Art. 12 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV,  Capo  II,  Sezione  III,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 74, comma 3, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La formazione
delle classi e' obbligatoria per i  creditori  titolari  di  garanzie
prestate da terzi.». 
  2. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il debitore deve  allegare
alla domanda: 
    a) il piano con i  bilanci,  le  scritture  contabili  e  fiscali
obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni  IRAP  e
le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori  o  gli
ultimi esercizi precedenti se l'attivita' ha avuto minor durata; 
    b)  una  relazione   aggiornata   sulla   situazione   economica,
patrimoniale e finanziaria; 
    c) l'elenco di tutti i creditori,  con  le  rispettive  cause  di
prelazione  e  l'indicazione  delle  somme  dovute.   L'elenco   deve
contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori  che  ne
sono muniti; 
    d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui  all'articolo
94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; 
    e) la documentazione relativa  a  stipendi,  pensioni,  salari  e
altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione  di  quanto
occorra al mantenimento della stessa.». 
  3. All'articolo 76, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:  «Se  nel
circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le
funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da
una societa' tra professionisti in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente  o
da un giudice da lui delegato, individuati, ove  possibile,  tra  gli
iscritti all'albo dei gestori della  crisi  di  cui  al  decreto  del
Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.». 
  4. All'articolo 78, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, dopo le parole: «con decreto» sono inserite le seguenti:
«non soggetto a reclamo». 
  5. All'articolo 79 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
«Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore
alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e'
approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha
riportato la maggioranza per teste dei voti  espressi  dai  creditori
ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il
concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti  ammessi
al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Non sono ammessi al
voto  e  non  sono  computati  ai  fini  del   raggiungimento   delle
maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e  il  convivente
di fatto del debitore di cui alla legge 20  maggio  2016,  n.  76,  i
parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado,  la  societa'
che  controlla  la  societa'  debitrice,  le   societa'   da   questa
controllate  e  quelle  sottoposte  a  comune  controllo,  nonche'  i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno  prima
della domanda. Sono inoltre esclusi dal  voto  e  dal  computo  delle
maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.»; 
    c) il comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Salvo  patto
contrario, il concordato minore della societa' produce i suoi effetti
anche per i soci illimitatamente responsabili.». 
  6. All'articolo 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Quando  uno  dei
creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della
proposta, il  giudice,  sentiti  il  debitore  e  l'OCC,  omologa  il
concordato minore se ritiene  che  il  credito  dell'opponente  possa
essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non  inferiore
all'alternativa  liquidatoria.  Il  giudice   omologa   altresi'   il
concordato  minore  anche  in   mancanza   di   adesione   da   parte
dell'amministrazione finanziariao degli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza   o   assistenza   obbligatorie   quando   l'adesione   e'
determinante ai fini del  raggiungimento  della  percentuale  di  cui
all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base  delle  risultanze,  sul
punto,  della  specifica   relazione   dell'OCC,   la   proposta   di
soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza  o  assistenza  obbligatorie   e'   conveniente   rispetto
all'alternativa liquidatoria.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il creditore, anche
dissenziente, che  ha  colpevolmente  determinato  la  situazione  di
indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare  opposizione
in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.». 
  7. L'articolo 81 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 81. (Esecuzione del concordato minore). - 1. Il debitore e'
tenuto a compiere ogni atto necessario a  dare  esecuzione  al  piano
omologato.  L'OCC  vigila  sull'esatto  adempimento  del   concordato
minore,  risolve  le  eventuali  difficolta'  e,  se  necessario,  le
sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se  previste  dal
piano, provvede il debitore,  tramite  procedure  competitive,  anche
avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo  e  con  la
collaborazione dell'OCC, sulla base di  stime  effettuate,  salvo  il
caso di beni di  modesto  valore,  da  parte  di  operatori  esperti,
assicurando,  con  adeguate  forme   di   pubblicita',   la   massima
informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC
riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. 
    2.  Il  giudice,  sentito  l'OCC  e  verificata  la   conformita'
dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle  somme  e
ordina la cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
prelazione,  della  trascrizione  dei  pignoramenti,  dei   sequestri
conservativi  nonche'  di  ogni  altro  vincolo,  ivi   compresa   la
trascrizione  del  decreto  di  apertura   del   concordato   minore,
effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b). 
    3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori  anteriori
al  momento  in  cui  e'  stata  eseguita  la  pubblicita'   di   cui
all'articolo 78, comma 2, lettera a). 
    4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il  debitore,  presenta
al giudice una relazione finale. Il giudice, se  il  piano  e'  stato
integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del
compenso all'OCC, tenuto  conto  di  quanto  eventualmente  convenuto
dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. 
    5. Quando il piano non e'  stato  integralmente  e  correttamente
eseguito, il giudice indica gli atti necessari per  l'esecuzione  del
piano ed un termine per il loro compimento. Se  le  prescrizioni  non
sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata  dal
debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione,  osservate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82. 
    6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene  conto  della
diligenza dell'OCC.». 
  8. L'articolo 82 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 82. (Revoca dell'omologazione).  -  1.  Il  giudice  revoca
l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore,  del  pubblico
ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il
debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave  aumentato  o
diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o  dissimulata
una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state  dolosamente
simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori. 
    2. Il giudice provvede  allo  stesso  modo  in  caso  di  mancata
esecuzione integrale del piano, fermo quanto  previsto  dall'articolo
81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile  e  non  sia
possibile modificarlo. 
    3. La domanda di revoca non puo' essere proposta  e  l'iniziativa
da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla
presentazione della relazione finale. 
    4. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione. 
    5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente  le  parti,  anche
mediante  scambio  di  memorie  scritte  e  provvede   con   sentenza
reclamabile ai sensi dell'articolo 51. 
    6.  La  revoca  dell'omologazione  non   pregiudica   i   diritti
acquistati dai terzi in buona fede.». 
  9. All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «o risoluzione» sono soppresse; 
    b) al comma 2 le parole: «o la risoluzione» sono soppresse. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo degli articoli 74,  75,  76,  78,
          79, 80 e 83 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019,
          n. 14, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 74. (Proposta di concordato  minore).  -  1.  I
          debitori di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  in
          stato  di  sovraindebitamento,  escluso   il   consumatore,
          possono formulare ai creditori una proposta  di  concordato
          minore,   quando   consente   di   proseguire   l'attivita'
          imprenditoriale o professionale. 
                2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato
          minore  puo'  essere  proposto  esclusivamente  quando   e'
          previsto l'apporto di  risorse  esterne  che  aumentino  in
          misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 
                3. La proposta  di  concordato  minore  ha  contenuto
          libero, indica in modo  specifico  tempi  e  modalita'  per
          superare la crisi da sovraindebitamento e puo' prevedere il
          soddisfacimento, anche  parziale,  dei  crediti  attraverso
          qualsiasi forma,  nonche'  la  eventuale  suddivisione  dei
          creditori  in  classi.  La  formazione  delle   classi   e'
          obbligatoria per i creditori titolari di garanzie  prestate
          da terzi. 
                4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si
          applicano le disposizioni del capo III del presente  titolo
          in quanto compatibili.» 
                «Art. 75. (Documentazione e trattamento  dei  crediti
          privilegiati). - 1. Il debitore deve allegare alla domanda: 
                  a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e
          fiscali obbligatorie,  le  dichiarazioni  dei  redditi,  le
          dichiarazioni  IRAP  e   le   dichiarazioni   annuali   IVA
          concernenti i tre anni  anteriori  o  gli  ultimi  esercizi
          precedenti se l'attivita' ha avuto minor durata; 
                  b)  una  relazione  aggiornata   sulla   situazione
          economica, patrimoniale e finanziaria; 
                  c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive
          cause di prelazione e  l'indicazione  delle  somme  dovute.
          L'elenco  deve  contenere   l'indicazione   del   domicilio
          digitale dei creditori che ne sono muniti; 
                  d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui
          all'articolo 94, comma  2,  compiuti  negli  ultimi  cinque
          anni; 
                  e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni,
          salari e  altre  entrate  proprie  e  della  famiglia,  con
          l'indicazione  di  quanto  occorra  al  mantenimento  della
          stessa. 
                2. E' possibile prevedere che  i  crediti  muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti  non
          integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento  in
          misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale sul ricavato  in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o ai  diritti  sui  quali  insiste  la
          causa di prelazione,  come  attestato  dagli  organismi  di
          composizione della crisi. 
                3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'
          aziendale,  e'  possibile  prevedere  il   rimborso,   alla
          scadenza convenuta, delle rate a scadere del  contratto  di
          mutuo con  garanzia  reale  gravante  su  beni  strumentali
          all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data  della
          presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto  le
          proprie obbligazioni  o  se  il  giudice  lo  autorizza  al
          pagamento del debito per capitale ed  interessi  scaduto  a
          tale data. L'OCC attesta anche  che  il  credito  garantito
          potrebbe essere soddisfatto integralmente con  il  ricavato
          della liquidazione del bene effettuata a valore di  mercato
          e che il rimborso delle rate a scadere non lede  i  diritti
          degli altri creditori.» 
                «Art. 76. (Presentazione della  domanda  e  attivita'
          dell'OCC). - 1. La domanda  e'  formulata  tramite  un  OCC
          costituito nel  circondario  del  tribunale  competente  ai
          sensi dell'articolo 27, comma 2.  Se  nel  circondario  del
          tribunale competente non vi e'  un  OCC,  i  compiti  e  le
          funzioni  allo  stesso  attribuiti  sono   svolti   da   un
          professionista o da  una  societa'  tra  professionisti  in
          possesso dei requisiti di cui  all'articolo  358,  nominati
          dal presidente del tribunale competente o da un giudice  da
          lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli  iscritti
          all'albo dei gestori della crisi  di  cui  al  decreto  del
          Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. 
                2. Alla domanda deve essere  allegata  una  relazione
          particolareggiata dell'OCC, che comprende: 
                  a) l'indicazione delle cause  dell'indebitamento  e
          della diligenza impiegata  dal  debitore  nell'assumere  le
          obbligazioni; 
                  b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
          debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
                  c) l'indicazione della eventuale esistenza di  atti
          del debitore impugnati dai creditori; 
                  d)   la    valutazione    sulla    completezza    e
          attendibilita' della documentazione  depositata  a  corredo
          della domanda, nonche' sulla convenienza del piano rispetto
          all'alternativa liquidatoria; 
                  e)  l'indicazione  presumibile  dei   costi   della
          procedura; 
                  f) la  percentuale,  le  modalita'  e  i  tempi  di
          soddisfacimento dei creditori; 
                  g)  l'indicazione  dei   criteri   adottati   nella
          formazione delle classi, ove previste dalla proposta. 
                3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se
          il soggetto finanziatore, ai  fini  della  concessione  del
          finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
          debitore. 
                4.   L'OCC,   entro   sette   giorni    dall'avvenuto
          conferimento dell'incarico da parte del  debitore,  ne  da'
          notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
          anche degli enti locali, competenti sulla base  dell'ultimo
          domicilio fiscale  dell'istante,  i  quali  entro  quindici
          giorni debbono comunicare il debito tributario accertato  e
          gli eventuali accertamenti pendenti. 
                5.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli
          effetti   del   concorso,   il   corso   degli    interessi
          convenzionali   o   legali   fino   alla   chiusura   della
          liquidazione, a meno che i crediti non siano  garantiti  da
          ipoteca, pegno o privilegio, salvo  quanto  previsto  dagli
          articoli 2749, 2788 e 2855,  commi  secondo  e  terzo,  del
          codice civile. 
                6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale  in
          composizione monocratica.» 
                «Art. 78. (Procedimento). -  1.  Il  giudice,  se  la
          domanda e' ammissibile, dichiara aperta  la  procedura  con
          decretonon soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a
          cura dell'OCC, a tutti i creditori  della  proposta  e  del
          decreto. 
                2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
                  a) dispone la pubblicazione  del  decreto  mediante
          inserimento in apposita area del sito web del  tribunale  o
          del Ministero della giustizia e nel registro delle  imprese
          se il debitore svolge attivita' d'impresa; 
                  b) ordina, ove  il  piano  preveda  la  cessione  o
          l'affidamento a  terzi  di  beni  immobili  o  beni  mobili
          registrati, la trascrizione del decreto presso  gli  uffici
          competenti; 
                  c) assegna ai creditori un termine non superiore  a
          trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC,
          a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione  di
          adesione o di mancata adesione alla proposta di  concordato
          e le eventuali contestazioni; 
                  d) su istanza del debitore, dispone  che,  sino  al
          momento in cui il  provvedimento  di  omologazione  diventa
          definitivo, non possono, sotto  pena  di  nullita',  essere
          iniziate o  proseguite  azioni  esecutive  individuali  ne'
          disposti sequestri conservativi ne' acquistati  diritti  di
          prelazione  sul  patrimonio  del  debitore  da  parte   dei
          creditori aventi titolo o causa anteriore. 
                3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. 
                4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c),
          il  creditore  deve  indicare   un   indirizzo   di   posta
          elettronica   certificata   a   cui   ricevere   tutte   le
          comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati
          mediante deposito in cancelleria. 
                5. Gli  atti  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione
          compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci
          rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e'  stata
          eseguita la pubblicita' del decreto.» 
                «Art.  79.  (Maggioranza   per   l'approvazione   del
          concordato minore). - 1. Il concordato minore e'  approvato
          dai creditori che rappresentano la maggioranza dei  crediti
          ammessi al voto. Quando un unico creditore e'  titolare  di
          crediti in misura superiore alla  maggioranza  dei  crediti
          ammessi al voto, il  concordato  minore  e'  approvato  se,
          oltre alla maggioranza di cui  al  periodo  precedente,  ha
          riportato la maggioranza per teste dei  voti  espressi  dai
          creditori ammessi al voto.  Quando  sono  previste  diverse
          classi di creditori, il concordato minore e'  approvato  se
          la maggioranza dei crediti ammessi  al  voto  e'  raggiunta
          anche nel maggior numero di classi. I creditori  muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta  prevede
          l'integrale pagamento,  non  sono  computati  ai  fini  del
          raggiungimento della maggioranza e  non  hanno  diritto  di
          esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto
          o  in  parte  al  diritto  di   prelazione.   I   creditori
          soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo  74,  comma
          3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del
          credito. 
                2. Non sono ammessi al voto e non sono  computati  ai
          fini del raggiungimento delle maggioranze  il  coniuge,  la
          parte dell'unione civile  e  il  convivente  di  fatto  del
          debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti
          e gli affini del debitore fino al quarto grado, la societa'
          che controlla la societa' debitrice, le societa' da  questa
          controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'
          i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un
          anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal  voto  e
          dal computo delle  maggioranze  i  creditori  in  conflitto
          d'interessi. 
                3. In mancanza di comunicazione all'OCC  nel  termine
          assegnato, si intende  che  i  creditori  abbiano  prestato
          consenso alla proposta nei termini in  cui  e'  stata  loro
          trasmessa. 
                4. Salvo patto contrario, il concordato minore  della
          societa'  produce  i  suoi  effetti  anche   per   i   soci
          illimitatamente responsabili. 
                5. Il concordato minore non pregiudica i diritti  dei
          creditori nei confronti dei  coobbligati,  fideiussori  del
          debitore e obbligati in via  di  regresso,  salvo  che  sia
          diversamente previsto.» 
                «Art. 80. (Omologazione del concordato minore). -  1.
          Il giudice, verificati la  ammissibilita'  giuridica  e  la
          fattibilita' economica del piano e il raggiungimento  della
          percentuale  di  cui  all'articolo  79   in   mancanza   di
          contestazioni, omologa il concordato minore  con  sentenza,
          disponendo forme adeguate di pubblicita' e, se  necessario,
          la sua trascrizione. 
                2.  Con  la  sentenza  di  omologazione,  il  giudice
          dichiara chiusa la procedura. 
                3.  Quando  uno  dei  creditori  o  qualunque   altro
          interessato contesta  la  convenienza  della  proposta,  il
          giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato
          minore se  ritiene  che  il  credito  dell'opponente  possa
          essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura  non
          inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice  omologa
          altresi' il concordato minore anche in mancanza di adesione
          da  parte  dell'amministrazione  finanziariao  degli   enti
          gestori   di   forme    di    previdenza    o    assistenza
          obbligatoriequando l'adesione e' determinante ai  fini  del
          raggiungimento della percentuale di  cui  all'articolo  79,
          comma 1 e, anche sulla base delle  risultanze,  sul  punto,
          della  specifica  relazione  dell'OCC,   la   proposta   di
          soddisfacimento dell'amministrazioneo degli enti gestori di
          forme di previdenza o assistenzaobbligatoriee'  conveniente
          rispetto all'alternativa liquidatoria. 
                4.  Il  creditore,   anche   dissenziente,   che   ha
          colpevolmente determinato la situazione di indebitamento  o
          il suo aggravamento, non  puo'  presentare  opposizione  in
          sede  di  omologa  per  contestare  la  convenienza   della
          proposta. 
                5. Il giudice, se  rigetta  la  domanda  di  omologa,
          dichiara con decreto motivato  l'inefficacia  delle  misure
          protettive accordate e, su istanza del  debitore,  dichiara
          aperta la procedura di liquidazione  controllata  ai  sensi
          degli articoli 268 e seguenti. 
                6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 puo'
          essere proposta  anche  da  un  creditore  o  dal  pubblico
          ministero. 
                7. Il decreto e' reclamabile ai  sensi  dell'articolo
          50.» 
                «Art. 83. (Conversione in procedura liquidatoria).  -
          1. In ogni caso  di  revoca  il  giudice,  su  istanza  del
          debitore,   dispone   la   conversione   in    liquidazione
          controllata. 
                2. Se la revoca  consegue  ad  atti  di  frode  o  ad
          inadempimento, l'istanza di cui  al  comma  1  puo'  essere
          proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero. 
                3. In caso di conversione, il giudice concede termine
          al  debitore  per  l'integrazione  della  documentazione  e
          provvede ai sensi dell'articolo 270.».