Art. 37 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  X,  Capo  II,   del   decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Possono   ottenere
l'iscrizione i  soggetti  che,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di
formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e  d),  del
decreto del Ministro della giustizia 24 settembre  2014,  n.  202,  e
successive modificazioni. Per i professionisti iscritti  agli  ordini
professionali degli avvocati,  dei  dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei  corsi  di
cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), e' di quaranta  ore.
Ai  fini  del   primo   popolamento   dell'albo,   possono   ottenere
l'iscrizione anche i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati  nominati,
alla data di entrata in vigore del presente articolo, in  almeno  due
procedure  negli  ultimi   quattro   anni,   curatori   fallimentari,
commissari o liquidatori giudiziali, ovvero,  ai  fini  della  nomina
quali componenti dell'OCRI,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  352.
Costituisce   condizione   per   il   mantenimento    dell'iscrizione
l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi  del
predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura  elabora  le
linee guida generali per la definizione dei programmi  dei  corsi  di
formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui  all'articolo  358,
comma 1, lettera b), devono essere in possesso della  persona  fisica
responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della
societa' tra professionisti o di  tutti  i  componenti  dello  studio
professionale associato.». 
  2. All'articolo 357, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  le
modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o  disposta  dal
Ministero della giustizia, dal medesimo  albo  anche  a  seguito  del
mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;». 
  3. All'articolo 358, comma 3, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo la parola «personale»,  e'  inserita  la
seguente: «, efficiente»; 
    b) alla lettera c), le parole «e di turnazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e di rotazione» e, dopo le parole «nell'assegnazione
degli incarichi,» sono inserite le seguenti: «anche tenuto conto  del
numero delle procedure aperte nell'anno precedente,». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  356  e  357  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   356.   (Albo    dei    soggetti    incaricati
          dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e  di
          controllo nelle procedure di cui al codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza). - 1. E'  istituito  presso  il  Ministero
          della giustizia un albo dei soggetti, costituiti  anche  in
          forma associata o  societaria,  destinati  a  svolgere,  su
          incarico  del   tribunale,   le   funzioni   di   curatore,
          commissario  giudiziale  o  liquidatore,  nelle   procedure
          previste nel  codice  della  crisi  e  dell'insolvenza.  E'
          assicurato  il  collegamento  dati  con   le   informazioni
          contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il
          Ministero   della   giustizia   esercita    la    vigilanza
          sull'attivita' degli iscritti all'albo. 
                2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti  che,  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo  358,  comma  1,
          dimostrano di aver assolto gli obblighi  di  formazione  di
          cui all'articolo 4, comma 5,  lettere  b),  c)  e  d),  del
          decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014,  n.
          202,  e  successive  modificazioni.  Per  i  professionisti
          iscritti agli  ordini  professionali  degli  avvocati,  dei
          dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,  dei
          consulenti del  lavoro  la  durata  dei  corsi  di  cui  al
          predetto articolo 4, comma 5, lettera b),  e'  di  quaranta
          ore. Ai  fini  del  primo  popolamento  dell'albo,  possono
          ottenere l'iscrizione anche  i  soggetti  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano
          di essere stati nominati, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi
          quattro   anni,   curatori   fallimentari,   commissari   o
          liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina  quali
          componenti dell'OCRI, i soggetti di cui  all'articolo  352.
          Costituisce condizione per il mantenimento  dell'iscrizione
          l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale,  ai
          sensi del  predetto  decreto.  La  Scuola  superiore  della
          magistratura  elabora  le  linee  guida  generali  per   la
          definizione dei programmi dei  corsi  di  formazione  e  di
          aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo  358,  comma
          1, lettera b), devono  essere  in  possesso  della  persona
          fisica responsabile della  procedura,  nonche'  del  legale
          rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti
          i componenti dello studio professionale associato. 
                3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il
          possesso dei seguenti requisiti di onorabilita': 
                  a)  non  versare  in  una   delle   condizioni   di
          ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del
          codice civile; 
                  b)  non  essere  stati  sottoposti  a   misure   di
          prevenzione disposte dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
                  c) non essere stati condannati con sentenza passata
          in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 
                    1) a pena detentiva per uno  dei  reati  previsti
          dalle  norme   che   disciplinano   l'attivita'   bancaria,
          finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in
          materia di mercati e  valori  mobiliari,  di  strumenti  di
          pagamento; 
                    2) alla reclusione per uno dei  delitti  previsti
          nel titolo XI del libro V del codice civile o nel  presente
          codice; 
                    3) alla reclusione per un tempo non  inferiore  a
          un anno per un delitto contro la pubblica  amministrazione,
          contro la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro
          l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
          delitto in materia tributaria; 
                    4) alla reclusione per un tempo superiore  a  due
          anni per un qualunque delitto non colposo; 
                  d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una
          sanzione disciplinare piu' grave di quella minima  prevista
          dai singoli ordinamenti professionali.» 
                «Art.  357.  (Funzionamento  dell'albo).  -  1.   Con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono  stabilite,  in
          particolare: 
                  a) le  modalita'  di  iscrizione  all'albo  di  cui
          all'articolo 356; 
                  b) le modalita'  di  sospensione  e  cancellazione,
          volontaria o disposta dal Ministero  della  giustizia,  dal
          medesimo albo anche a seguito del  mancato  versamento  del
          contributo previsto dal comma 2; 
                  c)  le  modalita'  di  esercizio  del   potere   di
          vigilanza da parte del Ministero della giustizia. 
                2. Con lo stesso decreto e' stabilito  l'importo  del
          contributo che deve essere versato per l'iscrizione  e  per
          il suo  mantenimento,  tenuto  conto  delle  spese  per  la
          realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo.  Le
          somme corrisposte  a  titolo  di  contributo  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          allo stato di previsione del Ministero della giustizia.». 
                «Art. 358 (Requisiti per  la  nomina  agli  incarichi
          nelle procedure). - 1. Possono essere chiamati  a  svolgere
          le  funzioni  di   curatore,   commissario   giudiziale   e
          liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e
          dell'insolvenza: 
                  a) gli  iscritti  agli  albi  degli  avvocati,  dei
          dottori commercialisti e  degli  esperti  contabili  e  dei
          consulenti del lavoro; 
                  b) gli studi professionali associati o societa' tra
          professionisti, sempre che i soci  delle  stesse  siano  in
          possesso dei requisiti professionali di  cui  alla  lettera
          a),   e,   in   tal   caso,   all'atto    dell'accettazione
          dell'incarico, deve  essere  designata  la  persona  fisica
          responsabile della procedura; 
                  c)  coloro   che   abbiano   svolto   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  e  controllo  in  societa'  di
          capitali o societa' cooperative, dando  prova  di  adeguate
          capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei
          loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di
          liquidazione giudiziale. 
                2. Non possono essere nominati curatore,  commissario
          giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione
          civile tra persone dello stesso  sesso,  il  convivente  di
          fatto, i parenti e gli affini entro  il  quarto  grado  del
          debitore, i creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso  al
          dissesto  dell'impresa,  nonche'  chiunque  si   trovi   in
          conflitto di interessi con la procedura. 
                3.  Il  curatore,  il  commissario  giudiziale  e  il
          liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto
          conto: 
                  a) delle risultanze dei rapporti  riepilogativi  di
          cui all'articolo  16-bis,  commi  9-quater,  9-quinquies  e
          9-septies, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 228; 
                  b) degli incarichi  in  corso,  in  relazione  alla
          necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale,
          efficiente e tempestivo delle funzioni; 
                  c) delle esigenze di  trasparenza  e  di  rotazione
          nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto  conto  del
          numero  delle  procedure   aperte   nell'anno   precedente,
          valutata   la   esperienza   richiesta   dalla   natura   e
          dall'oggetto dello specifico incarico; 
                  d) con riferimento  agli  iscritti  agli  albi  dei
          consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro
          subordinato  in  atto  al   momento   dell'apertura   della
          liquidazione  giudiziale,  del  deposito  del  decreto   di
          ammissione al concordato preventivo o al momento della  sua
          omologazione.».