Art. 29 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  V,  Capo  IX,   del   decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 268. (Liquidazione controllata). - 1. Il debitore in  stato
di  sovraindebitamento  puo'  domandare  con  ricorso  al   tribunale
competente ai sensi dell'articolo 27,  comma  2,  l'apertura  di  una
procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. 
    2. Quando il debitore e' in stato di insolvenza, la domanda  puo'
essere presentata da un creditore  anche  in  pendenza  di  procedure
esecutive individuali e, se l'insolvenza  riguarda  un  imprenditore,
dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo  non  si  fa
luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare  dei
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e'
inferiore a euro ventimila. Tale importo e' periodicamente aggiornato
con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). 
    3. Quando la domanda e' proposta da un creditore nei confronti di
un debitore  persona  fisica  non  si  fa  luogo  all'apertura  della
liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta
che non e' possibile acquisire attivo  da  distribuire  ai  creditori
neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.  All'attestazione
sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. 
    4. Non sono compresi nella liquidazione: 
      a) i crediti  impignorabili  ai  sensi  dell'articolo  545  del
codice di procedura civile; 
      b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore  guadagna  con
la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto  occorre
al mantenimento suo e della sua famiglia; 
      c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli,
i beni costituiti in fondo patrimoniale e i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
      d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge. 
    5. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.». 
  2. All'articolo 270 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunti, infine,  i  seguenti  periodi:  «La
sentenza  produce  i  suoi  effetti  anche  nei  confronti  dei  soci
illimitatamente responsabili.  Si  applica,  in  quanto  compatibile,
l'articolo 256.»; 
    b) al comma 2, lettera b), dopo  la  parola:  «confermando»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  in  caso  di  domanda   presentata   dal
debitore,». 
  3. L'articolo 273 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 273. (Formazione del passivo). - 1. Scaduti i  termini  per
la proposizione delle domande  di  cui  all'articolo  270,  comma  2,
lettera d), il liquidatore predispone un progetto di  stato  passivo,
comprendente un elenco dei titolari di  diritti  sui  beni  mobili  e
immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli
interessati all'indirizzo di posta elettronica  certificato  indicato
nella  domanda.  In   mancanza   della   predetta   indicazione,   il
provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria. 
    2. Entro quindici giorni possono  essere  proposte  osservazioni,
con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270,  comma
2, lettera d). 
    3. In assenza di osservazioni,  il  liquidatore  forma  lo  stato
passivo, lo deposita in cancelleria e ne  dispone  l'inserimento  nel
sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. 
    4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore  ritiene
fondate, predispone, entro quindici giorni successivi  alla  scadenza
del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che
comunica ai sensi del comma 1. 
    5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma
4, il liquidatore rimette gli atti  al  giudice  delegato,  il  quale
provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato,
pubblicato ai sensi del comma 3. 
    6. Contro il decreto puo'  essere  proposto  reclamo  davanti  al
collegio,  di  cui  non  puo'  far  parte  il  giudice  delegato.  Il
procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto  del
contraddittorio. 
    7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando
non  siano  esaurite  tutte   le   ripartizioni   dell'attivo   della
liquidazione, la domanda tardiva e'  ammissibile  solo  se  l'istante
prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui  non  imputabile  e  se
trasmette la domanda al liquidatore non  oltre  sessanta  giorni  dal
momento in cui e' cessata la causa che ne  ha  impedito  il  deposito
tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive  si
svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda
risulta  manifestamente  inammissibile  perche'  l'istante   non   ha
indicato le circostanze da cui e' dipeso  il  ritardo  o  non  ne  ha
offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova  di  cui
intende valersi per dimostrarne  la  non  imputabilita',  il  giudice
delegato dichiara con decreto l'inammissibilita'  della  domanda.  Il
decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124.». 
  4. All'articolo 276, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «Si  applica
l'articolo 233, in quanto compatibile.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  270  e  276  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 270. (Apertura della liquidazione controllata).
          - 1. Il tribunale, in assenza di domande  di  accesso  alle
          procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di
          cui  agli  articoli  268  e  269,  dichiara  con   sentenza
          l'apertura  della  liquidazione  controllata.  La  sentenza
          produce  i  suoi  effetti  anche  nei  confronti  dei  soci
          illimitatamente  responsabili.  Si   applica,   in   quanto
          compatibile, l'articolo 256. 
                2. Con la sentenza il tribunale: 
                  a) nomina il giudice delegato; 
                  b) nomina il liquidatore, confermando, in  caso  di
          domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui  all'articolo
          269 o, per giustificati  motivi,  scegliendolo  nell'elenco
          dei gestori della crisi di  cui  al  decreto  del  Ministro
          della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo
          caso la scelta  e'  effettuata  di  regola  tra  i  gestori
          residenti  nel  circondario  del  tribunale  competente   e
          l'eventuale deroga deve  essere  espressamente  motivata  e
          comunicata al presidente del tribunale; 
                  c) ordina  al  debitore  il  deposito  entro  sette
          giorni dei bilanci e delle scritture  contabili  e  fiscali
          obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori; 
                  d) assegna ai terzi che vantano  diritti  sui  beni
          del  debitore  e  ai   creditori   risultanti   dall'elenco
          depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro
          il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al
          liquidatore, a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  la
          domanda di restituzione, di rivendicazione o di  ammissione
          al passivo, predisposta  ai  sensi  dell'articolo  201;  si
          applica l'articolo 10, comma 3; 
                  e) ordina  la  consegna  o  il  rilascio  dei  beni
          facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non
          ritenga, in presenza di  gravi  e  specifiche  ragioni,  di
          autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare  alcuni  di
          essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'  posto  in
          esecuzione a cura del liquidatore; 
                  f) dispone l'inserimento della  sentenza  nel  sito
          internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel
          caso in cui il  debitore  svolga  attivita'  d'impresa,  la
          pubblicazione e' altresi'  effettuata  presso  il  registro
          delle imprese; 
                  g) ordina, quando vi  sono  beni  immobili  o  beni
          mobili registrati, la trascrizione  della  sentenza  presso
          gli uffici competenti. 
                3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del
          comma 2,  lettera  b),  seconda  parte,  si  applicano  gli
          articoli  35,  comma  4-bis,  35.1  e  35.2   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                4. Gli adempimenti di cui al comma 2,  lettere  f)  e
          g), sono eseguiti a cura del liquidatore;  la  sentenza  e'
          notificata al debitore,  ai  creditori  e  ai  titolari  di
          diritti sui beni oggetto di liquidazione. 
                5. Si applicano l'articolo 143 in quanto  compatibile
          e gli articoli 150 e 151;  per  i  casi  non  regolati  dal
          presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili,
          le disposizioni sul procedimento unitario di cui al  titolo
          III. 
                6.  Se  un  contratto  e'  ancora  ineseguito  o  non
          compiutamente  eseguito  nelle  prestazioni  principali  da
          entrambe le parti al momento in cui e' aperta la  procedura
          di liquidazione  controllata,  l'esecuzione  del  contratto
          rimane sospesa fino a quando  il  liquidatore,  sentito  il
          debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del
          predetto debitore, assumendo, a decorrere  dalla  data  del
          subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di  sciogliersi
          dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia
          gia' avvenuto il trasferimento del diritto.  Il  contraente
          puo' mettere in mora il liquidatore,  facendogli  assegnare
          dal giudice delegato un termine non  superiore  a  sessanta
          giorni, decorso il quale il contratto si  intende  sciolto.
          In caso di prosecuzione del contratto,  sono  prededucibili
          soltanto i crediti maturati nel corso della  procedura.  In
          caso  di  scioglimento  del  contratto,  il  contraente  ha
          diritto  di  far  valere  nel  passivo  della  liquidazione
          controllata il credito conseguente al mancato  adempimento,
          senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.» 
                «Art.  276.  (Chiusura  della  procedura).  -  1.  La
          procedura si chiude con decreto. 
                2. Con decreto di chiusura, il  giudice,  su  istanza
          del  liquidatore,  autorizza  il  pagamento  del   compenso
          liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo
          delle somme eventualmente accantonate.Si applica l'articolo
          233, in quanto compatibile.».