Art. 36 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo
                       12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 352, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  352  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.    352.    (Disposizioni    transitorie     sul
          funzionamento dell'OCRI). - 1. Sino alla istituzione presso
          il Ministero della giustizia dell'albo di cui  all'articolo
          356, i componenti del  collegio  di  cui  all'articolo  17,
          comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti  all'albo
          dei dottori commercialisti  e  degli  esperti  contabili  o
          all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni  di
          commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito  il
          debitore nella presentazione della domanda  di  accesso  in
          almeno tre procedure di concordato preventivo  che  abbiano
          superato  la  fase   dell'apertura   o   tre   accordi   di
          ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.».