Art. 15 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo  III,  Sezione  III,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le  parole:  «prima  dell'omologazione»  sono
inserite le seguenti: «, sentito il commissario giudiziale,»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Il  tribunale,  in
caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, puo'  autorizzare
gli atti previsti al comma 5 senza far luogo  a  pubblicita'  e  alle
procedure competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente
l'interesse   dei   creditori   al   miglior   soddisfacimento.   Del
provvedimento e del compimento dell'atto deve  comunque  essere  data
adeguata pubblicita' e comunicazione ai creditori.». 
  2. L'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 97.  (Contratti  pendenti).  -  1.  Salvo  quanto  previsto
dall'articolo 91, comma  2,  i  contratti  ancora  ineseguiti  o  non
compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali  da  entrambe  le
parti alla data del deposito della domanda di accesso  al  concordato
preventivo, proseguono anche durante il concordato.  Sono  inefficaci
eventuali patti contrari. Il debitore  puo'  chiedere,  con  autonoma
istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno
o  piu'  contratti,  se  la  prosecuzione  non  e'  coerente  con  le
previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore,
unitamente  all'istanza,  deposita  la  prova  della   sua   avvenuta
notificazione alla controparte. 
    2.   L'istanza   di   sospensione    puo'    essere    depositata
contestualmente  o  successivamente  al  deposito  della  domanda  di
accesso al concordato;  la  richiesta  di  scioglimento  puo'  essere
depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. 
    3. Salvo quanto previsto al comma 4, con  l'istanza  il  debitore
propone  anche  una  quantificazione  dell'indennizzo   dovuto   alla
controparte  della  quale  si  tiene   conto   nel   piano   per   la
determinazione del fabbisogno concordatario. 
    4. La  controparte  puo'  opporsi  alla  richiesta  del  debitore
depositando una memoria  scritta  entro  sette  giorni  dall'avvenuta
notificazione dell'istanza. 
    5. Decorso il termine di cui al comma 4,  fino  al  deposito  del
decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza,
con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto  di
apertura, provvede il giudice delegato. 
    6. La sospensione o lo scioglimento del contratto  hanno  effetto
dalla  data  della  notificazione  del  provvedimento   autorizzativo
all'altro contraente effettuata a cura  del  debitore.  Tra  la  data
della notificazione dell'istanza di sospensione o di  scioglimento  e
la  data  della  notificazione  del  provvedimento  autorizzativo  la
controparte non puo' esigere dal debitore la prestazione  dovuta  ne'
invocare la risoluzione di  diritto  del  contratto  per  il  mancato
adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della
domanda di accesso al concordato preventivo. 
    7. La sospensione richiesta prima del deposito della  proposta  e
del piano non puo' essere autorizzata per  una  durata  eccedente  il
termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo  44,  comma  1,
lettera a). Quando  siano  stati  presentati  proposta  e  piano,  la
sospensione puo' essere autorizzata anche per una  durata  ulteriore,
che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del
decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile. 
    8. Lo scioglimento del contratto non  si  estende  alla  clausola
compromissoria in esso contenuta. 
    9.  Nel  caso  in  cui  sia  autorizzata  la  sospensione  o   lo
scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al
risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. 
    10. In caso di mancato accordo sulla  misura  dell'indennizzo  la
sua determinazione e' rimessa al giudice  ordinariamente  competente.
Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli
fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi  dell'articolo
109. 
    11.  L'indennizzo  e'  soddisfatto  come  credito   chirografario
anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione  del  credito
conseguente  a  eventuali  prestazioni  eseguite  legalmente   e   in
conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo  la  pubblicazione
della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di
cui al comma 6. 
    12.  In  caso  di  scioglimento   del   contatto   di   locazione
finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del  bene  ed
e' tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla  vendita  o  da
altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta
una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti  e  non  pagati  fino
alla data dello scioglimento, dei canoni a  scadere,  solo  in  linea
capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio  dell'opzione  finale
di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la
stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La
somma versata al debitore a norma del primo periodo e' acquisita alla
procedura. Quando  il  valore  realizzato  con  la  vendita  o  altra
collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo  dovuto
al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di  credito
per la differenza nei confronti del debitore come  credito  anteriore
al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate  secondo  i
criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della  legge
4 agosto 2017, n. 124. 
    13. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  ai
rapporti di lavoro subordinato, nonche'  ai  contratti  di  cui  agli
articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1. 
    14.  Nel  contratto   di   finanziamento   bancario   costituisce
prestazione principale ai sensi del  comma  1  anche  la  riscossione
diretta da parte del finanziatore nei confronti  dei  terzi  debitori
della parte finanziata. In caso di scioglimento, il  finanziatore  ha
diritto di riscuotere e trattenere le  somme  corrisposte  dai  terzi
debitori fino al rimborso integrale  delle  anticipazioni  effettuate
nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il  deposito
della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di
cui al comma 6.». 
  3. L'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  99.   (Finanziamenti   prededucibili   autorizzati   prima
dell'omologazione  del  concordato  preventivo  o   di   accordi   di
ristrutturazione dei debiti). - 1. Il debitore, anche con la  domanda
di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e  nei  casi  previsti  dagli
articoli 57, 60,  61  e  87,  quando  e'  prevista  la  continuazione
dell'attivita' aziendale,  anche  se  unicamente  in  funzione  della
liquidazione, puo'  chiedere  con  ricorso  al  tribunale  di  essere
autorizzato, anche prima del deposito della documentazione  che  deve
essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in  qualsiasi
forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili,
funzionali all'esercizio dell'attivita'  aziendale  sino  all'omologa
del concordato preventivo o degli  accordi  di  ristrutturazione  dei
debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e  in
ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. 
    2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
che il debitore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le
ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe  grave
pregiudizio per  l'attivita'  aziendale  o  per  il  prosieguo  della
procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di  un
professionista indipendente che attesti la sussistenza dei  requisiti
di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono  funzionali  alla
migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e'  necessaria
quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere  per  evitare  un
danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale. 
    3.  Il  tribunale,  assunte  sommarie  informazioni,  sentito  il
commissario giudiziale e, se  lo  ritiene  opportuno,  sentiti  senza
formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio  con
decreto motivato entro dieci  giorni  dal  deposito  dell'istanza  di
autorizzazione. 
    4. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno  o
ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. 
    5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai
finanziamenti erogati in funzione della presentazione  della  domanda
di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda
di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti,  quando  i
finanziamenti  sono  previsti  dal  relativo  piano  e   purche'   la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui  il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato  preventivo
ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati. 
    6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione
giudiziale,  i  finanziamenti  autorizzati  non   beneficiano   della
prededuzione quando risulta congiuntamente che: 
      a) il ricorso o l'attestazione di cui  al  comma  2  contengono
dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o  comunque  quando
il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere
l'autorizzazione; 
      b) il curatore dimostra che i  soggetti  che  hanno  erogato  i
finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le  circostanze
di cui alla lettera a).». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  94  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 94. Effetti della presentazione  della  domanda
          di concordato 
                1. Dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di
          accesso al concordato preventivo e  fino  all'omologazione,
          il debitore conserva  l'amministrazione  dei  suoi  beni  e
          l'esercizio   dell'impresa,   sotto   la   vigilanza    del
          commissario giudiziale. 
                2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche
          sotto forma cambiaria, le transazioni,  i  compromessi,  le
          alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie
          di controllo, le concessioni di ipoteche  o  di  pegno,  le
          fideiussioni, le rinunzie alle  liti,  le  ricognizioni  di
          diritti  di  terzi,  le  cancellazioni  di   ipoteche,   le
          restituzioni di pegni, le accettazioni  di  eredita'  e  di
          donazioni  e  in  genere  gli  atti  eccedenti  l'ordinaria
          amministrazione,  compiuti   senza   l'autorizzazione   del
          giudice delegato, sono  inefficaci  rispetto  ai  creditori
          anteriori al concordato. 
                3.  L'autorizzazione  puo'  essere   concessa   prima
          dell'omologazione , sentito il commissario  giudiziale,  se
          l'atto  e'  funzionale  al  miglior   soddisfacimento   dei
          creditori. 
                4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite
          di  valore  al  di  sotto   del   quale   non   e'   dovuta
          l'autorizzazione di cui al comma 2. 
                5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di  rami  di
          azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del  comma
          2, sono effettuate tramite  procedure  competitive,  previa
          stima ed adeguata pubblicita'. 
                6. Il tribunale,  in  caso  di  urgenza,  sentito  il
          commissario giudiziale, puo' autorizzare gli atti  previsti
          al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e  alle  procedure
          competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente
          l'interesse dei creditori al miglior  soddisfacimento.  Del
          provvedimento e  del  compimento  dell'atto  deve  comunque
          essere  data  adeguata  pubblicita'  e   comunicazione   ai
          creditori.».