Art. 35 
 
           Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, 
           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 344 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il  comma  3  e'  sostituito  dal   seguente:   «3.   Il   componente
dell'organismo  di  composizione  della   crisi   che   rende   false
attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269  e  283
in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta  di  cui
agli articoli 67 e 75, nell'attestazione  di  cui  all'articolo  268,
nella domanda di apertura  della  liquidazione  controllata  o  nella
domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, e'  punito  con  la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  344  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  344.  (Sanzioni  per  il  debitore  e  per   i
          componenti dell'organismo di composizione della  crisi).  -
          1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  la
          multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 
                  a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure  di
          composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui  alle
          sezioni II e III del  capo  II  del  titolo  IV  aumenta  o
          diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una  parte
          rilevante dell'attivo ovvero dolosamente  simula  attivita'
          inesistenti; 
                  b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure  di
          cui alle sezioni II e III del capo II del titolo  IV  e  di
          quelle  di  cui  al  capo  IX   del   titolo   V,   produce
          documentazione contraffatta  o  alterata,  ovvero  sottrae,
          occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
          relativa  alla  propria  situazione  debitoria  ovvero   la
          propria documentazione contabile; 
                  c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II
          e III del capo II, effettua  pagamenti  in  violazione  del
          piano di  ristrutturazione  dei  debiti  o  del  concordato
          minore omologati; 
                  d) dopo il deposito del piano  di  ristrutturazione
          dei debiti o della proposta di  concordato  minore,  e  per
          tutta la durata della procedura, aggrava la  sua  posizione
          debitoria; 
                  e) intenzionalmente non rispetta  i  contenuti  del
          piano di  ristrutturazione  dei  debiti  o  del  concordato
          minore. 
                2. Le pene previste  dal  comma  1  si  applicano  al
          debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di
          cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o
          alterata o sottrae, occulta o  distrugge,  in  tutto  o  in
          parte, la documentazione relativa alla  propria  situazione
          debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero
          omette, dopo il decreto di esdebitazione, la  dichiarazione
          di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando  dovuta
          o in essa attesta falsamente fatti rilevanti. 
                3. Il componente dell'organismo di composizione della
          crisi che rende false attestazioni nella relazione  di  cui
          agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla  veridicita'
          dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e
          75,  nell'attestazione  di  cui  all'articolo  268,   nella
          domanda di apertura della liquidazione controllata o  nella
          domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, e' punito
          con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000
          a 50.000 euro. 
                4. Le pene  di  cui  al  comma  2,  si  applicano  al
          componente dell'organismo di composizione della  crisi  che
          cagiona danno ai creditori  omettendo  o  rifiutando  senza
          giustificato motivo un atto del suo ufficio.».