Art. 34 
 
          Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 343 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.   343.(Liquidazione   coatta    amministrativa).    -    1.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza  a  norma  degli
articoli 297 e 298 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
del presente titolo. 
    2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al
commissario liquidatore le disposizioni degli  articoli  334,  335  e
336. 
    3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario  speciale
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.
180, e alle persone  che  lo  coadiuvano  nell'amministrazione  della
procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.».