Art. 22 
 
           Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 197, comma 2, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «sentenza  dichiarativa  di  fallimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «sentenza di apertura  della  liquidazione
giudiziale». 
  2. All'articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  debitore  deve
presentare il bilancio  dell'ultimo  esercizio  entro  trenta  giorni
dall'apertura  della  liquidazione  giudiziale;  in  mancanza,   alla
redazione provvede  il  curatore.  Il  curatore  inoltre  apporta  le
rettifiche necessarie  al  bilancio  presentato  dal  debitore  e  ai
bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla
chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono  tenuti
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo  2490  del  codice
civile.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  197  e  198  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 197. (Presa in consegna dei beni  del  debitore
          da parte del curatore). - 1. Il curatore prende in consegna
          i beni, le scritture contabili e i documenti  del  debitore
          di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per
          i beni di cui all'articolo 196, comma 2. 
                2. Se il debitore possiede  immobili  o  beni  mobili
          iscritti in pubblici  registri,  il  curatore  notifica  un
          estratto della  sentenza  di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei
          pubblici registri.» 
                «Art. 198. (Elenchi dei creditori e dei  titolari  di
          diritti immobiliari  o  mobiliari  e  bilancio).  -  1.  Il
          curatore, in base alle scritture contabili del  debitore  e
          alle altre notizie che puo' raccogliere,  compila  l'elenco
          dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi  crediti  e
          diritti di  prelazione,  nonche'  l'elenco  di  coloro  che
          appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e
          immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del
          debitore,  con  l'indicazione  dei  titoli  relativi.   Gli
          elenchi sono depositati in cancelleria. 
                2.  Il   debitore   deve   presentare   il   bilancio
          dell'ultimo esercizio  entro  trenta  giorni  dall'apertura
          della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla  redazione
          provvede  il  curatore.  Il  curatore  inoltre  apporta  le
          rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e
          ai bilanci e agli elenchi presentati a norma  dell'articolo
          39. Fino alla  chiusura  della  liquidazione  giudiziale  i
          liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli  obblighi
          di cui all'articolo 2490 del codice civile.».