Art. 25 
 
Modifiche alla Parte Prima,  Titolo  V,  Capo  IV,  Sezione  II,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le  vendite  e  gli
altri  atti  di  liquidazione  posti  in  essere  in  esecuzione  del
programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato
alle vendite tramite  procedure  competitive,  anche  avvalendosi  di
soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con ordinanza  dal
giudice delegato. Per i beni immobili  il  curatore  pone  in  essere
almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento
andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al  limite  della
meta' rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice  delegato  ordina  la
liberazione dei beni immobili occupati dal debitore  o  da  terzi  in
forza di titolo non  opponibile  al  curatore.  Il  provvedimento  e'
attuato dal curatore secondo le disposizioni  del  giudice  delegato,
senza l'osservanza di formalita'  diverse  da  quelle  stabilite  dal
giudice,  anche  successivamente  alla  pronuncia  del   decreto   di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario  se  questi  non  lo
esenta.  Per  l'attuazione  dell'ordine  di  liberazione  il  giudice
delegato puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari  ai
sensi  dell'articolo  68  del  codice  di  procedura  civile.  Quando
nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati
ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale
o professionale, il curatore intima di asportarli alla  parte  tenuta
al  rilascio  ovvero  al  soggetto  al  quale  gli  stessi  risultano
appartenere, assegnandogli  il  relativo  termine,  non  inferiore  a
trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da'  atto
a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e'  presente,  mediante
atto notificato dal curatore. Se l'asporto non e' eseguito  entro  il
termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati  abbandonati
e il curatore, salvo diversa disposizione del  giudice  delegato,  ne
dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni  immobili  e  gli
altri beni iscritti nei pubblici registri,  prima  del  completamento
delle operazioni di vendita, e' data notizia  mediante  notificazione
da parte del curatore, a ciascuno dei creditori  ipotecari  o  i  cui
crediti siano assistiti da privilegio sul bene.»; 
    b) al comma 6, sono aggiunti, infine, i seguenti  periodi:  «Essi
hanno diritto di esaminare i beni in vendita  entro  quindici  giorni
dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato.
La richiesta non puo' essere resa nota a persona diversa dal curatore
o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalita'
idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e
ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»; 
    c) al comma 9, le parole: «Entro cinque giorni dal  trasferimento
di ciascun bene,  il  curatore  ne  da'  notizia  agli  organi  della
procedura» sono sostituite dalle seguenti: «Il  curatore  informa  il
giudice  delegato  e  il  comitato  dei  creditori  dell'esito  della
procedura di vendita o liquidazione  di  ciascun  bene  entro  cinque
giorni dalla sua conclusione». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  216  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 216. (Modalita' della  liquidazione).  -  1.  I
          beni acquisiti all'attivo della procedura sono  stimati  da
          esperti nominati dal curatore ai sensi  dell'articolo  129,
          comma 2. La relazione di stima deve essere  depositata  con
          modalita' telematiche nel rispetto  della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici,
          nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
          per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
          giustizia. I modelli informatici delle relazioni  di  stima
          sono pubblicati sul  portale  delle  vendite  pubbliche  e,
          quando la stima riguarda un bene immobile,  deve  contenere
          le  informazioni  previste  dall'articolo   173-bis   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo
          periodo costituisce  motivo  di  revoca  dell'incarico.  La
          stima puo' essere omessa per i beni di modesto  valore.  Il
          compenso dell'esperto e' liquidato  a  norma  dell'articolo
          161, terzo comma, delle disposizioni per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile. 
                2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione  posti
          in essere in esecuzione del programma di liquidazione  sono
          effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite
          procedure  competitive,  anche  avvalendosi   di   soggetti
          specializzati, con le modalita' stabilite con ordinanza dal
          giudice delegato. Per i beni immobili il curatore  pone  in
          essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo  il
          terzo esperimento andato  deserto  il  prezzo  puo'  essere
          ribassato fino al limite  della  meta'  rispetto  a  quello
          dell'ultimo  esperimento.  Fatto  salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato  ordina  la
          liberazione dei beni immobili occupati dal  debitore  o  da
          terzi in forza di titolo non  opponibile  al  curatore.  Il
          provvedimento  e'   attuato   dal   curatore   secondo   le
          disposizioni del giudice delegato,  senza  l'osservanza  di
          formalita' diverse da quelle stabilite dal  giudice,  anche
          successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
          nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.
          Per l'attuazione  dell'ordine  di  liberazione  il  giudice
          delegato puo' avvalersi della  forza  pubblica  e  nominare
          ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura
          civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non
          devono  essere  consegnati  ovvero  documenti  inerenti  lo
          svolgimento di attivita' imprenditoriale  o  professionale,
          il curatore intima  di  asportarli  alla  parte  tenuta  al
          rilascio ovvero al soggetto al quale gli  stessi  risultano
          appartenere,  assegnandogli  il   relativo   termine,   non
          inferiore  a  trenta  giorni,  salvi  i  casi  di  urgenza.
          Dell'intimazione si  da'  atto  a  verbale  ovvero,  se  il
          soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato
          dal curatore. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine
          assegnato,  i  beni  o   i   documenti   sono   considerati
          abbandonati e il curatore, salvo diversa  disposizione  del
          giudice  delegato,  ne  dispone   lo   smaltimento   o   la
          distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni  iscritti
          nei  pubblici  registri,  prima  del  completamento   delle
          operazioni   di   vendita,   e'   data   notizia   mediante
          notificazione  da  parte  del  curatore,  a  ciascuno   dei
          creditori ipotecari o i  cui  crediti  siano  assistiti  da
          privilegio sul bene. 
                3. Il giudice delegato puo' disporre che  le  vendite
          dei beni  mobili,  immobili  e  mobili  registrati  vengano
          effettuate secondo le disposizioni del codice di  procedura
          civile, in quanto compatibili. 
                4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3  sono  effettuate
          con modalita' telematiche tramite il portale delle  vendite
          pubbliche, salvo che tali modalita'  siano  pregiudizievoli
          per  gli  interessi  dei  creditori  o  per  il   sollecito
          svolgimento della procedura. 
                5. Il giudice delegato dispone  la  pubblicita',  sul
          portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita
          e di ogni altro atto o  documento  ritenuto  utile  e  puo'
          disporre anche ulteriori forme  di  pubblicita'  idonee  ad
          assicurare la massima informazione e  partecipazione  degli
          interessati, da  effettuarsi  almeno  trenta  giorni  prima
          della   vendita.   Il   termine   puo'    essere    ridotto
          esclusivamente nei casi di assoluta urgenza. 
                6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto
          formulano tramite il portale  delle  vendite  pubbliche  la
          richiesta di  esaminare  i  beni  in  vendita.  Essi  hanno
          diritto di esaminare  i  beni  in  vendita  entro  quindici
          giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito  dal
          giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota  a
          persona diversa dal curatore o dal delegato  alla  vendita.
          L'esame dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire
          la  riservatezza  dell'identita'  degli  interessati  e  ad
          impedire che essi abbiano contatti tra loro. 
                7. L'offerta non e' efficace  se  perviene  oltre  il
          termine  stabilito   nell'ordinanza   di   vendita   o   se
          l'offerente non presta cauzione nella misura  indicata.  Le
          offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non
          oltre un  quarto  al  prezzo  stabilito  nell'ordinanza  di
          vendita e sono presentate tramite il portale delle  vendite
          pubbliche. 
                8. Le vendite e  gli  atti  di  liquidazione  possono
          prevedere  che  il  versamento  del  prezzo   abbia   luogo
          ratealmente;  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli 569, terzo  comma,  terzo
          periodo, 574, primo comma,  secondo  periodo,  585  e  587,
          primo comma,  secondo  periodo,  del  codice  di  procedura
          civile. 
                9. Il curatore  informa  il  giudice  delegato  e  il
          comitato  dei  creditori  dell'esito  della  procedura   di
          vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque  giorni
          dalla  sua  conclusione  mediante  deposito  nel  fascicolo
          informatico. 
                10. Se alla data di apertura della liquidazione  sono
          pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
          in tale caso si applicano le  disposizioni  del  codice  di
          procedura civile; altrimenti, su istanza del  curatore,  il
          giudice   dell'esecuzione    dichiara    l'improcedibilita'
          dell'esecuzione, fermi restando  gli  effetti  conservativi
          sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. 
                11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1
          sono estratti ed elaborati,  a  cura  del  Ministero  della
          giustizia, anche  nell'ambito  di  rilevazioni  statistiche
          nazionali  e   pubblicati   sul   portale   delle   vendite
          pubbliche.».