Art. 26 
 
           Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 234, comma 8, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14,  dopo  le  parole:  «cancellazione  della  societa'  dal
registro delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, quando le
ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei  crediti
ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono  pagati  tutti  i
debiti e le spese da soddisfare in  prededuzione,  procede  ai  sensi
dell'articolo 233, comma 2, primo periodo». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  234  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 234. (Prosecuzione di  giudizi  e  procedimenti
          esecutivi  dopo  la  chiusura).  -  1.  La  chiusura  della
          procedura nel  caso  di  cui  all'articolo  233,  comma  1,
          lettera c), non e' impedita dalla  pendenza  di  giudizi  o
          procedimenti  esecutivi,  rispetto  ai  quali  il  curatore
          mantiene   la   legittimazione   processuale,   anche   nei
          successivi  stati  e   gradi   del   giudizio,   ai   sensi
          dell'articolo 143. La legittimazione del curatore  sussiste
          altresi' per i procedimenti, compresi  quelli  cautelari  e
          esecutivi,  strumentali  all'attuazione   delle   decisioni
          favorevoli   alla   liquidazione   giudiziale,   anche   se
          instaurati dopo la chiusura della procedura. 
                2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle  liti
          e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 
                3. Le somme necessarie per spese future ed  eventuali
          oneri  relativi  ai  giudizi  pendenti,  nonche'  le  somme
          ricevute  dal  curatore  per   effetto   di   provvedimenti
          provvisoriamente  esecutivi  e  non   ancora   passati   in
          giudicato, sono  trattenute  dal  curatore  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 232, comma 2. 
                4.  Dopo  la  chiusura  della  procedura,  le   somme
          ricevute  dal  curatore  per   effetto   di   provvedimenti
          definitivi e gli  eventuali  residui  degli  accantonamenti
          sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori
          secondo le modalita' disposte dal tribunale con il  decreto
          di cui all'articolo 235. 
                5. In relazione alle eventuali sopravvenienze  attive
          derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura
          della procedura. 
                6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce
          le disposizioni necessarie per  il  deposito  del  rapporto
          riepilogativo di cui  all'articolo  130,  comma  9,  di  un
          supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e  del
          rapporto riepilogativo finale. La chiusura della  procedura
          a norma del presente comma non  comporta  la  cancellazione
          della  societa'  dal  registro  delle  imprese  sino   alla
          conclusione dei giudizi in corso e alla  effettuazione  dei
          riparti  supplementari,  anche  all'esito  delle  ulteriori
          attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie. 
                7.  Eseguito  l'ultimo  progetto  di  ripartizione  o
          comunque definiti i giudizi  e  procedimenti  pendenti,  il
          curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura  di
          liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto. 
                8. Entro dieci giorni dal  deposito  del  decreto  di
          archiviazione, il curatore chiede  la  cancellazione  della
          societa' dal  registro  delle  imprese  ovvero,  quando  le
          ripartizioni ai creditori  raggiungono  l'intero  ammontare
          dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti  e
          sono pagati tutti i debiti e  le  spese  da  soddisfare  in
          prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma  2,
          primo periodo.».