Art. 30 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del  decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «concorsuale che prevede la liquidazione
dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «di liquidazione giudiziale
o di liquidazione controllata»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il  debitore  e'
una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo  280
devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
e dei legali rappresentanti.». 
  2. All'articolo 281, comma 4, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il decreto e'
iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  278  e  281  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 278. (Oggetto e ambito di applicazione).  -  1.
          L'esdebitazione consiste nella  liberazione  dai  debiti  e
          comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti
          insoddisfatti nell'ambito di una procedura di  liquidazione
          giudiziale o di liquidazione controllata. 
                2. Nei confronti dei  creditori  per  fatto  o  causa
          anteriori   che   non   hanno   partecipato   al   concorso
          l'esdebitazione  opera  per  la  sola  parte  eccedente  la
          percentuale attribuita nel concorso ai  creditori  di  pari
          grado. 
                3. Possono  accedere  all'esdebitazione,  secondo  le
          norme  del  presente  capo,  tutti  i   debitori   di   cui
          all'articolo 1, comma 1. 
                4. Se il debitore e' una societa' o  altro  ente,  le
          condizioni stabilite nell'articolo  280  devono  sussistere
          nei confronti dei soci illimitatamente responsabili  e  dei
          legali rappresentanti. 
                5. L'esdebitazione della societa'  ha  efficacia  nei
          confronti dei soci illimitatamente responsabili. 
                6. Sono salvi i diritti  vantati  dai  creditori  nei
          confronti dei coobbligati e dei fideiussori  del  debitore,
          nonche' degli obbligati in via di regresso. 
                7. Restano esclusi dall'esdebitazione: 
                  a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; 
                  b) i debiti per il risarcimento dei danni da  fatto
          illecito extracontrattuale, nonche' le  sanzioni  penali  e
          amministrative  di  carattere  pecuniario  che  non   siano
          accessorie a debiti estinti.» 
                «Art.  281.  (Procedimento).  -  1.   Il   tribunale,
          contestualmente alla  pronuncia  del  decreto  di  chiusura
          della  procedura,  sentiti  gli  organi  della   stessa   e
          verificata la sussistenza  delle  condizioni  di  cui  agli
          articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti
          del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. 
                2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza
          del debitore, quando siano decorsi almeno  tre  anni  dalla
          data in cui e' stata aperta la  procedura  di  liquidazione
          giudiziale. 
                3. Ai fini di cui ai commi 1 e  2,  il  curatore  da'
          atto, nei rapporti riepilogativi di cui  all'articolo  130,
          dei fatti rilevanti per la concessione  o  il  diniego  del
          beneficio. 
                4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi
          della procedura, al pubblico ministero, al  debitore  e  ai
          creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti,
          i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124;
          il termine per proporre reclamo e'  di  trenta  giorni.  Il
          decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta
          del cancelliere. 
                5. L'esdebitazione non  ha  effetti  sui  giudizi  in
          corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se  posteriori
          alla chiusura  della  liquidazione  giudiziale  disposta  a
          norma dell'articolo 234. 
                6.  Quando  dall'esito   dei   predetti   giudizi   e
          operazioni  deriva  un  maggior  riparto   a   favore   dei
          creditori, l'esdebitazione ha effetto  solo  per  la  parte
          definitivamente non soddisfatta.».