Art. 4 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  II,  Capo  III,  del  decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «tre  mesi»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
    b) al comma 2 e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:  «Il
collegio puo' acquisire  dal  debitore  tutti  i  documenti  ritenuti
utili.»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «il collegio»,  sono  inserite  le
seguenti: «, se almeno uno dei suoi componenti  e'  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o),»; 
    d) dopo il comma 4 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1,
e di quello assegnato ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  1,  viene
presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della
procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene  definita  dal
tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in  pendenza
il  tribunale  puo'  compiere  le  attivita'   istruttorie   ritenute
necessarie.». 
  2.  All'articolo  20,  comma  2,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole:  «Il  tribunale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il giudice designato per  la  trattazione
dell'istanza». 
  3. All'articolo 21, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, la parola «una situazione» e' sostituita dalla seguente:
«uno stato». 
  4. All'articolo 22, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 21, comma  1,  il
collegio,» sono inserite  le  seguenti:  «  se  non  risulta  che  il
debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad  una  procedura
di regolazione della crisi e dell'insolvenza e». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020,  n.  289
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 20,  21  e  22
          del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 19. (Composizione della crisi). - 1. Su istanza
          del debitore, formulata anche all'esito  dell'audizione  di
          cui all'articolo 18,  il  collegio  fissa  un  termine  non
          superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un  massimo
          di ulteriori  novanta  giorni  solo  in  caso  di  positivi
          riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione
          concordata  della  crisi   dell'impresa,   incaricando   il
          relatore di seguire le trattative. 
                2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile
          ad  acquisire  dal  debitore,  o   su   sua   richiesta   a
          predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra  i
          suoi componenti  sulla  base  delle  diverse  competenze  e
          professionalita', una relazione aggiornata sulla situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonche'
          un elenco dei creditori e dei titolari di diritti  reali  o
          personali, con indicazione dei rispettivi crediti  e  delle
          eventuali cause di prelazione. Il collegio  puo'  acquisire
          dal debitore tutti i documenti ritenuti utili. 
                3. Quando il debitore dichiara che intende presentare
          domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione  dei
          debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio
          , se almeno uno dei suoi  componenti  e'  in  possesso  dei
          requisiti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  o),
          procede,  su  richiesta  del  debitore,  ad  attestare   la
          veridicita' dei dati aziendali. 
                4.  L'accordo  con  i  creditori  deve  avere   forma
          scritta,  e'  depositato  presso  l'organismo  e   non   e'
          ostensibile a soggetti  diversi  da  coloro  che  lo  hanno
          sottoscritto. L'accordo produce gli  stessi  effetti  degli
          accordi  che  danno  esecuzione  al  piano   attestato   di
          risanamento e, su richiesta del debitore e con il  consenso
          dei creditori interessati, e' iscritto nel  registro  delle
          imprese. 
              4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi
          del comma 1, e di quello assegnato ai  sensi  dell'articolo
          21, comma 1,  viene  presentata  da  soggetti  diversi  dal
          debitore   domanda   di   apertura   della   procedura   di
          liquidazione giudiziale,  la  domanda  viene  definita  dal
          tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in
          pendenza  il   tribunale   puo'   compiere   le   attivita'
          istruttorie ritenute necessarie.» 
                «Art. 20. (Misure protettive). - 1. Dopo  l'audizione
          di cui all'articolo  18,  il  debitore  che  ha  presentato
          istanza  per  la  soluzione  concordata  della  crisi  puo'
          chiedere alla sezione specializzata in materia  di  imprese
          di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo  27  giugno
          2003, n. 168,  individuata  a  norma  dell'articolo  4  del
          medesimo decreto legislativo, avuto riguardo  al  luogo  in
          cui si trova la sede  dell'impresa,  le  misure  protettive
          necessarie per condurre a termine le trattative in corso. 
                2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55
          in  quanto  compatibili.  Il  giudice  designato   per   la
          trattazione  dell'istanza  puo'  sentire  i  soggetti   che
          abbiano effettuato la  segnalazione  o  il  presidente  del
          collegio di cui all'articolo 17. 
                3. La durata iniziale  delle  misure  protettive  non
          puo' essere superiore a tre mesi e  puo'  essere  prorogata
          anche piu' volte, su istanza del debitore, fino al  termine
          massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a  condizione  che
          siano  stati   compiuti   progressi   significativi   nelle
          trattative tali  da  rendere  probabile  il  raggiungimento
          dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di
          cui all'articolo 17. 
                4. Durante il procedimento di composizione  assistita
          della  crisi  di  cui  all'articolo  19  e  fino  alla  sua
          conclusione,  il  debitore   puo'   chiedere   al   giudice
          competente ai sensi del comma  1,  che  siano  disposti  il
          differimento degli obblighi previsti dagli  articoli  2446,
          secondo e terzo comma, 2447,  2482-bis,  quarto,  quinto  e
          sesto  comma  e  2482-ter  del  codice  civile,  e  la  non
          operativita' della causa di scioglimento della societa' per
          riduzione o  perdita  del  capitale  sociale  di  cui  agli
          articoli 2484, primo comma, n.  4),  e  2545-duodecies  del
          codice civile. Su istanza del  debitore,  il  provvedimento
          puo' essere pubblicato nel registro delle imprese. 
                5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni
          momento, anche d'ufficio, se  risultano  commessi  atti  di
          frode nei confronti dei creditori o se il collegio  di  cui
          all'articolo 17 segnala al giudice competente  che  non  e'
          possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi
          o che non vi sono significativi  progressi  nell'attuazione
          delle misure adottate per superare la crisi.» 
                «Art. 21. (Conclusione del  procedimento).  -  1.  Se
          allo scadere del termine di cui all'articolo 19,  comma  1,
          non e' stato concluso un accordo con i creditori  coinvolti
          e  permane  uno  stato  di  crisi,  il  collegio   di   cui
          all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda  di
          accesso ad una delle procedure  previste  dall'articolo  37
          nel termine di trenta giorni. 
                2. Il debitore puo' utilizzare la  documentazione  di
          cui all'articolo 19, commi 2 e 3. 
                3. Della conclusione  negativa  del  procedimento  di
          composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione
          ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non  vi  hanno
          partecipato. 
                4. Gli atti relativi al procedimento  e  i  documenti
          prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono  essere
          utilizzati  unicamente  nell'ambito  della   procedura   di
          liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.» 
                «Art. 22. (Segnalazione al pubblico ministero). -  1.
          Se  il  debitore  non  compare  per  l'audizione,  o   dopo
          l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo  19,
          comma  1,  senza  che  sia  stata  disposta  dal   collegio
          l'archiviazione  di  cui  all'articolo  18,  comma   3,   o
          all'esito delle trattative non deposita domanda di  accesso
          ad   una   procedura   di   regolazione   della   crisi   e
          dell'insolvenza   nel   termine    assegnato    ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se non risulta  che
          il debitore ha comunque depositato domanda  di  accesso  ad
          una procedura di regolazione della crisi e  dell'insolvenza
          e se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente  la
          sussistenza di uno stato di  insolvenza  del  debitore,  lo
          segnala con relazione motivata  al  referente  che  ne  da'
          notizia  al  pubblico   ministero   presso   il   tribunale
          competente ai sensi  dell'articolo  27,  con  atto  redatto
          secondo la normativa  anche  regolamentare  concernente  la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. 
                2. Il pubblico ministero, quando ritiene  fondata  la
          notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque
          entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa  di
          cui all'articolo 38, comma 1.».