Art. 24 
 
      Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 211, comma 2, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole: «se dall'interruzione puo' derivare un  grave
danno,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  211  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 211. (Esercizio dell'impresa del  debitore).  -
          1. L'apertura della liquidazione giudiziale  non  determina
          la cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono  le
          condizioni di cui ai commi 2 e 3. 
                2.  Con  la   sentenza   che   dichiara   aperta   la
          liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore
          a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche  limitatamente
          a specifici rami dell'azienda, purche' la prosecuzione  non
          arrechi pregiudizio ai creditori. 
                3. Successivamente,  su  proposta  del  curatore,  il
          giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei
          creditori, autorizza,  con  decreto  motivato,  l'esercizio
          dell'impresa,  anche   limitatamente   a   specifici   rami
          dell'azienda, fissandone la durata. 
                4. Durante il periodo di esercizio, il  comitato  dei
          creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre  mesi,
          per essere informato sull'andamento della  gestione  e  per
          pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio. 
                5.  Se  il  comitato  dei   creditori   non   ravvisa
          l'opportunita'  di  continuare  l'esercizio,   il   giudice
          delegato ne ordina la cessazione. 
                6. Ogni semestre, o  comunque  alla  conclusione  del
          periodo  di  esercizio,  il  curatore  deve  depositare  un
          rendiconto dell'attivita'. In ogni caso il curatore informa
          senza  indugio  il  giudice  delegato  e  il  comitato  dei
          creditori di circostanze sopravvenute che possono  influire
          sulla prosecuzione dell'esercizio. 
                7.  Il  tribunale   puo'   ordinare   la   cessazione
          dell'esercizio in  qualsiasi  momento  laddove  ne  ravvisi
          l'opportunita', con decreto  in  camera  di  consiglio  non
          soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il  comitato  dei
          creditori. 
                8.   Durante   l'esercizio   i   contratti   pendenti
          proseguono, salvo che il curatore non  intenda  sospenderne
          l'esecuzione o scioglierli.  E'  fatto  salvo  il  disposto
          dell'articolo 110, comma  3,  del  decreto  legislativo  18
          aprile  2016,  n.   50.   I   crediti   sorti   nel   corso
          dell'esercizio sono soddisfatti in  prededuzione  ai  sensi
          dell'articolo 221, comma 1, lettera a). 
                9. Al  momento  della  cessazione  dell'esercizio  si
          applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo  I
          del titolo V. 
                10.    Il    curatore    autorizzato    all'esercizio
          dell'impresa  non   puo'   partecipare   a   procedure   di
          affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e
          servizi ovvero essere affidatario di subappalto.».