Art. 3 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  II,  Capo  I,   del   decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
al  comma  4,  dopo  le  parole  «con  azioni  quotate   in   mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti: «o in sistemi multilaterali
di  negoziazione  autorizzati  dalla  Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa - CONSOB» e, dopo le parole:  «criteri  stabiliti
dal Regolamento della»,  le  parole  «Commissione  nazionale  per  le
societa' e  la  borsa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «predetta
Commissione». 
  2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indicatori e  indici
della crisi»; 
    b) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Costituiscono
indicatori  di  crisi  gli   squilibri   di   carattere   reddituale,
patrimoniale    o    finanziario,    rapportati    alle    specifiche
caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale  svolta
dal debitore, tenuto conto della data di  costituzione  e  di  inizio
dell'attivita',  rilevabili  attraverso  appositi  indici  che  diano
evidenza della non sostenibilita' dei debiti per almeno  i  sei  mesi
successivi e dell'assenza di prospettive di continuita' aziendale per
l'esercizio in corso o, quando la durata  residua  dell'esercizio  al
momento della valutazione e' inferiore  a  sei  mesi,  nei  sei  mesi
successivi. A questi  fini,  sono  indici  significativi  quelli  che
misurano la non sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento  con  i
flussi  di  cassa  che  l'impresa  e'  in   grado   di   generare   e
l'inadeguatezza  dei  mezzi  propri  rispetto  a  quelli  di   terzi.
Costituiscono altresi' indicatori  di  crisi  ritardi  nei  pagamenti
reiterati e  significativi,  anche  sulla  base  di  quanto  previsto
nell'articolo 24.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'impresa  che  non
ritenga adeguati, in considerazione  delle  proprie  caratteristiche,
gli indici elaborati a norma del comma  2  ne  specifica  le  ragioni
nella nota integrativa al  bilancio  di  esercizio  e  indica,  nella
medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente  presumere  la
sussistenza del suo stato di crisi.  Un  professionista  indipendente
attesta l'adeguatezza di tali indici in  rapporto  alla  specificita'
dell'impresa. L'attestazione e' allegata  alla  nota  integrativa  al
bilancio  di  esercizio  e  ne  costituisce  parte   integrante.   La
dichiarazione, attestata in conformita' al secondo  periodo,  produce
effetti a decorrere dall'esercizio successivo.». 
  3. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
al comma 2, dopo le parole «primo  comma,  del  codice  civile»  sono
inserite le seguenti: «e  dell'articolo  9-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39» ed e'  aggiunto,  infine,
il seguente periodo:  «Gli  organi  di  controllo  societari,  quando
effettuano la segnalazione,  ne  informano  senza  indugio  anche  il
revisore contabile o la societa' di revisione; allo stesso  modo,  il
revisore contabile o la societa' di revisione informano  l'organo  di
controllo della segnalazione effettuata.». 
  4. All'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
per l'Agenzia delle entrate, quando  l'ammontare  totale  del  debito
scaduto e non versato per l'imposta sul valore  aggiunto,  risultante
dalla comunicazione dei dati delle  liquidazioni  periodiche  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume  di  affari
risultante dalla dichiarazione relativa all'anno  precedente  non  e'
superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se  il  volume  di  affari
risultante dalla dichiarazione relativa all'anno  precedente  non  e'
superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume  di  affari
risultante  dalla  dichiarazione  relativa  all'anno  precedente   e'
superiore ad euro 10.000.000;»; 
    b) al comma 3, lettera a), dopo le parole «decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono inserite le  seguenti:
«e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del  termine  di
cui al comma 1 del predetto articolo 54-bis»; 
    c) al comma 6 le parole «sottoposti alle» sono  sostituite  dalle
seguenti: «a cui sono applicabili le». 
  5. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «agli organi  di  controllo  della
societa'» sono inserite le seguenti: «e al revisore contabile o  alla
societa'  di  revisione»;  e  la  lettera  c),  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) uno  designato  dall'associazione  rappresentativa  del
settore di riferimento del debitore, scegliendo  tra  tre  nominativi
indicati dal medesimo debitore al referente.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le designazioni  di
cui al comma 1,  devono  pervenire  all'organismo  entro  tre  giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente
procede alla designazione in via sostitutiva. Il  referente,  sentito
il  debitore,  provvede  alla  designazione  anche   quando   risulta
impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di
riferimento. Le  designazioni  sono  effettuate  secondo  criteri  di
trasparenza  ed  efficienza,  tenuto  conto,  in  ogni  caso,   della
specificita' dell'incarico.»; 
    c) al comma 4,  primo  periodo,  le  parole:  «,  anche  mediante
l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1,  lettera  c),»  sono
soppresse; 
    d) al comma 5, primo periodo, dopo le  parole  «successivo  alla»
sono inserite le seguenti: «comunicazione  della»,  ed  e'  aggiunto,
infine,  il  seguente  periodo:  «Il  referente,   quando   riscontra
l'inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti del
collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala  tempestivamente
ai soggetti di cui  al  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  i  quali
provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla  designazione  di  un
nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.»; 
    e)  al  comma  6,  dopo  le  parole:  «impresa  minore  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera  d)»  sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero di impresa agricola». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14,  15  e
          17 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12. (Nozione, effetti e ambito di applicazione)
          - 1. Costituiscono strumenti di  allerta  gli  obblighi  di
          segnalazione posti  a  carico  dei  soggetti  di  cui  agli
          articoli 14 e 15,  finalizzati,  unitamente  agli  obblighi
          organizzativi posti a carico dell'imprenditore  dal  codice
          civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi  di  crisi
          dell'impresa ed alla sollecita adozione delle  misure  piu'
          idonee alla sua composizione. 
                2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche  prima
          della sua attivazione, puo'  accedere  al  procedimento  di
          composizione assistita della crisi, che si svolge  in  modo
          riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI. 
                3. L'attivazione della procedura di allerta da  parte
          dei soggetti di cui agli  articoli  14  e  15,  nonche'  la
          presentazione  da  parte  del  debitore   dell'istanza   di
          composizione assistita della crisi di cui all'articolo  16,
          comma  1,  non  costituiscono  causa  di  risoluzione   dei
          contratti  pendenti,  anche  se  stipulati  con   pubbliche
          amministrazioni, ne' di revoca  degli  affidamenti  bancari
          concessi. Sono nulli i patti contrari. 
                4. Gli strumenti di allerta si applicano ai  debitori
          che svolgono attivita' imprenditoriale, esclusi  le  grandi
          imprese, i gruppi di imprese di  rilevante  dimensione,  le
          societa' con azioni quotate in mercati regolamentati  o  in
          sistemi multilaterali  di  negoziazione  autorizzati  dalla
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa -  CONSOB,
          o diffuse fra il pubblico in  misura  rilevante  secondo  i
          criteri   stabiliti   dal   Regolamento   della    predetta
          Commissione  -  Consob  concernente  la  disciplina   degli
          emittenti. 
                5.  Sono  altresi'  escluse  dall'applicazione  degli
          strumenti di allerta: 
                  a) le banche, le societa' capogruppo di banche e le
          societa' componenti il gruppo bancario; 
                  b) gli intermediari finanziari  iscritti  nell'albo
          di  cui  all'articolo  106  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385; 
                  c)  gli  istituti  di  moneta  elettronica  e   gli
          istituti di pagamento; 
                  d) le societa'  di  intermediazione  mobiliare,  le
          societa'  di  gestione  del  risparmio,  le   societa'   di
          investimento a capitale  variabile  e  fisso,  le  societa'
          capogruppo di societa' di intermediazione  mobiliare  e  le
          societa' componenti il gruppo; 
                  e) i fondi comuni di investimento, le succursali di
          imprese di investimento e di gestori  esteri  di  fondi  di
          investimento alternativi; i depositari centrali; 
                  f)  le  fondazioni  bancarie  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 
                  g)  la  Cassa  depositi  e  prestiti  di   cui   al
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
                  h) i fondi pensione; 
                  i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di
          cui al  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
                  l) le societa' fiduciarie di cui  all'articolo  199
          del  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria di cui decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; le societa' fiduciarie,  le  societa'
          fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria
          disciplinati dalla legge 23  novembre  1939,  n.  1966;  le
          societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge  5  giugno
          1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge  1
          agosto  1986,  n.  430;  le  societa'  fiduciarie  di   cui
          all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
          1996, n. 415. 
                6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a  godere
          delle  misure  premiali  previste  dall'articolo   25,   se
          ricorrono   le   condizioni   di   tempestivita'   previste
          dall'articolo 24. 
                7. Gli strumenti di allerta si applicano  anche  alle
          imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con
          la  loro  struttura  organizzativa,  ferma  la   competenza
          dell'OCC  per  la  gestione  della  fase  successiva   alla
          segnalazione dei soggetti di cui  agli  articoli  14  e  15
          ovvero alla istanza del debitore di composizione  assistita
          della crisi. 
                8. Per le  imprese  soggette  a  liquidazione  coatta
          amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5,  il
          procedimento di allerta e di composizione  assistita  della
          crisi e' integrato ai sensi  dell'articolo  316,  comma  1,
          lettere a) e b). 
                9. La pendenza di una delle procedure di  regolazione
          della crisi e  dell'insolvenza  disciplinate  dal  presente
          codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di  cui  gli
          articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta  la  chiusura
          del procedimento di allerta  e  di  composizione  assistita
          della crisi.» 
                «Art. 13. (Indicatori e indici  della  crisi).  -  1.
          Costituiscono  indicatori  di  crisi   gli   squilibri   di
          carattere   reddituale,   patrimoniale    o    finanziario,
          rapportati alle specifiche caratteristiche  dell'impresa  e
          dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore,  tenuto
          conto   della   data   di   costituzione   e   di    inizio
          dell'attivita', rilevabili attraverso appositi  indici  che
          diano evidenza della  non  sostenibilita'  dei  debiti  per
          almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di  prospettive
          di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando
          la  durata  residua   dell'esercizio   al   momento   della
          valutazione  e'  inferiore  a  sei  mesi,  nei   sei   mesi
          successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli
          che   misurano   la   non   sostenibilita'   degli    oneri
          dell'indebitamento con i flussi di cassa che  l'impresa  e'
          in grado di generare e  l'inadeguatezza  dei  mezzi  propri
          rispetto  a  quelli  di   terzi.   Costituiscono   altresi'
          indicatori di  crisi  ritardi  nei  pagamenti  reiterati  e
          significativi,  anche  sulla  base   di   quanto   previsto
          nell'articolo 24. 
                2. Il Consiglio nazionale dei dottori  commercialisti
          ed esperti contabili, tenuto conto  delle  migliori  prassi
          nazionali ed internazionali,  elabora  con  cadenza  almeno
          triennale, in riferimento ad ogni  tipologia  di  attivita'
          economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici
          di cui  al  comma  1  che,  valutati  unitariamente,  fanno
          ragionevolmente presumere la sussistenza di  uno  stato  di
          crisi dell'impresa.  Il  Consiglio  nazionale  dei  dottori
          commercialisti  ed   esperti   contabili   elabora   indici
          specifici con riferimento alle start-up innovative  di  cui
          al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di  cui
          al decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2015,  n.  33,  alle
          societa' in liquidazione, alle imprese costituite  da  meno
          di due  anni.  Gli  indici  elaborati  sono  approvati  con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
              3.   L'impresa   che   non   ritenga    adeguati,    in
          considerazione delle proprie  caratteristiche,  gli  indici
          elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella
          nota integrativa al bilancio di esercizio e  indica,  nella
          medesima nota, gli  indici  idonei  a  far  ragionevolmente
          presumere  la  sussistenza  del  suo  stato  di  crisi.  Un
          professionista indipendente attesta l'adeguatezza  di  tali
          indici  in   rapporto   alla   specificita'   dell'impresa.
          L'attestazione  e'  allegata  alla  nota   integrativa   al
          bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La
          dichiarazione, attestata in conformita' al secondo periodo,
          produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.» 
                «Art. 14. (Obbligo di segnalazione  degli  organi  di
          controllo  societari).  -  1.  Gli  organi   di   controllo
          societari,  il  revisore  contabile  e   la   societa'   di
          revisione, ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  funzioni,
          hanno l'obbligo di verificare che  l'organo  amministrativo
          valuti  costantemente,  assumendo  le  conseguenti   idonee
          iniziative,  se  l'assetto  organizzativo  dell'impresa  e'
          adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario  e
          quale e' il prevedibile andamento della  gestione,  nonche'
          di   segnalare   immediatamente    allo    stesso    organo
          amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. 
                2. La segnalazione deve essere  motivata,  fatta  per
          iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o  comunque
          con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta  ricezione,
          e deve contenere la fissazione di un congruo  termine,  non
          superiore  a  trenta  giorni,  entro  il   quale   l'organo
          amministrativo  deve  riferire  in  ordine  alle  soluzioni
          individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa
          o inadeguata  risposta,  ovvero  di  mancata  adozione  nei
          successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie
          per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al  comma
          1 informano senza indugio l'OCRI,  fornendo  ogni  elemento
          utile per le relative determinazioni, anche  in  deroga  al
          disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile
          e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo
          27 gennaio 2010, n. 39 quanto  all'obbligo  di  segretezza.
          Gli organi di controllo  societari,  quando  effettuano  la
          segnalazione, ne informano senza indugio anche il  revisore
          contabile o la societa' di revisione; allo stesso modo,  il
          revisore contabile o la  societa'  di  revisione  informano
          l'organo di controllo della segnalazione effettuata. 
                3.    La    tempestiva    segnalazione     all'organo
          amministrativo ai sensi del comma 1  costituisce  causa  di
          esonero dalla responsabilita' solidale per  le  conseguenze
          pregiudizievoli delle omissioni  o  azioni  successivamente
          poste  in  essere  dal  predetto  organo,  che  non   siano
          conseguenza  diretta  di  decisioni  assunte  prima   della
          segnalazione, a  condizione  che,  nei  casi  previsti  dal
          secondo  periodo  del  comma  2,   sia   stata   effettuata
          tempestiva segnalazione all'OCRI.  Non  costituisce  giusta
          causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata  a
          norma del presente articolo. 
                4. Le banche e gli altri intermediari  finanziari  di
          cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel  momento
          in cui comunicano  al  cliente  variazioni  o  revisioni  o
          revoche degli affidamenti,  ne  danno  notizia  anche  agli
          organi di controllo societari, se esistenti.» 
                «Art.  15.  (Obbligo  di  segnalazione  di  creditori
          pubblici  qualificati).  -  1.  L'Agenzia  delle   entrate,
          l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e  l'agente
          della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti
          a pena di inefficacia del titolo  di  prelazione  spettante
          sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di
          inopponibilita'  del  credito  per  spese   ed   oneri   di
          riscossione, di dare avviso al debitore,  all'indirizzo  di
          posta elettronica certificata di cui siano in possesso,  o,
          in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
          inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe  tributaria,
          che la sua  esposizione  debitoria  ha  superato  l'importo
          rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta  giorni
          dalla  ricezione  dell'avviso  egli  non  avra'  estinto  o
          altrimenti regolarizzato per intero il proprio  debito  con
          le modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle
          entrate, non risultera' in regola con il pagamento  rateale
          del  debito  previsto  dall'articolo  3-bis   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avra' presentato
          istanza di composizione assistita della crisi o domanda per
          l'accesso ad una procedura di  regolazione  della  crisi  e
          dell'insolvenza, essi  ne  faranno  segnalazione  all'OCRI,
          anche per la segnalazione agli organi  di  controllo  della
          societa'. 
                2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria e' di
          importo rilevante: 
                  a) per l'Agenzia delle entrate, quando  l'ammontare
          totale del debito scaduto e non versato per  l'imposta  sul
          valore aggiunto, risultante dalla  comunicazione  dei  dati
          delle liquidazioni periodiche di  cui  all'articolo  21-bis
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se  il  volume
          di affari risultante dalla dichiarazione relativa  all'anno
          precedente  non  e'  superiore  ad  euro  1.000.000;   euro
          500.000,  se  il  volume   di   affari   risultante   dalla
          dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore
          ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume  di  affari
          risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente
          e' superiore ad euro 10.000.000; 
                  b)  per  l'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale, quando il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi
          nel versamento di  contributi  previdenziali  di  ammontare
          superiore alla meta' di quelli dovuti nell'anno  precedente
          e superiore alla soglia di euro 50.000; 
                  c)  per  l'agente  della  riscossione,  quando   la
          sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo  la
          data  di   entrata   in   vigore   del   presente   codice,
          autodichiarati o definitivamente  accertati  e  scaduti  da
          oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la
          soglia di euro 500.000 e, per  le  imprese  collettive,  la
          soglia di euro 1.000.000. 
                3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere
          inviato: a)  dall'Agenzia  delle  entrate,  contestualmente
          alla comunicazione di  irregolarita'  di  cui  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre  sessanta  giorni
          dalla scadenza del termine di cui al comma 1  del  predetto
          articolo   54-bis;   b)   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, entro sessanta giorni  dal  verificarsi
          delle  condizioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  b);  c)
          dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni  dalla
          data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera
          c). 
                4. Scaduto il termine di novanta  giorni  di  cui  al
          comma 1 senza che il debitore  abbia  dato  prova  di  aver
          estinto  il  proprio  debito   o   di   averlo   altrimenti
          regolarizzato per intero con le  modalita'  previste  dalla
          legge o di  essere  in  regola  con  il  pagamento  rateale
          previsto dall'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 462, o  di  aver  presentato  istanza  di
          composizione assistita della crisi o domanda per  l'accesso
          ad   una   procedura   di   regolazione   della   crisi   e
          dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al
          presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione
          all'OCRI.  La  segnalazione  e'  effettuata  con  modalita'
          telematiche,   definite   d'intesa   con   Unioncamere    e
          InfoCamere.  Se  il  debitore  decade  dalla  rateazione  e
          risultano  superate  le  soglie  di  cui  al  comma  2,  il
          creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI. 
                5.  I  creditori  pubblici  qualificati  di  cui   al
          presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai
          commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare  di
          crediti di imposta  o  di  altri  crediti  verso  pubbliche
          amministrazioni  risultanti  dalla   piattaforma   per   la
          gestione  telematica  del  rilascio  delle  certificazioni,
          predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze  ai
          sensi   dell'articolo   4   del   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 25  giugno  2012,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  2  luglio  2012,  n.   152,   e
          dell'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 22 maggio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  21  giugno  2012,  n.  143,  per  un   ammontare
          complessivo non inferiore alla meta' del  debito  verso  il
          creditore  pubblico  qualificato.  La  consultazione  della
          piattaforma  avviene  con  modalita'  telematiche  definite
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                6.  Le  Camere  di  commercio  rendono   disponibile,
          esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco
          nazionale dei soggetti a cui sono applicabili le misure  di
          allerta, da cui risultino anche  le  domande  dagli  stessi
          presentate per la composizione assistita della crisi o  per
          l'accesso ad una procedura di  regolazione  della  crisi  o
          dell'insolvenza. 
                7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di  cui  al
          comma 1  decorre  dalle  comunicazioni  della  liquidazione
          periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al  primo  trimestre
          dell'anno d'imposta successivo all'entrata  in  vigore  del
          presente codice.» 
                «Art. 17. (Nomina e composizione del collegio). -  1.
          Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli  14  e  15  o
          l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1,  il
          referente procede senza indugio a dare comunicazione  della
          segnalazione stessa agli organi di controllo della societa'
          e al revisore contabile o alla societa'  di  revisione,  se
          esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti  tra
          quelli iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  356  dei
          quali: 
                  a)  uno  designato  dal  presidente  della  sezione
          specializzata  in  materia   di   impresa   del   tribunale
          individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo
          27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in  cui  si
          trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato; 
                  b) uno designato dal  presidente  della  camera  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo
          delegato, diverso dal referente; 
                  c) uno designato dall'associazione  rappresentativa
          del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre
          nominativi indicati dal medesimo debitore al referente. 
                2.  Le  designazioni  di  cui  al  comma  1,   devono
          pervenire all'organismo entro tre giorni  lavorativi  dalla
          ricezione  della  richiesta.  In  mancanza,  il   referente
          procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente,
          sentito  il  debitore,  provvede  alla  designazione  anche
          quando  risulta  impossibile   individuare   l'associazione
          rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni
          sono  effettuate  secondo   criteri   di   trasparenza   ed
          efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della  specificita'
          dell'incarico. 
                3. La richiesta di designazione  non  deve  contenere
          alcun riferimento idoneo all'identificazione del  debitore,
          salva l'indicazione del settore in cui lo  stesso  opera  e
          delle dimensioni dell'impresa,  desunte  dal  numero  degli
          addetti e dall'ammontare annuo dei  ricavi  risultanti  dal
          registro delle imprese. 
                4.  Il  referente  cura  che   nel   collegio   siano
          rappresentate  le  professionalita'   necessarie   per   la
          gestione  della  crisi  sotto  il  profilo  aziendalistico,
          contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei
          profili necessari tra i membri designati, provvede con atto
          motivato alla nomina di  un  esperto  che  ne  sia  munito,
          sempre tra gli iscritti al medesimo albo,  in  sostituzione
          del componente di cui al comma 1, lettera b). 
                5. Entro  il  giorno  successivo  alla  comunicazione
          della   nomina,    i    professionisti    devono    rendere
          all'organismo, a pena di  decadenza,  l'attestazione  della
          propria indipendenza sulla base  dei  presupposti  indicati
          all'articolo 2, comma 1,  lettera  o),  numeri  2  e  3.  I
          professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono
          eventualmente  uniti  in  associazione  professionale   non
          devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita'  di
          lavoro subordinato o autonomo in favore del  debitore,  ne'
          essere stati  membri  degli  organi  di  amministrazione  o
          controllo dell'impresa, ne' aver  posseduto  partecipazioni
          in essa. In caso di  rinuncia  o  decadenza,  il  referente
          procede  alla  sostituzione  dell'esperto.  Il   referente,
          quando riscontra l'inerzia  o  il  mancato  adempimento  da
          parte di uno dei componenti del collegio degli  esperti  ai
          propri compiti, lo segnala tempestivamente ai  soggetti  di
          cui al comma 1, lettere a), b) e c),  i  quali  provvedono,
          nel termine di cui al comma  2,  alla  designazione  di  un
          nuovo  esperto  in  sostituzione   di   quello   inerte   o
          inadempiente. 
              6.  Quando   il   referente   verifica,   ricevuta   la
          segnalazione  dei  soggetti  qualificati  o  l'istanza  del
          debitore,  che  si  tratta  di  impresa  minore  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 1,  lettera  d)  ovvero  di  impresa
          agricola, convoca il debitore  dinanzi  all'OCC  competente
          per  territorio  indicato  dal  debitore   o   in   difetto
          individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini
          e dell'eventuale avvio  del  procedimento  di  composizione
          assistita della crisi.».