Art. 27 
 
           Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1.  All'articolo  240,  comma  1,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «La proposta  del
debitore»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  di  societa'  cui  egli
partecipi o di societa' sottoposte a comune controllo». 
  2. All'articolo 246, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole  «dall'articolo  206»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 245». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  240  e  246  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 240. (Proposta di concordato nella liquidazione
          giudiziale).  -  1.  Dichiarata  aperta   la   liquidazione
          giudiziale, i creditori  o  i  terzi  possono  proporre  un
          concordato anche prima del decreto che rende  esecutivo  lo
          stato passivo, purche' sia stata  tenuta  dal  debitore  la
          contabilita' e i dati risultanti da essa e le altre notizie
          disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco
          provvisorio dei creditori  da  sottoporre  all'approvazione
          del  giudice  delegato.  La  proposta   non   puo'   essere
          presentata dal debitore, da societa' cui egli  partecipi  o
          da societa' sottoposte a comune controllo se  non  dopo  il
          decorso  di  un  anno  dalla  sentenza  che  ha  dichiarato
          l'apertura della procedura  di  liquidazione  giudiziale  e
          purche' non siano decorsi due anni dal  decreto  che  rende
          esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore  ,  di
          societa' cui egli partecipi  o  di  societa'  sottoposte  a
          comune controllo e' ammissibile solo se  prevede  l'apporto
          di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno
          il dieci per cento. 
                2. La proposta inoltre puo' prevedere: 
                  a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
          posizione giuridica ed interessi economici omogenei; 
                  b)   trattamenti   differenziati   fra    creditori
          appartenenti a classi diverse,  indicando  le  ragioni  dei
          trattamenti differenziati dei medesimi; 
                  c)   la   ristrutturazione   dei   debiti   e    la
          soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
          mediante cessione dei  beni,  accollo  o  altre  operazioni
          straordinarie, ivi compresa  l'attribuzione  ai  creditori,
          nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni,  quote
          ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni  o  altri
          strumenti finanziari e titoli di debito. 
                3. Se  la  societa'  in  liquidazione  giudiziale  ha
          emesso obbligazioni o strumenti  finanziari  oggetto  della
          proposta di concordato, i portatori  di  tali  titoli  sono
          costituiti in classe. 
                4. La proposta puo' prevedere che i creditori  muniti
          di privilegio, pegno o  ipoteca,  non  vengano  soddisfatti
          integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
          in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale, sul ricavato in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la  causa
          di prelazione, al netto  del  presumibile  ammontare  delle
          spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota
          parte  delle  spese  generali,  indicato  nella   relazione
          giurata  di  un   professionista   indipendente,   iscritto
          nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di
          cui  all'articolo  358  e  designato  dal   tribunale.   Il
          trattamento stabilito per ciascuna classe  non  puo'  avere
          l'effetto di alterare l'ordine  delle  cause  legittime  di
          prelazione. 
                5. La proposta presentata da uno o piu'  creditori  o
          da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei  beni
          compresi nell'attivo della liquidazione  giudiziale,  anche
          delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate
          dal   giudice   delegato,   con    specifica    indicazione
          dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il  proponente
          puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli
          creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente,  e  a
          quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo  o
          domanda di ammissione tardiva al tempo della  proposta.  In
          tale caso, verso gli altri creditori continua a  rispondere
          il debitore, fermo quanto disposto  dagli  articoli  278  e
          seguenti in caso di esdebitazione.» 
                «Art. 246. (Efficacia del decreto). - 1. La  proposta
          di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i
          termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui  si
          esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245. 
                2.  Quando  il  decreto   di   omologazione   diventa
          definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi
          dell'articolo  231  e  il  tribunale  dichiara  chiusa   la
          procedura di liquidazione giudiziale.».