Art. 33 Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 307, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «settimo» e' sostituita dalle seguenti: «primo, sesto, e ottavo».
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'articolo 307 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 307. (Poteri del commissario). - 1. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.».