Art. 36 Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 352, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 352 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 352. (Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI). - 1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.».