Art. 28 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo comma». 2. All'articolo 262, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «attivo fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «attivo della liquidazione giudiziale». 3. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo la parola: «deliberazioni» e' sostituita dalla seguente: «decisioni», e la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice delegato».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo degli articoli 255, 262 e 264 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 255. (Azioni di responsabilita'). - 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire, anche separatamente: a) l'azione sociale di responsabilita'; b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.» «Art. 262. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata. 2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili. 3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.» «Art. 264. (Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea). - 1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della societa' previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della societa'. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133. 2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.».