Art. 4 Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «tre mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; b) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il collegio puo' acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.»; c) al comma 3, dopo le parole: «il collegio», sono inserite le seguenti: «, se almeno uno dei suoi componenti e' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o),»; d) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale puo' compiere le attivita' istruttorie ritenute necessarie.». 2. All'articolo 20, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice designato per la trattazione dell'istanza». 3. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «una situazione» e' sostituita dalla seguente: «uno stato». 4. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio,» sono inserite le seguenti: « se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 19. (Composizione della crisi). - 1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. 2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalita', una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonche' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il collegio puo' acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili. 3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio , se almeno uno dei suoi componenti e' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali. 4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, e' depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese. 4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale puo' compiere le attivita' istruttorie ritenute necessarie.» «Art. 20. (Misure protettive). - 1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi puo' chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. 2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il giudice designato per la trattazione dell'istanza puo' sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17. 3. La durata iniziale delle misure protettive non puo' essere superiore a tre mesi e puo' essere prorogata anche piu' volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17. 4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore puo' chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operativita' della causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento puo' essere pubblicato nel registro delle imprese. 5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non e' possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.» «Art. 21. (Conclusione del procedimento). - 1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane uno stato di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni. 2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3. 3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato. 4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.» «Art. 22. (Segnalazione al pubblico ministero). - 1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.».