Art. 16 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV,  Capo  III,  Sezione  IV,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «Copia
della relazione e' trasmessa al pubblico ministero.»; 
    b) al comma 3 e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «Copia
della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero.»; 
    c) al comma  5,  dopo  le  parole:  «prima  della  data  iniziale
stabilita per il voto» sono aggiunte le seguenti: «ed e' trasmessa al
pubblico ministero». 
  2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo, le  parole  «provvede  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:  «provvede
ai sensi dell'articolo 44, comma 2»; 
    b) al comma 2 dopo le parole: «si applicano  anche  quando»  sono
inserite le seguenti: «il debitore non ha effettuato  tempestivamente
il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «il tribunale»  sono  inserite  le
seguenti: «revocato il decreto di cui all'articolo 47,». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  105  e  106  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 105. (Operazioni e relazione del  commissario).
          - 1. Il  commissario  giudiziale  redige  l'inventario  del
          patrimonio del debitore e una  relazione  particolareggiata
          sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si  trovi
          in stato di crisi  o  di  insolvenza,  sulla  condotta  del
          debitore, sulle proposte di  concordato  e  sulle  garanzie
          offerte ai creditori, e la deposita in  cancelleria  almeno
          quarantacinque giorni prima della data  iniziale  stabilita
          per  il  voto  dei  creditori.  Copia  della  relazione  e'
          trasmessa al pubblico ministero. 
                2.  Nella  relazione  il  commissario   illustra   le
          utilita' che, in caso di liquidazione  giudiziale,  possono
          essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o
          revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di
          terzi. 
                3. Qualora siano depositate proposte concorrenti,  il
          commissario giudiziale riferisce  in  merito  ad  esse  con
          relazione  integrativa  da  depositare  in  cancelleria   e
          comunicare  ai  creditori,  con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 104, comma 2,  almeno  quindici  giorni  prima
          della data iniziale stabilita per il  voto  dei  creditori.
          Copia della relazione integrativa e' trasmessa al  pubblico
          ministero. 
                4. La relazione integrativa contiene, la comparazione
          tra  tutte  le  proposte   depositate.   Le   proposte   di
          concordato, ivi compresa quella  presentata  dal  debitore,
          possono essere modificate fino a venti giorni  prima  della
          data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 
                5.  Analoga  relazione  integrativa   viene   redatta
          qualora  emergano  informazioni  che  i  creditori   devono
          conoscere  ai  fini  dell'espressione  del  voto.  Essa  e'
          comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima  della
          data iniziale stabilita per il  voto  ed  e'  trasmessa  al
          pubblico ministero.» 
                «Art.  106.  (Atti  di   frode   e   apertura   della
          liquidazione giudiziale nel corso della procedura). - 1. Il
          commissario giudiziale,  se  accerta  che  il  debitore  ha
          occultato  o  dissimulato  parte  dell'attivo,  dolosamente
          omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
          insussistenti  o  commesso  altri  atti  di   frode,   deve
          riferirne immediatamente  al  tribunale,  che  provvede  ai
          sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone  comunicazione  al
          pubblico ministero e  ai  creditori.  La  comunicazione  ai
          creditori e' eseguita dal commissario giudiziale. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche quando il debitore non ha effettuato  tempestivamente
          il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d),
          o il  debitore  compie  atti  non  autorizzati  o  comunque
          diretti a  frodare  le  ragioni  dei  creditori,  o  se  in
          qualunque  momento  risulta  che  mancano   le   condizioni
          prescritte per  l'apertura  del  concordato  previste  agli
          articoli da 84 a 88. 
                3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato
          il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore
          o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di
          liquidazione giudiziale dei beni del debitore.».