Art. 32 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  VI,  Capo  I,   del   decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 284.  (Concordato,  accordi  di  ristrutturazione  e  piano
attestato di gruppo). - 1. Piu'  imprese  in  stato  di  crisi  o  di
insolvenza appartenenti al  medesimo  gruppo  e  aventi  ciascuna  il
centro  degli  interessi  principali  nello  Stato  italiano  possono
proporre con un unico ricorso la domanda  di  accesso  al  concordato
preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o  con  piani
reciprocamente collegati e interferenti. 
    2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso,  da  piu'
imprese appartenenti al medesimo gruppo e  aventi  tutte  il  proprio
centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di
accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. 
    3. Resta  ferma  l'autonomia  delle  rispettive  masse  attive  e
passive. 
    4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e  2  deve  contenere
l'illustrazione delle ragioni di maggiore  convenienza,  in  funzione
del migliore soddisfacimento dei  creditori  delle  singole  imprese,
della  scelta  di  presentare  un   piano   unitario   ovvero   piani
reciprocamente collegati e interferenti invece di un  piano  autonomo
per ciascuna  impresa.  Il  piano  o  i  piani  di  cui  al  comma  1
quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa
del  gruppo,  anche  per  effetto  della  sussistenza   di   vantaggi
compensativi, conseguiti o fondatamente  prevedibili,  derivanti  dal
collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda  deve  inoltre
fornire  informazioni  analitiche,  complete   e   aggiornate   sulla
struttura del gruppo  e  sui  vincoli  partecipativi  o  contrattuali
esistenti tra le imprese e indicare il registro  delle  imprese  o  i
registri delle imprese in cui e' stata effettuata la  pubblicita'  ai
sensi  dell'articolo  2497-bis  del  codice   civile.   Il   bilancio
consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato  al  ricorso
unitamente  alla  documentazione   prevista,   rispettivamente,   per
l'accesso   al   concordato   preventivo   o    agli    accordi    di
ristrutturazione. Si applica l'articolo 289. 
    5. Il  piano  unitario  o  i  piani  reciprocamente  collegati  e
interferenti, rivolti ai rispettivi creditori,  aventi  il  contenuto
indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire
il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna  impresa  e  ad
assicurare il riequilibrio complessivo della  situazione  finanziaria
di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la  veridicita'
dei dati aziendali; b) la fattibilita' del piano o dei piani;  c)  le
ragioni  di  maggiore   convenienza,   in   funzione   del   migliore
soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta  di
presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati  e
interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d)  la
quantificazione del beneficio stimato per  i  creditori  di  ciascuna
impresa del gruppo, operata ai  sensi  del  comma  4.  L'attestazione
contiene anche informazioni analitiche, complete e  aggiornate  sulla
struttura del gruppo  e  sui  vincoli  partecipativi  o  contrattuali
esistenti tra le imprese. 
    6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani  sono
pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in
cui  e'  stata  effettuata  la  pubblicita'  ai  sensi  dell'articolo
2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.». 
  2. All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  primo  periodo,  la  parola:  «concordatario»  e'
soppressa e al secondo periodo dopo le parole: «diretta o indiretta»,
le  parole:  «,  ivi  compresa  la  cessione  del  magazzino»,   sono
soppresse; 
    b) al comma 3, le parole: «di cui al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e la  parola:  «societa'»  e'
sostituita dalla seguente: «impresa»; 
    c)  al  comma  4,  la  parola:  «societa'»  e'  sostituita  dalla
seguente: «impresa»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I soci possono  far
valere il pregiudizio arrecato alla redditivita' e  al  valore  della
partecipazione sociale dalle operazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
esclusivamente   attraverso   l'opposizione   all'omologazione    del
concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato  se  esclude
la  sussistenza  del  predetto  pregiudizio  in  considerazione   dei
vantaggi compensativi derivanti alle singole  imprese  dal  piano  di
gruppo.». 
  3. L'articolo 286 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 286.(Procedimento di concordato di  gruppo).  -  1.  Se  le
diverse imprese del gruppo hanno il proprio  centro  degli  interessi
principali in circoscrizioni giudiziarie diverse,  e'  competente  il
tribunale individuato ai  sensi  dell'articolo  27  in  relazione  al
centro degli interessi principali della societa'  o  ente  o  persona
fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo  2497-bis
del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e  coordinamento
oppure,  in  mancanza,  dell'impresa   che   presenta   la   maggiore
esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. 
    2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico  giudice
delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le  imprese  del
gruppo e dispone il deposito di  un  unico  fondo  per  le  spese  di
giustizia. 
    3. I costi della procedura sono  ripartiti  fra  le  imprese  del
gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. 
    4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione  del  giudice,
puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
- CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad
accertare l'esistenza di  collegamenti  di  gruppo  e  alle  societa'
fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di  diritti  sulle
azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono  fornite
entro quindici giorni dalla richiesta. 
    5. I creditori di ciascuna delle imprese che  hanno  proposto  la
domanda di accesso al concordato  di  gruppo,  suddivisi  per  classi
qualora tale suddivisione sia  prevista  dalla  legge  o  dal  piano,
votano in maniera contestuale e separata  sulla  proposta  presentata
dall'impresa loro debitrice. Il concordato  di  gruppo  e'  approvato
quando le proposte delle singole imprese del  gruppo  sono  approvate
dalla maggioranza prevista dall'articolo 109. 
    6. Sono escluse dal  voto  le  imprese  del  gruppo  titolari  di
crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura. 
    7. Il tribunale,  con  il  decreto  di  omologazione,  nomina  un
comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e,  quando  il
concordato  prevede  la  cessione  dei  beni,  un  unico  liquidatore
giudiziale per tutte le imprese. 
    8. Il concordato di gruppo omologato non puo'  essere  risolto  o
annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si
verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo,  a
meno che ne risulti significativamente compromessa  l'attuazione  del
piano anche da parte delle altre imprese.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  285  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 285. (Contenuto del piano o dei piani di gruppo
          e azioni a tutela dei creditori e dei soci). - 1. Il  piano
          o i piani  concordatari  di  gruppo  possono  prevedere  la
          liquidazione  di  alcune   imprese   e   la   continuazione
          dell'attivita' di altre  imprese  del  gruppo.  Si  applica
          tuttavia la sola disciplina del concordato  in  continuita'
          quando, confrontando i flussi complessivi  derivanti  dalla
          continuazione  dell'attivita'  con  i  flussi   complessivi
          derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle
          imprese del gruppo sono soddisfatti  in  misura  prevalente
          dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o
          indiretta. 
                2. Il piano o i piani concordatari  possono  altresi'
          prevedere  operazioni   contrattuali   e   riorganizzative,
          inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purche'  un
          professionista indipendente attesti  che  dette  operazioni
          sono necessarie ai fini della continuita' aziendale per  le
          imprese per le quali essa e' prevista nel piano e  coerenti
          con l'obiettivo del miglior soddisfacimento  dei  creditori
          di tutte le imprese del gruppo. 
                3. Gli effetti pregiudizievoli  delle  operazioni  di
          cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai  creditori
          dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o,  nel
          caso di mancata  formazione  delle  classi,  dai  creditori
          dissenzienti che rappresentano almeno il  venti  per  cento
          dei crediti ammessi al voto con  riguardo  ad  una  singola
          impresa,  attraverso  l'opposizione  all'omologazione   del
          concordato di gruppo.  I  creditori  non  aderenti  possono
          proporre  opposizione  all'omologazione  degli  accordi  di
          ristrutturazione. 
                4. Il tribunale omologa il concordato o  gli  accordi
          di ristrutturazione qualora  ritenga,  sulla  base  di  una
          valutazione complessiva del piano o  dei  piani  collegati,
          che i creditori possano essere soddisfatti  in  misura  non
          inferiore  a  quanto   ricaverebbero   dalla   liquidazione
          giudiziale della singola impresa. 
                5. I soci possono far valere il pregiudizio  arrecato
          alla redditivita' e al valore della partecipazione  sociale
          dalle operazioni di cui ai  commi  1  e  2,  esclusivamente
          attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
          gruppo. Il tribunale omologa il concordato  se  esclude  la
          sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione  dei
          vantaggi compensativi derivanti alle  singole  imprese  dal
          piano di gruppo.».