Art. 21 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V, del  decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Salvi  i  casi  di
ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto  legislativo
14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni  di  cui
al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre  prestazioni
di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni  del  lavoratore  nel
periodo di sospensione tra la data della sentenza  dichiarativa  fino
alla data della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  si  intendono
rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo  2119  del  codice
civile  con  effetto  dalla  data  di  apertura  della   liquidazione
giudiziale.»; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Durante l'esercizio
dell'impresa del debitore in liquidazione  giudiziale  da  parte  del
curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo
che il curatore non intenda sospenderli o procedere al  licenziamento
ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione
si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili». 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  189  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 189. (Rapporti di  lavoro  subordinato).  -  1.
          L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti  del
          datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I
          rapporti di lavoro subordinato  in  atto  alla  data  della
          sentenza dichiarativa restano  sospesi  fino  a  quando  il
          curatore,  con  l'autorizzazione  del   giudice   delegato,
          sentito il comitato dei creditori, comunica  ai  lavoratori
          di subentrarvi, assumendo i relativi  obblighi,  ovvero  il
          recesso. 
                2. Il recesso del curatore  dai  rapporti  di  lavoro
          subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha  effetto  dalla
          data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro
          del curatore nei rapporti  di  lavoro  subordinato  sospesi
          decorre dalla  comunicazione  dal  medesimo  effettuata  ai
          lavoratori.   Il   curatore    trasmette    all'Ispettorato
          territoriale del lavoro del luogo ove e'  stata  aperta  la
          liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla  nomina,
          l'elenco dei dipendenti dell'impresa in  forza  al  momento
          dell'apertura  della  liquidazione  giudiziale  stessa.  Su
          istanza del curatore il termine puo' essere  prorogato  dal
          giudice  delegato  di  ulteriori  trenta   giorni,   quando
          l'impresa occupa piu' di cinquanta dipendenti. 
                3. Qualora non sia possibile la  continuazione  o  il
          trasferimento dell'azienda o di  un  suo  ramo  o  comunque
          sussistano manifeste ragioni economiche inerenti  l'assetto
          dell'organizzazione del lavoro, il curatore  procede  senza
          indugio  al  recesso  dai  relativi  rapporti   di   lavoro
          subordinato.  Il  curatore  comunica  la  risoluzione   per
          iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma  4,
          decorso il termine di quattro mesi dalla data  di  apertura
          della liquidazione giudiziale senza che il  curatore  abbia
          comunicato il subentro, i rapporti  di  lavoro  subordinato
          che non siano gia' cessati si intendono risolti di  diritto
          con decorrenza dalla data di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6. 
                4.  Il  curatore  o  il  direttore   dell'Ispettorato
          territoriale del lavoro del luogo ove e'  stata  aperta  la
          liquidazione  giudiziale,  qualora  ritengano   sussistenti
          possibilita'   di   ripresa   o   trasferimento   a   terzi
          dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al  giudice
          delegato, con istanza da depositarsi presso la  cancelleria
          del tribunale, a pena di inammissibilita', almeno  quindici
          giorni prima della scadenza del termine di cui al comma  3,
          una proroga del medesimo termine. Analoga istanza  puo'  in
          ogni caso essere presentata, personalmente  o  a  mezzo  di
          difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche
          dai singoli lavoratori,  ma  in  tal  caso  la  proroga  ha
          effetto  solo  nei  confronti   dei   lavoratori   istanti;
          l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a  pena  di
          inammissibilita', elezione di domicilio  o  indicazione  di
          indirizzo PEC ove ricevere  le  comunicazioni.  Il  giudice
          delegato, qualora il curatore entro il termine  di  cui  al
          comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro
          trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso  di
          piu' istanze, dal  deposito  dell'ultima  di  queste,  puo'
          assegnare al curatore un termine non superiore a otto  mesi
          per assumere le  determinazioni  di  cui  al  comma  1.  Il
          giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del
          termine, delle prospettive di ripresa delle attivita' o  di
          trasferimento  dell'azienda.  Il  termine  cosi'   concesso
          decorre  dalla  data  di  deposito   in   cancelleria   del
          provvedimento del giudice delegato, che  e'  immediatamente
          comunicato al curatore  e  agli  eventuali  altri  istanti.
          Qualora nel termine cosi' prorogato il curatore non procede
          al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro  subordinato
          che  non  siano  gia'  cessati,  si  intendono  risolti  di
          diritto, salvo quanto previsto al comma 6,  con  decorrenza
          dalla data di apertura della  liquidazione  giudiziale.  In
          tale ipotesi,  a  favore  di  ciascun  lavoratore  nei  cui
          confronti e' stata disposta  la  proroga,  e'  riconosciuta
          un'indennita'    non    assoggettata    a     contribuzione
          previdenziale di importo pari a due mensilita'  dell'ultima
          retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento
          di fine rapporto per  ogni  anno  di  servizio,  in  misura
          comunque non  inferiore  a  due  e  non  superiore  a  otto
          mensilita',  che  e'  ammessa  al  passivo   come   credito
          successivo all'apertura della liquidazione giudiziale. 
                5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti  di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 14  settembre  2015  n.
          148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II
          del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni  di
          sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore
          nel periodo di  sospensione  tra  la  data  della  sentenza
          dichiarativa fino alla data della comunicazione di  cui  al
          comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai  sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data
          di apertura della liquidazione giudiziale. 
                6. Nel caso in cui il curatore  intenda  procedere  a
          licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui  agli
          articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della  legge  23  luglio
          1991 n. 223,  trovano  applicazione,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 4, commi da  2  a  8,  della  stessa
          legge, le seguenti disposizioni: 
                  a) il curatore che intende avviare la procedura  di
          licenziamento collettivo e' tenuto  a  darne  comunicazione
          preventiva  per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali
          aziendali costituite a norma dell'articolo 19  della  legge
          20  maggio  1970,  n.  300,  ovvero   alle   rappresentanze
          sindacali unitarie nonche' alle rispettive associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato.  La  comunicazione
          e'  trasmessa  altresi'  all'Ispettorato  territoriale  del
          lavoro del luogo ove i lavoratori interessati  prestano  in
          prevalenza    la    propria    attivita'    e,    comunque,
          all'Ispettorato territoriale del lavoro del  luogo  ove  e'
          stata aperta la liquidazione giudiziale; 
                  b) la comunicazione di cui  alla  lettera  a)  deve
          contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano
          la   situazione   di   eccedenza;   dei   motivi   tecnici,
          organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene  di  non
          poter adottare misure idonee a porre rimedio alla  predetta
          situazione  ed  evitare,  in   tutto   o   in   parte,   il
          licenziamento collettivo; del  numero,  della  collocazione
          aziendale  e  dei  profili  professionali   del   personale
          eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei
          tempi  di  attuazione  del  programma  di   riduzione   del
          personale;   delle   eventuali   misure   programmate   per
          fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano   sociale   della
          attuazione del programma medesimo e del metodo  di  calcolo
          di tutte le attribuzioni  patrimoniali  diverse  da  quelle
          gia'  previste   dalla   legislazione   vigente   e   dalla
          contrattazione collettiva; 
                  c) entro sette giorni dalla  data  del  ricevimento
          della  comunicazione   di   cui   alla   lettera   a),   le
          rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze
          sindacali unitarie e le rispettive  associazioni  formulano
          per iscritto  al  curatore  istanza  per  esame  congiunto;
          l'esame   congiunto    puo'    essere    convocato    anche
          dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso  in
          cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non
          sia  stato  determinato  dalla  cessazione   dell'attivita'
          dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine
          di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza  di  esame
          congiunto o lo stesso, nei casi in cui e' previsto, non sia
          stato fissato dall'Ispettorato territoriale del  lavoro  in
          data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della
          comunicazione di cui  alla  lettera  a),  la  procedura  si
          intende esaurita. 
                  d)  l'esame  congiunto,  cui  puo'  partecipare  il
          direttore  dell'Ispettorato  territoriale  del   lavoro   o
          funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le
          cause che hanno contribuito a determinare  l'eccedenza  del
          personale e le possibilita'  di  utilizzazione  diversa  di
          tale personale, o  di  una  sua  parte,  nell'ambito  della
          stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta'  e
          forme flessibili di gestione del tempo di  lavoro.  Qualora
          non sia possibile evitare la  riduzione  di  personale,  e'
          esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali  di
          accompagnamento intese, in  particolare,  a  facilitare  la
          riqualificazione  e   la   riconversione   dei   lavoratori
          licenziati.  I  rappresentanti  sindacali  dei   lavoratori
          possono farsi assistere, ove  lo  ritengano  opportuno,  da
          esperti; 
                  e) la procedura disciplinata dal presente comma  si
          applica, ricorrendo le condizioni di cui  all'articolo  24,
          comma 1, legge 23 luglio 1991,  n.  223,  anche  quando  si
          intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti,
          in tal  caso  svolgendosi  l'esame  congiunto  in  apposito
          incontro; 
                  f) la consultazione si  intende  esaurita  qualora,
          decorsi  dieci  giorni  dal  suo  inizio,  non  sia   stato
          raggiunto  un  accordo  sindacale,  salvo  che  il  giudice
          delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga,  prima
          della sua scadenza, per un termine non  superiore  a  dieci
          giorni; 
                  g)  raggiunto  l'accordo   sindacale   o   comunque
          esaurita la procedura di cui alle  lettere  precedenti,  il
          curatore  provvede  ad  ogni  atto  conseguente  ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223. 
                7. In ogni caso, le disposizioni di cui  al  comma  6
          non  si  applicano  nelle  procedure   di   amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese. 
                8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento,
          dimissioni o risoluzione di diritto secondo  le  previsioni
          del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto  a
          tempo indeterminato l'indennita' di mancato preavviso  che,
          ai  fini  dell'ammissione  al  passivo,   e'   considerata,
          unitamente al trattamento di fine  rapporto,  come  credito
          anteriore  all'apertura  della   liquidazione   giudiziale.
          Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti  secondo  le
          previsioni del presente articolo,  il  contributo  previsto
          dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno  2012,  n.
          92, che e' dovuto anche in caso di risoluzione di  diritto,
          e' ammesso al passivo come credito  anteriore  all'apertura
          della liquidazione giudiziale. 
                9. Durante l'esercizio dell'impresa del  debitore  in
          liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di
          lavoro subordinato  in  essere  proseguono,  salvo  che  il
          curatore   non   intenda   sospenderli   o   procedere   al
          licenziamento  ai  sensi   della   disciplina   lavoristica
          vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a
          6 e 8 in quanto compatibili.».