Art. 18 
 
    Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 114, comma 2, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14,  dopo  le  parole:  «si  applicano  ai  liquidatori  gli
articoli» sono  inseriti  il  numero  e  il  segno  di  interpunzione
seguenti: «125,». 
  2. All'articolo 118, comma 6, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019,  n.  14,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente   periodo:   «Il
provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e' comunicato
a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro
delle imprese per l'iscrizione.». 
  3. L'articolo 119 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 119.  (Risoluzione  del  concordato).  -  1.  Ciascuno  dei
creditori e il commissario giudiziale,  su  istanza  di  uno  o  piu'
creditori, possono  richiedere  la  risoluzione  del  concordato  per
inadempimento. 
    2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante. 
    3. Il concordato non si  puo'  risolvere  se  l'inadempimento  ha
scarsa importanza. 
    4. Il ricorso per la risoluzione  deve  proporsi  entro  un  anno
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto
dal concordato. 
    5. Le disposizioni che precedono  non  si  applicano  quando  gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo  con
liberazione immediata del debitore. 
    6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41. 
    7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a
seguito della risoluzione del  concordato,  salvo  che  lo  stato  di
insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito  della
domanda di apertura del concordato preventivo.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  114  e  118  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 114. (Cessioni dei beni). - 1. Se il concordato
          consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella
          sentenza di  omologazione  uno  o  piu'  liquidatori  e  un
          comitato di tre  o  cinque  creditori  per  assistere  alla
          liquidazione  e  determina   le   altre   modalita'   della
          liquidazione. In tal caso,  il  tribunale  dispone  che  il
          liquidatore effettui la pubblicita' prevista  dall'articolo
          490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il
          termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 
                2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126,
          134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358.
          Si applicano altresi' al liquidatore le disposizioni di cui
          agli  articoli  35,  comma  4-bis,  e  35.1   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159  e  si  osservano  le
          disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. 
                3.  Si  applicano  al  comitato  dei  creditori   gli
          articoli  138  e   140,   in   quanto   compatibili.   Alla
          sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni  caso
          il tribunale. 
                4. Alle vendite, alle  cessioni  e  ai  trasferimenti
          legalmente posti in essere dopo il deposito  della  domanda
          di concordato o in esecuzione di questo,  si  applicano  le
          disposizioni sulle vendite nella  liquidazione  giudiziale,
          in quanto compatibili. La  cancellazione  delle  iscrizioni
          relative  ai   diritti   di   prelazione,   nonche'   delle
          trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri  conservativi
          e di ogni altro vincolo,  sono  effettuati  su  ordine  del
          giudice,  salvo  diversa   disposizione   contenuta   nella
          sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi. 
                5.   Il   liquidatore   comunica   con   periodicita'
          semestrale  al  commissario  giudiziale   le   informazioni
          rilevanti relative  all'andamento  della  liquidazione.  Il
          commissario ne da' notizia, con  le  sue  osservazioni,  al
          pubblico ministero e  ai  creditori  e  ne  deposita  copia
          presso la cancelleria del tribunale.» 
                «Art. 118. (Esecuzione del  concordato).  -  1.  Dopo
          l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne
          sorveglia l'adempimento,  secondo  le  modalita'  stabilite
          nella sentenza  di  omologazione.  Egli  deve  riferire  al
          giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio  ai
          creditori. 
                2.  Le  somme  spettanti  ai  creditori   contestati,
          condizionali  o  irreperibili  sono  depositate  nei   modi
          stabiliti dal giudice delegato. 
                3.  Il  debitore  e'  tenuto  a  compiere  ogni  atto
          necessario a dare esecuzione alla  proposta  di  concordato
          anche se presentata da uno o piu'  creditori,  qualora  sia
          stata approvata e omologata. 
                4. Nel caso in cui il commissario  giudiziale  rilevi
          che il debitore non sta  provvedendo  al  compimento  degli
          atti necessari a dare esecuzione alla  proposta  o  ne  sta
          ritardando il compimento, deve senza indugio  riferirne  al
          tribunale.  Il  tribunale,  sentito   il   debitore,   puo'
          attribuire al commissario giudiziale i poteri  necessari  a
          provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
          questo richiesti. 
                5. Il soggetto  che  ha  presentato  la  proposta  di
          concordato  approvata  e  omologata  dai   creditori   puo'
          denunciare al  tribunale  i  ritardi  e  le  omissioni  del
          debitore mediante  ricorso  notificato  al  debitore  e  al
          commissario  giudiziale  con  il  quale  puo'  chiedere  al
          tribunale di attribuire al commissario i  poteri  necessari
          per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare  l'organo
          amministrativo, se si  tratta  di  societa',  nominando  un
          amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i
          diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza. 
                6. Il tribunale  provvede  in  camera  di  consiglio,
          sentito il debitore ed il  commissario  giudiziale.  Quando
          nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la  durata
          dell'incarico e gli attribuisce il potere di  compiere  gli
          atti necessari a dare esecuzione alla  proposta  omologata,
          ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale
          sociale della societa' debitrice o altre  deliberazioni  di
          competenza  dell'assemblea  dei   soci,   la   convocazione
          dell'assemblea  avente  ad  oggetto  tali  deliberazioni  e
          l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le  azioni
          o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza.  Al
          liquidatore,  se  nominato,  possono  essere  attribuiti  i
          compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento  di
          nomina dell'amministratore giudiziario e' comunicato a cura
          del  cancelliere,  entro  cinque  giorni,  all'ufficio  del
          registro delle imprese per l'iscrizione. 
                7. In caso di trasferimento di beni,  il  commissario
          richiede  al  tribunale,  che  provvede   in   composizione
          monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione  delle
          formalita' iscritte,  delegando  ove  opportuno  al  notaio
          rogante l'atto di trasferimento. 
                8. In deroga all'articolo  2560  del  codice  civile,
          l'acquirente o cessionario dell'azienda  non  risponde  dei
          debiti pregressi, salvo diversa  previsione  del  piano  di
          concordato.».