Art. 28 
 
          Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «settimo  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ottavo comma». 
  2. All'articolo 262, comma 3, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «attivo fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «attivo della liquidazione giudiziale». 
  3. All'articolo 264, comma 2, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n.  14,  al  secondo  periodo  la  parola:  «deliberazioni»  e'
sostituita dalla seguente: «decisioni», e la parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice delegato». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo degli articoli 255, 262 e 264 del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 255.  (Azioni  di  responsabilita').  -  1.  Il
          curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma  2,
          puo' promuovere o proseguire, anche separatamente: 
                  a) l'azione sociale di responsabilita'; 
                  b)  l'azione   dei   creditori   sociali   prevista
          dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto  comma,  del
          codice civile; 
                  c) l'azione  prevista  dall'articolo  2476,  ottavo
          comma, del codice civile; 
                  d) l'azione  prevista  dall'articolo  2497,  quarto
          comma, del codice civile; 
                  e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli
          sono attribuite da singole disposizioni di legge.» 
                «Art. 262.  (Patrimoni  destinati  ad  uno  specifico
          affare). - 1. Se e' aperta la liquidazione  giudiziale  nei
          confronti della societa', l'amministrazione del  patrimonio
          destinato previsto  dall'articolo  2447-bis,  primo  comma,
          lettera a), del codice civile e'  attribuita  al  curatore,
          che vi provvede con gestione separata. 
                2. Il curatore provvede  a  norma  dell'articolo  216
          alla  cessione  a  terzi  del  patrimonio,   al   fine   di
          conservarne la funzione produttiva. Se la cessione  non  e'
          possibile,  il  curatore  provvede  alla  liquidazione  del
          patrimonio  secondo  le  regole  della  liquidazione  della
          societa' in quanto compatibili. 
                3. Il  corrispettivo  della  cessione  al  netto  dei
          debiti  del  patrimonio   o   il   residuo   attivo   della
          liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo  della
          liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi
          che vi abbiano effettuato apporti, ai  sensi  dell'articolo
          2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.» 
                «Art.  264.  (Attribuzione  al  curatore  dei  poteri
          dell'assemblea). - 1. Il curatore puo' compiere gli atti  e
          le operazioni riguardanti l'organizzazione e  la  struttura
          finanziaria  della  societa'  previsti  nel  programma   di
          liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai
          soci ed ai creditori della societa'. I soci, i creditori ed
          i terzi  interessati  possono  proporre  reclamo  ai  sensi
          dell'articolo 133. 
                2.  Il  programma  di  liquidazione  puo'   prevedere
          l'attribuzione  al  curatore,  per  determinati   atti   od
          operazioni,  dei  poteri  dell'assemblea   dei   soci.   Le
          decisioni che non sono prese in conformita' della  legge  o
          dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo
          al  giudice  delegato  ai  sensi  dell'articolo   133.   Si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli  da  2377  a
          2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.».