Art. 30 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «concorsuale che prevede la liquidazione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.». 2. All'articolo 281, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 278 e 281 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 278. (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. 2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. 3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1. 4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. 5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. 6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche' degli obbligati in via di regresso. 7. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.» «Art. 281. (Procedimento). - 1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. 2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. 4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni. Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. 5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234. 6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.».