Art. 14 
 
    Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 92, comma 2, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, dopo le parole «Si applicano al  commissario  giudiziale
gli articoli» sono inseriti il numero e  il  segno  di  interpunzione
seguenti: «125,». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  92  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  92.  (Commissario   giudiziale).   -   1.   Il
          commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio
          delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
                2.  Si  applicano  al  commissario   giudiziale   gli
          articoli  125,  126,  133,  134,  136  e  137,  in   quanto
          compatibili, nonche' le disposizioni di cui  agli  articoli
          35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre
          2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di  cui
          all'articolo 35.2 del predetto decreto. 
                3. Il commissario giudiziale  fornisce  ai  creditori
          che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa
          e previa assunzione di opportuni obblighi di  riservatezza,
          le informazioni utili  per  la  presentazione  di  proposte
          concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali
          obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra  informazione
          rilevante in suo possesso. 
                4. La disciplina di cui al comma 3 si  applica  anche
          in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi,  di
          informazioni  utili  per  la   presentazione   di   offerte
          concorrenti. 
                5. Il commissario giudiziale comunica  senza  ritardo
          al pubblico ministero i fatti che  possono  interessare  ai
          fini delle indagini preliminari in sede penale e dei  quali
          viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.».