Art. 38 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V, del decreto legislativo
                       12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 369 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 369.  (Norme  di  coordinamento  con  le  disposizioni  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  del   decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180). - 1. Al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  all'articolo  39,  comma  4,  le  parole:  «a   revocatoria
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui
all'articolo 166 del codice  della  crisi  e  dell'insolvenza»  e  le
parole: «L'art. 67 della legge fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole: «agli articoli 64,
65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1), e terzo comma, e 217 della legge
fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «agli  articoli  163,
164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3,  e  323
del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      c) all'articolo 70, comma 7, le parole:  «il  titolo  IV  della
legge fallimentare e» sono soppresse; 
      d)  all'articolo  80,  comma  6,  le   parole:   «della   legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi
e dell'insolvenza»; 
      e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 1, le parole: «in cui essa  ha  la  sede  legale»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «dove  essa  ha  il  centro  degli
interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo
periodo,  terzo,  quarto,  quinto,  sesto  e   ottavo   della   legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
        2) al comma 2, le parole «del luogo in cui  la  banca  ha  la
sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del  luogo  in  cui  la
banca ha il centro degli interessi principali», le parole  «dell'art.
195, terzo, quarto, quinto e sesto comma  della  legge  fallimentare»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del  codice  della
crisi e dell'insolvenza»; 
        3)  al  comma  3,  le  parole  «nell'art.  203  della   legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44,  45  e  66,
nonche' dalle disposizioni del titolo II,  capo  III,  sezione  II  e
sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:
«dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle  disposizioni  del
titolo V,  capo  I,  sezione  III  e  V  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
        2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali»; 
        3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56,  primo  comma,
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'articolo   155,   comma   1,   del   codice   della   crisi    e
dell'insolvenza»; 
      g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro  degli  interessi  principali»  e  le  parole  «Si  applica
l'articolo   31-bis,   terzo   comma,   della   legge   fallimentare,
intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «In pendenza  della  procedura  e  per  il
periodo di due anni  dalla  chiusura  della  stessa,  il  commissario
liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi  di  posta  elettronica
certificata inviati e ricevuti»; 
        2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha  la  sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha
il centro degli interessi principali»; 
      h) all'articolo 87, al comma 2, le parole  «del  luogo  ove  la
banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti:  «del  luogo
in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le  parole
«l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della  legge  fallimentare»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e  seguenti,  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo
111  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«dall'articolo 221 del codice della crisi e  dell'insolvenza»  e,  al
secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1)
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
        2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111  della  legge
fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
        3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1,  numero
3)  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 221, comma 1, lettera c)  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
      l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede
legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa  ha
il centro degli interessi principali» e  le  parole  «dell'art.  152,
secondo  comma,  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 265, comma  2,  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza»; 
        2) al comma 3, ultimo periodo, le parole  «dall'articolo  135
della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
        3)  al  comma  6,  le  parole  «l'articolo  131  della  legge
fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'articolo  247  del
codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      m) all'articolo 94, comma 3, le parole  «l'articolo  215  della
legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:  «l'articolo  315
del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
      n) all'articolo 99, il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.
Quando sia accertato giudizialmente lo stato di  insolvenza,  compete
ai  commissari   l'esperimento   dell'azione   revocatoria   prevista
dall'articolo 166  del  codice  della  crisi  e  dell'insolvenza  nei
confronti di altre societa' del gruppo. L'azione puo' essere esperita
per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c),  dell'articolo
166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano  stati  posti
in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di  liquidazione
coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma  2,
dello stesso articolo che siano stati posti in essere  nei  tre  anni
anteriori.»; 
      o) all'articolo 104, comma 1, le  parole  «ha  sede  legale  la
capogruppo» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  capogruppo  ha  il
centro degli interessi principali». 
    2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle
liquidazioni giudiziali aperte a  seguito  di  domanda  depositata  o
iniziativa comunque esercitata successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
    3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli
accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario
e alle  prestazioni  di  sostegno  finanziario  in  loro  esecuzione,
approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h),
i),  l),  m),  n),  e  o),  si  applicano  alle  liquidazioni  coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
    5.  Al  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 36: 
        1) al comma 2, le parole:  «Le  disposizioni  del  Titolo  VI
della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Le
disposizioni del  Titolo  IX  del  codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza»; 
        2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166,
comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono  esperibili
le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza.»; 
      b) al comma 8 dell'articolo 37, le  parole:  «prededucibili  ai
sensi dell'articolo 111 della  legge  fallimentare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prededucibili ai sensi  dell'articolo  6,  comma  1,
lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»; 
      c) al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo e'  sostituito
dal seguente: «Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini  di
cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1,  e  169  del  codice  della
crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono  dalla  data  determinata
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.». 
    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle  procedure
di  risoluzione  avviate  ai  sensi  dell'articolo  32  del   decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.». 
  2. All'articolo 372, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, capoverso articolo 110, comma 4,  le  parole:
«si applica l'art. 95 del  medesimo  codice»  sono  sostituite  dalle
seguenti «si applica l'articolo 95 del medesimo codice». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  372  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  372.  (Modifiche  al  codice   dei   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50). - 1. Al  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a)  all'articolo  48,  al  comma  17,   le   parole
          «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione
          coatta   amministrativa,    amministrazione    controllata,
          amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
          procedura di insolvenza concorsuale o di  liquidazione  del
          mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di   imprenditore
          individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
          o fallimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo
          110,  comma  6,  in  caso   di   liquidazione   giudiziale,
          liquidazione   coatta    amministrativa,    amministrazione
          straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione  del
          mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di   imprenditore
          individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
          o liquidazione  giudiziale»  e,  al  comma  18,  le  parole
          «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione
          coatta   amministrativa,    amministrazione    controllata,
          amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
          procedura di insolvenza concorsuale o  di  liquidazione  di
          uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di  imprenditore
          individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
          o fallimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo
          110,  comma  6,  in  caso   di   liquidazione   giudiziale,
          liquidazione   coatta    amministrativa,    amministrazione
          straordinaria, concordato preventivo o di  liquidazione  di
          uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di  imprenditore
          individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
          o liquidazione giudiziale»; 
                  b) all'articolo 80,  comma  5,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: «b)  l'operatore  economico  sia
          stato sottoposto a liquidazione giudiziale o  si  trovi  in
          stato di liquidazione coatta o di concordato  preventivo  o
          sia in corso nei suoi  confronti  un  procedimento  per  la
          dichiarazione di una di  tali  situazioni,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi  di
          impresa e  dell'insolvenza  adottato  in  attuazione  della
          delega di cui all'articolo 1 della legge 19  ottobre  2017,
          n. 155 e dall'articolo 110;»; 
                  c) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 110 (Procedure di affidamento  in  caso  di
          liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del
          contratto e misure straordinarie di gestione). -  1.  Fatto
          salvo quanto previsto ai commi 3 e  seguenti,  le  stazioni
          appaltanti,  in  caso  di   liquidazione   giudiziale,   di
          liquidazione coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  di
          risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero
          di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo  88,  comma
          4-ter, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          ovvero in caso di dichiarazione giudiziale  di  inefficacia
          del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che
          hanno  partecipato  all'originaria   procedura   di   gara,
          risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
          un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del
          completamento dei lavori, servizi o forniture. 
                    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
          gia' proposte dall'originario  aggiudicatario  in  sede  in
          offerta. 
                    3. Il curatore della  procedura  di  liquidazione
          giudiziale, autorizzato  all'esercizio  dell'impresa,  puo'
          eseguire   i   contratti   gia'   stipulati    dall'impresa
          assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione
          del giudice delegato. 
                    4. Alle imprese che hanno depositato  la  domanda
          di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa  e
          dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui
          all'articolo 1 della legge 19  ottobre  2017,  n.  155,  si
          applica  l'articolo  95  del  medesimo   codice.   Per   la
          partecipazione alle procedure di affidamento  di  contratti
          pubblici tra il momento del deposito della domanda  di  cui
          al primo periodo ed il momento  del  deposito  del  decreto
          previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa
          e dell'insolvenza e' sempre  necessario  l'avvalimento  dei
          requisiti di un altro soggetto. 
                    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non
          necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
                    6. L'ANAC  puo'  subordinare  la  partecipazione,
          l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei  relativi
          contratti alla necessita' che l'impresa  in  concordato  si
          avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti  di
          carattere  generale,  di  capacita'  finanziaria,  tecnica,
          economica,  nonche'  di   certificazione,   richiesti   per
          l'affidamento dell'appalto, che si  impegni  nei  confronti
          dell'impresa concorrente  e  della  stazione  appaltante  a
          mettere a disposizione, per la  durata  del  contratto,  le
          risorse  necessarie   all'esecuzione   dell'appalto   e   a
          subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel
          corso  della  gara,  ovvero  dopo   la   stipulazione   del
          contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di
          dare regolare esecuzione  all'appalto  o  alla  concessione
          quando  l'impresa  non  e'  in   possesso   dei   requisiti
          aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
                    7.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste
          dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, in materia di misure straordinarie di  gestione  di
          imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»; 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
          la gara e' pubblicato successivamente alla data di  entrata
          in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non
          preceduti dalla  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle
          procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte.».