Art. 16 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero.»; b) al comma 3 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero.»; c) al comma 5, dopo le parole: «prima della data iniziale stabilita per il voto» sono aggiunte le seguenti: «ed e' trasmessa al pubblico ministero». 2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole «provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2»; b) al comma 2 dopo le parole: «si applicano anche quando» sono inserite le seguenti: «il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o»; c) al comma 3, dopo le parole: «il tribunale» sono inserite le seguenti: «revocato il decreto di cui all'articolo 47,». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 105 e 106 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 105. (Operazioni e relazione del commissario). - 1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero. 2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. 3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero. 4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al pubblico ministero.» «Art. 106. (Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura). - 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88. 3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.».