Art. 2 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  I,  Capo  II,   del   decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  i
crediti legalmente sorti durante  le  procedure  concorsuali  per  la
gestione   del   patrimonio   del   debitore   e   la   continuazione
dell'esercizio dell'impresa, i crediti  derivanti  da  attivita'  non
negoziali degli organi preposti, purche' connesse alle loro funzioni,
i  crediti  risarcitori  derivanti  da  fatto  colposo  degli  organi
predetti, il loro compenso e le prestazioni  professionali  richieste
dagli organi medesimi.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 6. (Prededucibilita' dei crediti). -  1.  Oltre
          ai crediti cosi'  espressamente  qualificati  dalla  legge,
          sono prededucibili: 
                  a) i crediti relativi a spese  e  compensi  per  le
          prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi
          di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo
          di composizione della crisi da sovraindebitamento; 
                  b) i crediti professionali sorti in funzione  della
          domanda di omologazione degli accordi  di  ristrutturazione
          dei debiti e per la richiesta delle misure protettive,  nei
          limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli
          accordi siano omologati; 
                  c) i crediti professionali sorti in funzione  della
          presentazione  della  domanda  di   concordato   preventivo
          nonche' del deposito della relativa proposta  e  del  piano
          che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato  e
          a  condizione  che  la  procedura  sia  aperta   ai   sensi
          dell'articolo 47; 
                  d) i crediti legalmente sorti durante le  procedure
          concorsuali per la gestione del patrimonio del  debitore  e
          la continuazione  dell'esercizio  dell'impresa,  i  crediti
          derivanti da attivita' non negoziali degli organi preposti,
          purche' connesse alle loro funzioni, i crediti  risarcitori
          derivanti da fatto colposo degli organi predetti,  il  loro
          compenso e le  prestazioni  professionali  richieste  dagli
          organi medesimi. 
                2.  La  prededucibilita'  permane  anche  nell'ambito
          delle successive procedure esecutive o concorsuali. 
                3. Non sono prededucibili i crediti professionali per
          prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante
          le procedure di  allerta  e  composizione  assistita  della
          crisi a soggetti diversi dall'OCRI.».