Art. 31 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Alla parte I, titolo V,  capo  X,  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita  dalla
seguente: «Disposizioni in  materia  di  esdebitazione  del  soggetto
sovraindebitato». 
  2. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:  «Il
decreto  che  dichiara  l'esdebitazione   del   consumatore   o   del
professionista e' pubblicato  in  apposita  area  del  sito  web  del
tribunale o del Ministero della giustizia.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esdebitazione non
opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle  ipotesi
in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento
con colpa grave, malafede o frode.». 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di
cui al comma 1 o il provvedimento con cui il  tribunale  dichiara  la
sussistenza delle preclusioni di cui al  comma  2  e'  comunicato  al
pubblico ministero, ai creditori  e  al  debitore,  i  quali  possono
proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per  proporre
reclamo e' di trenta giorni.». 
  3. All'articolo 283, del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Esdebitazione  del
sovraindebitato incapiente»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «non  inferiore»  e'  inserita  la
seguente: «complessivamente». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta la rubrica  della  Sezione  II,  Parte  I,
          titolo V, capo X, come modificata dal presente decreto: 
                «Sezione   II   -   «Disposizioni   in   materia   di
          esdebitazione del soggetto sovraindebitato». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  282  e  283  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 282. (Esdebitazione di diritto). -  1.  Per  le
          procedure  di  liquidazione  controllata,   l'esdebitazione
          opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura  o
          anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura,  ed  e'
          dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto  al
          registro delle imprese su  richiesta  del  cancelliere.  Il
          decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o  del
          professionista e' pubblicato in apposita area del sito  web
          del tribunale o del Ministero della giustizia. 
                2. L'esdebitazione non opera nelle  ipotesi  previste
          dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il  debitore
          ha determinato  la  situazione  di  sovraindebitamento  con
          colpa grave, malafede o frode. 
                3.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  1   o   il
          provvedimento con cui il tribunale dichiara la  sussistenza
          delle preclusioni di  cui  al  comma  2  e'  comunicato  al
          pubblico ministero, ai creditori e  al  debitore,  i  quali
          possono proporre reclamo ai  sensi  dell'articolo  124;  il
          termine per proporre reclamo e' di trenta giorni.» 
                «Art.   283.   (Esdebitazione   del   sovraindebitato
          incapiente). - 1. Il debitore  persona  fisica  meritevole,
          che non  sia  in  grado  di  offrire  ai  creditori  alcuna
          utilita',  diretta  o  indiretta,  nemmeno  in  prospettiva
          futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta,
          fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro
          anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita'
          rilevanti che consentano il soddisfacimento  dei  creditori
          in misura  non  inferiore  complessivamente  al  dieci  per
          cento. Non sono considerate utilita', ai sensi del  periodo
          precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 
                2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve
          essere  condotta  su  base  annua,  dedotte  le  spese   di
          produzione del reddito e quanto occorrente al  mantenimento
          del  debitore  e  della  sua  famiglia   in   misura   pari
          all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato  per
          un parametro corrispondente al  numero  dei  componenti  il
          nucleo familiare della scala di  equivalenza  dell'ISEE  di
          cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          del 5 dicembre 2013, n. 159. 
                3. La domanda di esdebitazione e' presentata  tramite
          l'OCC  al  giudice  competente,  unitamente  alla  seguente
          documentazione: 
                  a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione
          delle somme dovute; 
                  b)   l'elenco   degli   atti    di    straordinaria
          amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; 
                  c) la copia delle dichiarazioni dei  redditi  degli
          ultimi tre anni; 
                  d) l'indicazione degli  stipendi,  delle  pensioni,
          dei salari e di tutte le altre entrate del debitore  e  del
          suo nucleo familiare. 
                4. Alla domanda deve essere  allegata  una  relazione
          particolareggiata dell'OCC, che comprende: 
                  a) l'indicazione delle cause  dell'indebitamento  e
          della diligenza impiegata  dal  debitore  nell'assumere  le
          obbligazioni; 
                  b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
          debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
                  c) l'indicazione della eventuale esistenza di  atti
          del debitore impugnati dai creditori; 
                  d)   la   valutazione    sulla    completezza    ed
          attendibilita' della documentazione  depositata  a  corredo
          della domanda. 
                5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se  il
          soggetto  finanziatore,  ai  fini  della  concessione   del
          finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
          debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
          dedotto  l'importo  necessario  a  mantenere  un  dignitoso
          tenore  di  vita;  a  tal  fine  si  ritiene   idonea   una
          quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. 
                6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'. 
                7.  Il  giudice,  assunte  le  informazioni  ritenute
          utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata,
          a tal fine, l'assenza di atti in frode  e  la  mancanza  di
          dolo o colpa  grave  nella  formazione  dell'indebitamento,
          concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita'
          e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a
          pena  di   revoca   del   beneficio,   ove   positiva,   la
          dichiarazione   annuale   relativa   alle    sopravvenienze
          rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
                8.  Il  decreto  e'  comunicato  al  debitore  e   ai
          creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine
          di trenta giorni. Decorsi trenta giorni  dall'ultima  delle
          comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme  ritenute
          piu' opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti
          ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La  decisione
          e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50. 
                9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del
          decreto   che   concede   l'esdebitazione,   vigila   sulla
          tempestivita' del deposito della dichiarazione  di  cui  al
          comma 7 e,  se  il  giudice  ne  fa  richiesta,  compie  le
          verifiche   necessarie   per   accertare   l'esistenza   di
          sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.».