Art. 17 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo  IV,  Capo  III,  Sezione  V,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6,  le  parole:  «entro  cinque  giorni  prima»  sono
sostituite dalle seguenti: «almeno sette giorni prima»; 
    b) al comma 7, dopo le parole  «a  tutti  gli  interessati»  sono
aggiunte le seguenti: «almeno due giorni prima  della  data  iniziale
stabilita per il voto». 
  2. All'articolo 108 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice  delegato  puo'
ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i  crediti  contestati
ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio'
pregiudichi  le  pronunzie  definitive  sulla  sussistenza  e   sulla
collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo  in  caso
di rinuncia al  privilegio.  La  decisione  e'  comunicata  ai  sensi
dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi  al
voto sulla base dell'elenco dei creditori di  cui  all'articolo  107,
comma  3,  fatto   salvo   il   diritto   di   proporre   opposizione
all'omologazione.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  107  e  108  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 107. (Voto dei creditori). -  1.  Il  voto  dei
          creditori e' espresso con modalita' telematiche. 
                2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte
          le  proposte  presentate  dal  debitore  e  dai  creditori,
          seguendo, per queste ultime, l'ordine  temporale  del  loro
          deposito. Il giudice delegato regola  l'ordine  e  l'orario
          delle votazioni con proprio decreto. 
                3. Almeno quindici giorni prima della  data  iniziale
          stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la
          sua relazione e  le  proposte  definitive  del  debitore  e
          quelle   eventualmente   presentate   dai   creditori   con
          comunicazione inviata ai creditori, al debitore e  a  tutti
          gli altri interessati e depositata  nella  cancelleria  del
          giudice delegato. Alla relazione e' allegato, ai soli  fini
          della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto
          con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi. 
                4. Almeno dieci  giorni  prima  della  data  iniziale
          stabilita per  il  voto,  il  debitore,  coloro  che  hanno
          formulato   proposte   alternative,   i   coobbligati,    i
          fideiussori  del  debitore  e  gli  obbligati  in  via   di
          regresso, i  creditori  possono  formulare  osservazioni  e
          contestazioni a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata
          indirizzata al commissario  giudiziale.  Ciascun  creditore
          puo'  esporre  le  ragioni  per  le   quali   non   ritiene
          ammissibili o  convenienti  le  proposte  di  concordato  e
          sollevare  contestazioni  sui   crediti   concorrenti.   Il
          debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta
          i crediti, e  ha  il  dovere  di  fornire  al  giudice  gli
          opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre,  puo'  esporre
          le ragioni per le  quali  ritiene  non  ammissibili  o  non
          fattibili le eventuali proposte concorrenti. 
                5. Il commissario  giudiziale  da'  comunicazione  ai
          creditori, al debitore e  a  tutti  gli  altri  interessati
          delle osservazioni e contestazioni pervenute e  ne  informa
          il giudice delegato. 
                6. Il  commissario  giudiziale  deposita  la  propria
          relazione  definitiva  e  la  comunica  ai  creditori,   al
          debitore ed agli  altri  interessati  almeno  sette  giorni
          prima della data iniziale stabilita per il voto. 
                7.  I  provvedimenti  del   giudice   delegato   sono
          comunicati  al  debitore,  ai  creditori,  al   commissario
          giudiziale e a tutti  gli  interessati  almeno  due  giorni
          prima della data iniziale stabilita per il voto. 
                8. Il voto e'  espresso  a  mezzo  posta  elettronica
          certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati
          sono di proprieta' del Ministero della Giustizia e  debbono
          essere conservati secondo la  disciplina  vigente  per  gli
          atti giudiziari. 
                9. I termini previsti dai commi 3, 4  e  6  non  sono
          soggetti  alla  sospensione  feriale  dei  termini  di  cui
          all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.» 
                «Art.  108.  (Ammissione  provvisoria   dei   crediti
          contestati).  -  1.  Il  giudice  delegato  puo'  ammettere
          provvisoriamente in tutto o in parte i  crediti  contestati
          ai soli fini del voto  e  del  calcolo  delle  maggioranze,
          senza che cio' pregiudichi le  pronunzie  definitive  sulla
          sussistenza  e  sulla  collocazione  dei  crediti   stessi.
          Provvede  nello  stesso  modo  in  caso  di   rinuncia   al
          privilegio.   La   decisione   e'   comunicata   ai   sensi
          dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i  creditori  sono
          ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui
          all'articolo 107,  comma  3,  fatto  salvo  il  diritto  di
          proporre opposizione all'omologazione. 
                2.  I  creditori   esclusi   possono   opporsi   alla
          esclusione in sede di omologazione del concordato nel  caso
          in cui la loro ammissione  avrebbe  avuto  influenza  sulla
          formazione delle maggioranze.».