediti  muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti  non
          integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento  in
          misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale sul ricavato  in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o ai diritti oggetto  della  causa  di
          prelazione, come attestato dall'OCC. 
                5. E' possibile prevedere  anche  il  rimborso,  alla
          scadenza convenuta, delle rate a scadere del  contratto  di
          mutuo  garantito  da   ipoteca   iscritta   sull'abitazione
          principale  del  debitore  se  lo  stesso,  alla  data  del
          deposito   della   domanda,   ha   adempiuto   le   proprie
          obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento  del
          debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 
                6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale  in
          composizione monocratica.» 
                «Art. 68. (Presentazione della  domanda  e  attivita'
          dell'OCC). -  1.  La  domanda  deve  essere  presentata  al
          giudice tramite  un  OCC  costituito  nel  circondario  del
          tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se
          nel circondario del tribunale competente non vi e' un  OCC,
          i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono  svolti
          da un professionista o da una societa'  tra  professionisti
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358  nominati
          dal presidente del tribunale competente o da un giudice  da
          lui delegatoe individuati, ove possibile, tra gli  iscritti
          all'albo dei gestori della crisi  di  cui  al  decreto  del
          Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non  e'
          necessaria l'assistenza di un difensore. 
                2. Alla domanda, deve essere allegata  una  relazione
          dell'OCC, che deve contenere: 
                  a) l'indicazione delle cause  dell'indebitamento  e
          della diligenza impiegata  dal  debitore  nell'assumere  le
          obbligazioni; 
                  b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
          debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
                  c)   la   valutazione    sulla    completezza    ed
          attendibilita' della documentazione  depositata  a  corredo
          della domanda; 
                  d)   l'indicazione   presunta   dei   costi   della
          procedura. 
                3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se
          il soggetto finanziatore, ai  fini  della  concessione  del
          finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
          debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
          dedotto  l'importo  necessario  a  mantenere  un  dignitoso
          tenore  di  vita.  A  tal  fine  si  ritiene   idonea   una
          quantificazione non  inferiore  all'ammontare  dell'assegno
          sociale moltiplicato per  un  parametro  corrispondente  al
          numero dei componenti il nucleo familiare  della  scala  di
          equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. 
                4.   L'OCC,   entro   sette   giorni    dall'avvenuto
          conferimento dell'incarico da parte del  debitore,  ne  da'
          notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
          anche degli enti locali, competenti sulla base  dell'ultimo
          domicilio fiscale  dell'istante,  i  quali  entro  quindici
          giorni debbono comunicare il debito tributario accertato  e
          gli eventuali accertamenti pendenti. 
                5.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli
          effetti   del   concorso,   il   corso   degli    interessi
          convenzionali o legali fino alla chiusura della  procedura,
          a meno che i crediti non siano  garantiti  da  ipoteca,  da
          pegno o privilegio, salvo quanto  previsto  dagli  articoli
          2749, 2788 e  2855,  commi  secondo  e  terzo,  del  codice
          civile.» 
                «Art. 69. (Condizioni soggettive ostative). -  1.  Il
          consumatore non puo' accedere alla  procedura  disciplinata
          in questa sezione se e' gia' stato  esdebitato  nei  cinque
          anni  precedenti  la  domanda   o   ha   gia'   beneficiato
          dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato  la
          situazione di sovraindebitamento con colpa grave,  malafede
          o frode. 
                2. Il creditore che ha colpevolmente  determinato  la
          situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che  ha
          violato i principi di cui all'articolo 124-bis del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo'  presentare
          opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare  la
          convenienza della proposta.» 
                «Art. 70. (Omologazione del piano). - 1. Il  giudice,
          se la proposta e il piano  sono  ammissibili,  dispone  con
          decreto che siano pubblicati in apposita area del sito  web
          del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne  sia
          data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC,  a
          tutti i creditori. 
                2. Ricevuta la comunicazione di cui al  comma  1,  il
          creditore deve comunicare all'OCC  un  indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata.  In   mancanza,   le   successive
          comunicazioni  sono   effettuate   mediante   deposito   in
          cancelleria. 
                3. Nei venti  giorni  successivi  alla  comunicazione
          ogni creditore  puo'  presentare  osservazioni,  inviandole
          all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  dell'OCC,
          indicato nella comunicazione. 
                4. Con il decreto di cui al comma 1, il  giudice,  su
          istanza del debitore,  puo'  disporre  la  sospensione  dei
          procedimenti   di   esecuzione   forzata   che   potrebbero
          pregiudicare la fattibilita'  del  piano.  Il  giudice,  su
          istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto  di
          azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore
          nonche' le altre misure idonee  a  conservare  l'integrita'
          del patrimonio fino alla  conclusione  del  procedimento  ,
          compreso il  divieto  di  compiere  atti  di  straordinaria
          amministrazione se non preventivamente autorizzati. 
                5. Le misure protettive sono  revocabili  su  istanza
          dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.
          Il  giudice,  salvo  che  l'istanza  di  revoca   non   sia
          palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente
          le parti, anche  mediante  scambio  di  memorie  scritte  e
          provvede con decreto. 
                6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza  del
          termine di cui al comma  3,  l'OCC,  sentito  il  debitore,
          riferisce al giudice e propone le modifiche  al  piano  che
          ritiene necessarie. 
                7. Il giudice, verificata l'ammissibilita'  giuridica
          e  la  fattibilita'  economica  del  piano,  risolta   ogni
          contestazione, omologa il piano con sentenza e ne  dispone,
          ove necessario, la trascrizione a  cura  dell'OCC.  Con  la
          stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. 
                8. La sentenza di omologa e' comunicata ai  creditori
          ed e' pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1.
          La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51. 
                9.  Quando  uno  dei  creditori  o  qualunque   altro
          interessato,  con  le  osservazioni  di  cui  al  comma  3,
          contesta la convenienza della proposta, il giudice  omologa
          il piano se ritiene che comunque il credito  dell'opponente
          possa  essere  soddisfatto  dall'esecuzione  del  piano  in
          misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. 
                10. In caso di diniego dell'omologazione, il  giudice
          provvede con  decreto  motivato  e  dichiara  l'inefficacia
          delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore,
          verificata  la  sussistenza  dei  presupposti   di   legge,
          dichiara aperta la procedura liquidatoria  ai  sensi  degli
          articoli 268 e seguenti. 
                11. Nei casi di frode l'istanza di cui al  comma  10,
          secondo  periodo,  puo'  essere  presentata  anche  da   un
          creditore o dal pubblico ministero. 
                12. Contro il decreto di cui al comma 10, e'  ammesso
          reclamo ai sensi dell'articolo 50.» 
                «Art. 72. (Revoca dell'omologazione). - 1. Il giudice
          revoca  l'omologazione  d'ufficio  o  su  istanza   di   un
          creditore, del pubblico  ministero  o  di  qualsiasi  altro
          interessato, in contraddittorio con il debitore, quando  e'
          stato dolosamente o con colpa grave aumentato  o  diminuito
          il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte
          rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita'
          inesistenti o se risultano commessi altri  atti  diretti  a
          frodare le ragioni dei creditori. 
                2. Il giudice provvede allo stesso modo  in  caso  di
          inadempimento degli obblighi previsti nel piano  o  qualora
          questo  sia  divenuto  inattuabile  e  non  sia   possibile
          modificarlo. 
                3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni  fatto
          rilevante ai fini della revoca dell'omologazione. 
                4. La domanda di revoca non puo'  essere  proposta  e
          l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta
          decorsi  sei  mesi  dalla  presentazione  della   relazione
          finale. 
                5. Sulla richiesta di revoca,  il  giudice  sente  le
          parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede
          con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51. 
                6.  La  revoca  dell'omologazione  non  pregiudica  i
          diritti acquistati dai terzi in buona fede.».