Art. 13 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo  IV,  Capo  III,  Sezione  I,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La continuita' puo'
essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda
di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione
dell'azienda in esercizio o la ripresa  dell'attivita'  da  parte  di
soggetto diverso  dal  debitore  in  forza  di  cessione,  usufrutto,
conferimento dell'azienda in una o  piu'  societa',  anche  di  nuova
costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto,
anche   stipulato   anteriormente,   purche'   in   funzione    della
presentazione del ricorso, ed e' previsto dal contratto o dal  titolo
il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari  ad
almeno la meta' della media di  quelli  in  forza  nei  due  esercizi
antecedenti il deposito del ricorso, per un  anno  dall'omologazione.
In caso di continuita'  diretta  il  piano  prevede  che  l'attivita'
d'impresa e' funzionale ad assicurare il  ripristino  dell'equilibrio
economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre
che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la
disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si
applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita  dal
soggetto diverso dal debitore.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel  concordato  in
continuita' aziendale  i  creditori  vengono  soddisfatti  in  misura
prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale  diretta
o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente  quando  i
ricavi attesi dalla continuita' per i primi due  anni  di  attuazione
del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono  addetti
almeno la meta' della media dei lavoratori in forza nei due  esercizi
antecedenti il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve  essere
assicurata un'utilita' specificamente individuata  ed  economicamente
valutabile. Tale  utilita'  puo'  anche  essere  rappresentata  dalla
prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il  debitore
o con il suo avente causa.». 
  2. All'articolo 86, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole  «fino  a  due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non superiore a due anni». 
  3. All'articolo 87, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, dopo le parole: «tempi di  adempimento  della  proposta»
sono inserite  le  seguenti:  «nonche',  in  caso  di  concordato  in
continuita', il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti
sul piano finanziario». 
  4. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Con  il  piano  di
concordato il debitore, esclusivamente mediante  proposta  presentata
ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento,  parziale
o  anche  dilazionato,  dei  tributi   e   dei   relativi   accessori
amministrati  dalle   agenzie   fiscali,   nonche'   dei   contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza  e
assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e   i   superstiti
obbligatorie e dei relativi accessori, se  il  piano  ne  prevede  la
soddisfazione in misura  non  inferiore  a  quella  realizzabile,  in
ragione della collocazione preferenziale, sul  ricavato  in  caso  di
liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ai
beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato
nella relazione di un  professionista  indipendente.  Se  il  credito
tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale,
i tempi di pagamento e  le  eventuali  garanzie  non  possono  essere
inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti  ai  creditori
che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che  hanno  una
posizione giuridica e interessi economici  omogenei  a  quelli  delle
agenzie e degli enti gestori di  forme  di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie. Se il  credito  tributario  o  contributivo  ha  natura
chirografaria, anche a seguito di  degradazione  per  incapienza,  il
trattamento non puo' essere differenziato  rispetto  a  quello  degli
altri crediti  chirografari  ovvero,  nel  caso  di  suddivisione  in
classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu'
favorevole.»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «fiscali  e  previdenziali»  sono
sostituite dalle seguenti: «tributari e contributivi»; 
    c)  al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «e   all'ufficio
competente» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  agli  altri  uffici
competenti» e, al terzo periodo, le parole «L'ufficio,  nello  stesso
termine, deve» sono sostituite dalle  seguenti:  «Gli  uffici,  nello
stesso termine, devono». 
  5. All'articolo 91 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il tribunale o il  giudice
da esso  delegato,  esclusivamente  quando  il  piano  di  concordato
comprende un'offerta  irrevocabile  da  parte  di  un  soggetto  gia'
individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche
prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o  comunque
a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o piu' rami  d'azienda  o  di
specifici beni, dispone  che  dell'offerta  stessa  sia  data  idonea
pubblicita' al fine  di  acquisire  offerte  concorrenti.  La  stessa
disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 84, 86, 87,  88  e
          91 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 84. (Finalita' del concordato preventivo). - 1.
          Con  il  concordato  preventivo  il  debitore  realizza  il
          soddisfacimento  dei  creditori  mediante  la   continuita'
          aziendale o la liquidazione del patrimonio. 
                2.  La  continuita'  puo'  essere  diretta,  in  capo
          all'imprenditore  che   ha   presentato   la   domanda   di
          concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal  piano  la
          gestione   dell'azienda   in   esercizio   o   la   ripresa
          dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in
          forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda  in
          una o piu' societa',  anche  di  nuova  costituzione,  o  a
          qualunque altro titolo, ovvero in forza di  affitto,  anche
          stipulato  anteriormente,   purche'   in   funzione   della
          presentazione del ricorso, ed e' previsto dal  contratto  o
          dal titolo il mantenimento o la riassunzione di  un  numero
          di lavoratori pari ad almeno la meta' della media di quelli
          in forza nei  due  esercizi  antecedenti  il  deposito  del
          ricorso,  per  un  anno  dall'omologazione.  In   caso   di
          continuita'  diretta  il  piano  prevede  che   l'attivita'
          d'impresa  e'  funzionale  ad  assicurare   il   ripristino
          dell'equilibrio   economico   finanziario    nell'interesse
          prioritario dei creditori, oltre  che  dell'imprenditore  e
          dei soci. In caso di continuita' indiretta la  disposizione
          di cui al periodo che precede, in  quanto  compatibile,  si
          applica  anche  con  riferimento  all'attivita'   aziendale
          proseguita dal soggetto diverso dal debitore. 
                3.  Nel  concordato  in   continuita'   aziendale   i
          creditori vengono  soddisfatti  in  misura  prevalente  dal
          ricavato prodotto dalla  continuita'  aziendale  diretta  o
          indiretta. La prevalenza si  considera  sempre  sussistente
          quando i ricavi attesi dalla continuita' per  i  primi  due
          anni di  attuazione  del  piano  derivano  da  un'attivita'
          d'impresa alla quale sono addetti  almeno  la  meta'  della
          media dei lavoratori in forza nei due esercizi  antecedenti
          il deposito del ricorso. A ciascun  creditore  deve  essere
          assicurata  un'utilita'   specificamente   individuata   ed
          economicamente valutabile. Tale utilita' puo' anche  essere
          rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti
          contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. 
                4. Nel concordato liquidatorio l'apporto  di  risorse
          esterne deve incrementare di almeno  il  dieci  per  cento,
          rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale,  il
          soddisfacimento dei creditori chirografari,  che  non  puo'
          essere  in  ogni  caso  inferiore  al   venti   per   cento
          dell'ammontare complessivo del credito chirografario.» 
                «Art. 86. (Moratoria nel concordato in  continuita').
          - 1. Il piano puo' prevedere una moratoria non superiore  a
          due anni dall'omologazione per il pagamento  dei  creditori
          muniti di  privilegio,  pegno  o  ipoteca,  salvo  che  sia
          prevista la liquidazione  dei  beni  o  diritti  sui  quali
          sussiste la causa di  prelazione.  Quando  e'  prevista  la
          moratoria  i  creditori  hanno  diritto  al  voto  per   la
          differenza fra il loro credito maggiorato  degli  interessi
          di legge e il valore attuale  dei  pagamenti  previsti  nel
          piano calcolato alla data di presentazione della domanda di
          concordato, determinato sulla base di un  tasso  di  sconto
          pari alla meta' del tasso previsto dall'art. 5 del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel  semestre
          in  cui  viene  presentata   la   domanda   di   concordato
          preventivo.» 
                «Art. 87. (Piano di concordato).  -  1.  Il  debitore
          presenta, con la proposta di concordato e  unitamente  alla
          documentazione  prevista   dall'articolo   39,   un   piano
          contenente la descrizione analitica delle modalita'  e  dei
          tempi di adempimento della proposta  nonche',  in  caso  di
          concordato  in  continuita',   il   piano   industriale   e
          l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il
          piano deve indicare: 
                  a) le cause della crisi; 
                  b) la definizione delle strategie  d'intervento  e,
          in caso di concordato in continuita', i tempi necessari per
          assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; 
                  c) gli apporti di finanza nuova, se previsti; 
                  d)   le   azioni   risarcitorie   e   recuperatorie
          esperibili,  con  indicazione   di   quelle   eventualmente
          proponibili solo nel caso di apertura  della  procedura  di
          liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero; 
                  e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le
          iniziative da adottare nel  caso  di  scostamento  tra  gli
          obiettivi pianificati e quelli raggiunti; 
                  f) in caso di continuita' aziendale, le ragioni per
          le quali questa e' funzionale  al  miglior  soddisfacimento
          dei creditori; 
                  g) ove sia prevista la prosecuzione  dell'attivita'
          d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei
          costi   e   dei   ricavi    attesi    dalla    prosecuzione
          dell'attivita',  delle  risorse  finanziarie  necessarie  e
          delle relative modalita' di copertura. 
                2. Il debitore deve depositare, con  la  domanda,  la
          relazione di un professionista indipendente, che attesti la
          veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
          Analoga  relazione  deve  essere  presentata  nel  caso  di
          modifiche sostanziali della proposta o del piano. 
                3. In caso di concordato in continuita' la  relazione
          del  professionista  indipendente  deve  attestare  che  la
          prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa  e'  funzionale  al
          miglior soddisfacimento dei creditori.» 
                «Art.  88.  (Trattamento  dei  crediti  tributari   e
          contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore,
          esclusivamente mediante proposta presentata  ai  sensi  del
          presente articolo, puo' proporre il pagamento,  parziale  o
          anche dilazionato, dei tributi  e  dei  relativi  accessori
          amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei  contributi
          amministrati dagli enti gestori  di  forme  di  previdenza,
          assistenza e assicurazione per l'invalidita', la  vecchiaia
          e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il
          piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a
          quella  realizzabile,   in   ragione   della   collocazione
          preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,  avuto
          riguardo al valore di mercato attribuibile  ai  beni  o  ai
          diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato
          nella relazione di un professionista  indipendente.  Se  il
          credito  tributario  e   contributivo   e'   assistito   da
          privilegio, la percentuale,  i  tempi  di  pagamento  e  le
          eventuali garanzie non  possono  essere  inferiori  o  meno
          vantaggiosi rispetto a  quelli  offerti  ai  creditori  che
          hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno
          una posizione giuridica e interessi  economici  omogenei  a
          quelli delle agenzie e  degli  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie.  Se   il   credito
          tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche  a
          seguito di degradazione per incapienza, il trattamento  non
          puo' essere differenziato rispetto  a  quello  degli  altri
          crediti chirografari ovvero, nel caso  di  suddivisione  in
          classi, dei  crediti  rispetto  ai  quali  e'  previsto  un
          trattamento piu' favorevole. 
                2. L'attestazione  del  professionista  indipendente,
          relativamente ai crediti tributari e  contributivi,  ha  ad
          oggetto  anche  la  convenienza  del  trattamento  proposto
          rispetto alla liquidazione giudiziale. 
                3.   Copia   della   proposta   e   della    relativa
          documentazione,  contestualmente  al  deposito  presso   il
          tribunale, deve  essere  presentata  al  competente  agente
          della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base
          dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla
          copia delle dichiarazioni  fiscali  per  le  quali  non  e'
          pervenuto l'esito dei controlli  automatici  nonche'  delle
          dichiarazioni integrative relative  al  periodo  fino  alla
          data  di  presentazione  della  domanda.   L'agente   della
          riscossione, non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  della
          presentazione,   deve   trasmettere   al    debitore    una
          certificazione attestante l'entita' del debito  iscritto  a
          ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso  termine,
          devono procedere alla liquidazione dei  tributi  risultanti
          dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi  di
          irregolarita', unitamente a una  certificazione  attestante
          l'entita' del debito derivante  da  atti  di  accertamento,
          ancorche' non definitivi,  per  la  parte  non  iscritta  a
          ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora  consegnati
          all'agente  della   riscossione.   Dopo   la   nomina   del
          commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarita' e
          delle  certificazioni  deve  essergli  trasmessa  per   gli
          adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In
          particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli,  l'ufficio  competente  a  ricevere
          copia della domanda con la relativa documentazione prevista
          al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di
          cui al terzo periodo, si identifica con  l'ufficio  che  ha
          notificato al debitore gli atti di accertamento. 
                4. Relativamente al credito tributario  chirografario
          complessivo,  il  voto  sulla  proposta  concordataria   e'
          espresso  dall'ufficio,  previo   parere   conforme   della
          competente direzione regionale. 
                5. Il voto e' espresso dall'agente della  riscossione
          limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo
          17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.» 
                «Art. 91. (Offerte concorrenti). - 1. Il tribunale  o
          il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano
          di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di
          un  soggetto  gia'  individuato  e  avente  ad  oggetto  il
          trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione,
          verso un  corrispettivo  in  denaro  o  comunque  a  titolo
          oneroso, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda  o  di
          specifici beni, dispone che dell'offerta  stessa  sia  data
          idonea   pubblicita'   al   fine   di   acquisire   offerte
          concorrenti. La stessa disciplina si  applica  in  caso  di
          affitto d'azienda. 
                2. La medesima disciplina si  applica  quando,  prima
          dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha
          stipulato un contratto che comunque abbia la finalita'  del
          trasferimento  non   immediato   dell'azienda,   del   ramo
          d'azienda o di specifici beni aziendali. 
                3. Se  pervengono  manifestazioni  di  interesse,  il
          tribunale o  il  giudice  da  esso  delegato,  dispone  con
          decreto l'apertura della procedura competitiva. 
                4. Il  decreto  di  cui  al  comma  3  stabilisce  le
          modalita'  di  presentazione   di   offerte   irrevocabili,
          prevedendo  che  ne  sia  assicurata  in   ogni   caso   la
          comparabilita',  i  requisiti   di   partecipazione   degli
          offerenti, le forme e i tempi di accesso alle  informazioni
          rilevanti, gli eventuali  limiti  al  loro  utilizzo  e  le
          modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che
          ne fanno  richiesta,  le  modalita'  di  svolgimento  della
          procedura competitiva, l'aumento minimo  del  corrispettivo
          che le offerte devono prevedere,  le  garanzie  che  devono
          essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicita'  e
          la data  dell'udienza  per  l'esame  delle  offerte  se  la
          vendita avviene davanti al giudice. 
                5. La  pubblicita'  e'  in  ogni  caso  disposta  sul
          portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del
          codice di procedura civile, nelle forme di  pubblicita'  di
          cui al predetto articolo per quanto compatibili. 
                6. Le offerte, da presentarsi in forma  segreta,  non
          sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto
          e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. 
                7.  Le  offerte  sono  rese  pubbliche   nel   giorno
          stabilito per la gara alla presenza degli  offerenti  e  di
          qualunque  interessato.  Se  sono  state  presentate   piu'
          offerte  migliorative,  si  procede  alla  gara   tra   gli
          offerenti. La gara deve  concludersi  almeno  venti  giorni
          prima della data fissata per il voto dei  creditori,  anche
          quando il piano prevede che la vendita  o  l'aggiudicazione
          abbia luogo dopo l'omologazione. 
                8.  Con  la  vendita  o  con   l'aggiudicazione,   se
          precedente, a soggetto  diverso  dall'originario  offerente
          indicato nel piano, questi  e  il  debitore  sono  liberati
          dalle  obbligazioni  reciprocamente  assunte.   In   favore
          dell'originario  offerente  il   commissario   dispone   il
          rimborso  delle  spese  e  dei  costi  sostenuti   per   la
          formulazione dell'offerta entro il limite massimo  del  tre
          per cento del prezzo in essa indicato. 
                9. Il debitore modifica la proposta ed  il  piano  in
          conformita' all'esito della gara. 
                10. Nel caso in cui, indetta  la  gara,  non  vengano
          presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato
          nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1. 
                11.  Il  presente  articolo  si  applica,  in  quanto
          compatibile, nel caso in  cui  il  debitore  abbia  chiesto
          l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma
          1, lettera a).».