Art. 19 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del  decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 125, comma 4, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo dopo le parole:  «confluiscono  nel  registro
nazionale» e' inserita la seguente: «gia'»; 
    b) al secondo periodo le parole: «del fallimento» sono sostituite
dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale»  e,  dopo  le  parole
«delle  procedure  chiuse»  sono   inserite   le   seguenti:   «e   i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale  in
favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo». 
  2. All'articolo 128, comma 3, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14,  e'  anteposto  il  seguente  periodo:  «La  nomina  dei
difensori spetta al curatore.». 
  3. All'articolo 130 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  dopo  le  parole  «comma  3,  lettera  c),»  sono
inserite le seguenti: «e se il debitore non ottempera  agli  obblighi
di cui all'articolo 198, comma 2,»; 
    b) al comma 4, e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:  «Il
curatore allega alla  relazione  il  bilancio  dell'ultimo  esercizio
formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto di
gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando
le rettifiche apportate.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 125, 128 e 130 del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 125. (Nomina del curatore). - 1. Il curatore e'
          nominato con la sentenza  di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358. 
                2.  Si  applicano  agli  esperti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni  del
          comma 1 e degli articoli 123 e  da  126  a  136  in  quanto
          compatibili. 
                3.  Al  curatore,  agli  esperti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 49, comma 3, lettera  b),  ed  al  coadiutore
          nominato a norma dell'articolo 129, comma 2,  si  applicano
          le disposizioni di cui agli articoli  35,  comma  4-bis,  e
          35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159;  si
          osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2
          del predetto decreto. 
                4.  I  provvedimenti  di  nomina  dei  curatori,  dei
          commissari  giudiziali   e   dei   liquidatori   giudiziali
          confluiscono nel registro nazionale gia'  istituito  presso
          il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi'
          annotati i provvedimenti  di  chiusura  della  liquidazione
          giudiziale  e  di  omologazione  del  concordato,   nonche'
          l'ammontare  dell'attivo  e  del  passivo  delle  procedure
          chiuse e i provvedimenti di liquidazione  degli  acconti  e
          del compenso finale in favore di ciascuno dei  soggetti  di
          cui al primo periodo. Il registro e' tenuto  con  modalita'
          informatiche ed e' accessibile al pubblico.» 
                «Art.  128.  (Gestione  della  procedura).  -  1.  Il
          curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella
          liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni  della
          procedura sotto la vigilanza del  giudice  delegato  e  del
          comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad  esso
          attribuite. 
                2.  Egli   non   puo'   stare   in   giudizio   senza
          l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia
          di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di
          diritti di  terzi  sui  beni  compresi  nella  liquidazione
          giudiziale, e  salvo  che  nei  procedimenti  promossi  per
          impugnare atti del giudice delegato o del  tribunale  e  in
          ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. 
                3. La nomina dei difensori  spetta  al  curatore.  Il
          curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi
          che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo'
          tuttavia assumere la veste di  difensore,  se  in  possesso
          della necessaria qualifica nei giudizi  avanti  al  giudice
          tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la
          massa.» 
                «Art. 130. (Relazioni e  rapporti  riepilogativi  del
          curatore). - 1. Il  curatore,  entro  trenta  giorni  dalla
          dichiarazione di apertura  della  liquidazione  giudiziale,
          presenta   al   giudice   delegato   un'informativa   sugli
          accertamenti  compiuti   e   sugli   elementi   informativi
          acquisiti  relativi  alle  cause  dell'insolvenza  e   alla
          responsabilita' del debitore ovvero degli amministratori  e
          degli organi di controllo della societa'. 
                2.  Se  il  debitore   o   gli   amministratori   non
          ottemperano agli obblighi di deposito di  cui  all'articolo
          49, comma 3, lettera c), e se  il  debitore  non  ottempera
          agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore
          informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso  o
          quando le scritture contabili sono  incomplete  o  comunque
          risultano inattendibili, il  curatore,  con  riguardo  alle
          operazioni compiute dal debitore nei cinque anni  anteriori
          alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura
          della  liquidazione   giudiziale,   oltre   alle   ricerche
          effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera  f),
          puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato  ad
          accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di  cui
          all'articolo 49 e specificamente indicate  nell'istanza  di
          autorizzazione. 
                3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a
          richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e
          i documenti in loro possesso. 
                4. Il curatore, entro sessanta  giorni  dal  deposito
          del decreto di esecutivita' dello stato  passivo,  presenta
          al giudice  delegato  una  relazione  particolareggiata  in
          ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della  crisi  e
          del  manifestarsi  dell'insolvenza  del   debitore,   sulla
          diligenza    spiegata    dal    debitore     nell'esercizio
          dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore o di altri
          e su quanto puo' interessare anche ai fini  delle  indagini
          preliminari  in  sede  penale.  Il  curatore  allega   alla
          relazione il  bilancio  dell'ultimo  esercizio  formato  ai
          sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto  di
          gestione di cui all'articolo 2487-bis  del  codice  civile,
          evidenziando le rettifiche apportate. 
                5. Se il debitore insolvente e' una societa' o  altro
          ente,  la  relazione  espone  i  fatti   accertati   e   le
          informazioni   raccolte   sulla    responsabilita'    degli
          amministratori e degli organi di  controllo,  dei  soci  e,
          eventualmente, di estranei alla societa'. Se la societa'  o
          l'ente fa parte di un gruppo,  il  curatore  deve  altresi'
          riferire sulla natura dei rapporti con le altre societa'  o
          enti e allegare le informazioni raccolte  sulle  rispettive
          responsabilita', avuto riguardo agli effetti  dei  rapporti
          economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo. 
                6.  Quando  non  si  fa  luogo  all'accertamento  del
          passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di  cui  ai
          commi 4 e 5 e' depositata entro il termine  di  centottanta
          giorni dalla dichiarazione di apertura  della  liquidazione
          giudiziale. 
                7. Le relazioni di  cui  ai  commi  1,  4  e  5  sono
          trasmesse  in  copia  integrale  entro  cinque  giorni  dal
          deposito al pubblico ministero. 
                8. Il giudice delegato dispone la secretazione  delle
          parti relative alla responsabilita' penale del  debitore  e
          di terzi ed alle azioni che il  curatore  intende  proporre
          qualora  possano  comportare  l'adozione  di  provvedimenti
          cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi
          della procedura e che  investano  la  sfera  personale  del
          debitore. 
                9. Il  curatore,  inoltre,  entro  quattro  mesi  dal
          deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo e,
          successivamente,  ogni  sei  mesi,  presenta   al   giudice
          delegato un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte e
          delle informazioni raccolte dopo le  precedenti  relazioni,
          accompagnato dal conto della sua gestione e dagli  estratti
          del conto bancario o postale della procedura relativi  agli
          stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati
          e' trasmessa al comitato  dei  creditori.  Nel  termine  di
          quindici giorni, il comitato dei creditori o  ciascuno  dei
          suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei
          successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle
          eventuali  osservazioni,  omesse  le  parti  secretate,  e'
          trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata  al
          debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.».