Art. 33 
 
           Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 307, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14,  la  parola  «settimo»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«primo, sesto, e ottavo». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  307  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 307. (Poteri del commissario). - 1. L'azione di
          responsabilita' contro gli amministratori  e  i  componenti
          degli organi  di  controllo  dell'impresa  o  dell'ente  in
          liquidazione, a norma  degli  articoli  2393,  2394,  2476,
          primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del  codice  civile,  e'
          esercitata    dal    commissario    liquidatore,     previa
          autorizzazione    dell'autorita'    che    vigila     sulla
          liquidazione. 
                2.   Per   il   compimento   degli   atti    previsti
          dall'articolo 132 di valore  indeterminato  o  superiore  a
          euro  1032,91  e  per   la   continuazione   dell'esercizio
          dell'impresa,  il  commissario  deve   essere   autorizzato
          dall'autorita'  predetta,  la  quale  provvede  sentito  il
          comitato di sorveglianza.».