Art. 23 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  V,  Capo  III,  del   decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 200 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il curatore comunica senza
indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso
o delle informazioni raccolte,  risultano  creditori  o  titolari  di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di  proprieta'  o
in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale,  per
mezzo  della  posta  elettronica  certificata,  se  l'indirizzo   del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante  lettera
raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del
destinatario: 
    a) che possono partecipare al concorso  trasmettendo  la  domanda
con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza
di un difensore; 
    b) la data, l'ora e il luogo  fissati  per  l'esame  dello  stato
passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; 
    c) ogni utile informazione per agevolare la  presentazione  della
domanda e con l'avvertimento delle conseguenze  di  cui  all'articolo
10,  comma  3,  nonche'   della   sussistenza   dell'onere   previsto
dall'articolo 201, comma 3, lettera e); 
    d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme  non  riscosse
dagli aventi diritto e i relativi interessi  ai  sensi  dell'articolo
232, comma 4; 
    e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.». 
  2. L'articolo 205 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  205.  (Comunicazione  dell'esito   del   procedimento   di
accertamento del passivo). - 1. Il curatore, immediatamente  dopo  la
dichiarazione  di  esecutivita'   dello   stato   passivo,   ne   da'
comunicazione  trasmettendo  una  copia   a   tutti   i   ricorrenti,
informandoli del diritto di proporre opposizione in caso  di  mancato
accoglimento della domanda. 
    2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle
concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.». 
  3. All'articolo 207 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  «10.  In  caso  di  mancata
comparizione delle parti si applicano gli  articoli  181  e  309  del
codice di procedura civile. Il curatore,  anche  se  non  costituito,
partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del  comma  3,
per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della
procedura  e  alle  concrete  prospettive  di   soddisfacimento   dei
creditori concorsuali.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  200  e  207  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  200.  (Avviso  ai  creditori  e   agli   altri
          interessati). - 1. Il curatore  comunica  senza  indugio  a
          coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso
          o  delle  informazioni  raccolte,  risultano  creditori   o
          titolari di diritti reali o  personali  su  beni  mobili  e
          immobili di proprieta' o in possesso del debitore  compresi
          nella  liquidazione  giudiziale,  per  mezzo  della   posta
          elettronica certificata, se  l'indirizzo  del  destinatario
          risulta  dal  registro  delle  imprese  ovvero  dall'Indice
          nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata
          delle imprese e dei professionisti e, in ogni  altro  caso,
          mediante lettera raccomandata indirizzata alla  sede,  alla
          residenza o al domicilio del destinatario: 
                  a) che possono partecipare al concorso trasmettendo
          la domanda con le  modalita'  indicate  nell'articolo  201,
          anche senza l'assistenza di un difensore; 
                  b) la data, l'ora e il luogo  fissati  per  l'esame
          dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate
          le domande; 
                  c)  ogni  utile  informazione  per   agevolare   la
          presentazione della  domanda  e  con  l'avvertimento  delle
          conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche'  della
          sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3,
          lettera e); 
                  d) che possono chiedere l'assegnazione delle  somme
          non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai
          sensi dell'articolo 232, comma 4; 
                  e) il domicilio digitale assegnato alla procedura. 
                2. Se il creditore ha sede o risiede  all'estero,  la
          comunicazione puo' essere effettuata al suo  rappresentante
          in Italia, se esistente.» 
                «Art. 207. (Procedimento). - 1.  Le  impugnazioni  di
          cui all'articolo 206 si propongono  con  ricorso  entro  il
          termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione  di
          cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla
          scoperta  della  falsita',  del  dolo,  dell'errore  o  del
          documento di cui all'articolo 206, comma 5. 
                2. Il ricorso deve contenere: 
                  a)  l'indicazione  del   tribunale,   del   giudice
          delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; 
                  b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione  del
          domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto
          la liquidazione giudiziale; 
                  c) l'esposizione dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto  su  cui  si  basa  l'impugnazione  e  le  relative
          conclusioni; 
                  d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali  e
          di merito non rilevabili d'ufficio,  nonche'  l'indicazione
          specifica dei mezzi di prova di cui il  ricorrente  intende
          avvalersi e dei documenti prodotti. 
                3. Il presidente, nei  cinque  giorni  successivi  al
          deposito del ricorso, designa il relatore,  al  quale  puo'
          delegare la  trattazione  del  procedimento,  e  fissa  con
          decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
          deposito del ricorso. 
                4. Il ricorso, unitamente al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza,  deve   essere   notificato,   a   cura   del
          ricorrente, al curatore e  all'eventuale  controinteressato
          entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. 
                5.  Tra  la  data  della   notificazione   e   quella
          dell'udienza deve intercorrere un  termine  non  minore  di
          trenta giorni. 
                6. Le  parti  resistenti  devono  costituirsi  almeno
          dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel
          comune in cui ha sede il tribunale. 
                7. La costituzione si effettua mediante  deposito  di
          una memoria difensiva contenente, a pena di  decadenza,  le
          eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio,
          nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di  prova  e  dei
          documenti contestualmente prodotti. 
                L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena
          di decadenza, nella memoria di cui al presente comma. 
                8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva il
          tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il
          contraddittorio. 
                9. L'intervento di  qualunque  interessato  non  puo'
          avere luogo oltre il termine stabilito per la  costituzione
          delle  parti  resistenti  con  le  modalita'   per   queste
          previste. 
                10. In caso di mancata comparizione  delle  parti  si
          applicano gli articoli 181 e 309 del  codice  di  procedura
          civile. Il curatore, anche  se  non  costituito,  partecipa
          all'udienza di comparizione fissata ai sensi del  comma  3,
          per informare le altre parti ed il giudice in  ordine  allo
          stato  della  procedura  e  alle  concrete  prospettive  di
          soddisfacimento dei creditori concorsuali. 
                11.   Il   giudice    provvede    all'ammissione    e
          all'espletamento dei mezzi istruttori. 
                12. Il giudice delegato alla liquidazione  giudiziale
          non puo' far parte del collegio. 
                13.  Il   collegio   provvede   in   via   definitiva
          sull'opposizione, impugnazione o  revocazione  con  decreto
          motivato,  entro  sessanta  giorni  dall'udienza  o   dalla
          scadenza  del  termine  eventualmente  assegnato   per   il
          deposito di memorie. 
                14. Il decreto e' comunicato dalla  cancelleria  alle
          parti che, nei successivi trenta giorni,  possono  proporre
          ricorso per cassazione. 
                15. Gli errori materiali contenuti nel  decreto  sono
          corretti con decreto  dal  tribunale  senza  necessita'  di
          instaurazione  del  contraddittorio  se  tutte   le   parti
          concordano nel chiedere la stessa correzione. Se e' chiesta
          da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto
          da notificarsi insieme  con  il  ricorso,  fissa  l'udienza
          nella quale le parti debbono comparire davanti  al  giudice
          designato come relatore. Sull'istanza il collegio  provvede
          con decreto, che deve essere  annotato  sull'originale  del
          provvedimento. 
                16. Le impugnazioni  di  cui  all'articolo  206  sono
          soggette  alla  sospensione  feriale  dei  termini  di  cui
          all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.».