Art. 40 
 
        Modifiche alle norme del codice civile in materia di 
                   assetti organizzativi societari 
 
  1.  All'articolo  2257  del  codice  civile,  il  primo  comma   e'
sostituito  dal  seguente:  «L'istituzione  degli  assetti   di   cui
all'articolo  2086,  secondo  comma,   spetta   esclusivamente   agli
amministratori. Salvo diversa  pattuizione,  l'amministrazione  della
societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.». 
  2. All'articolo  2380-bis,  primo  comma,  del  codice  civile,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istituzione degli  assetti
di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta  esclusivamente  agli
amministratori.». 
  3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice  civile,  dopo
il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:  «L'istituzione
degli  assetti  di  cui  all'articolo  2086,  secondo  comma,  spetta
esclusivamente al consiglio di gestione.». 
  4.  All'articolo  2475  del  codice  civile,  il  primo  comma   e'
sostituito  dal  seguente:  «L'istituzione  degli  assetti   di   cui
all'articolo  2086,  secondo  comma,   spetta   esclusivamente   agli
amministratori. Salvo  diversa  disposizione  dell'atto  costitutivo,
l'amministrazione della societa'  e'  affidata  a  uno  o  piu'  soci
nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2257,  2380-bis,
          2409-novies e 2475 del codice civile, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   2257.   (Amministrazione   disgiuntiva).    -
          L'istituzione  degli  assetti  di  cui  all'articolo  2086,
          secondo comma, spetta esclusivamente  agli  amministratori.
          Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa'
          spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. 
                Se l'amministrazione  spetta  disgiuntamente  a  piu'
          soci, ciascun socio amministratore ha  diritto  di  opporsi
          all'operazione che un altro voglia compiere, prima che  sia
          compiuta. 
                La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte
          attribuita   a   ciascun   socio   negli   utili,    decide
          sull'opposizione.» 
                «Art. 2380-bis. (Amministrazione della  societa').  -
          La gestione  dell'impresa  si  svolge  nel  rispetto  della
          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e
          spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
          le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto
          sociale. L'istituzione degli assetti  di  cui  all'articolo
          2086,   secondo   comma,   spetta    esclusivamente    agli
          amministratori. 
                L'amministrazione della societa' puo' essere affidata
          anche a non soci. 
                Quando l'amministrazione e' affidata a piu'  persone,
          queste costituiscono il consiglio di amministrazione. 
                Se  lo  statuto  non  stabilisce  il   numero   degli
          amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo  e
          minimo, la determinazione spetta all'assemblea. 
                Il consiglio di amministrazione sceglie  tra  i  suoi
          componenti  il  presidente,  se  questi  non  e'   nominato
          dall'assemblea.» 
                «Art. 2409-novies.  (Consiglio  di  gestione).  -  La
          gestione  dell'impresa  si  svolge   nel   rispetto   della
          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e
          spetta esclusivamente al consiglio di  gestione,  il  quale
          compie   le   operazioni   necessarie   per    l'attuazione
          dell'oggetto sociale. Puo' delegare proprie attribuzioni ad
          uno o piu' dei suoi componenti; si applicano in tal caso il
          terzo,  quarto   e   quinto   comma   dell'articolo   2381.
          L'istituzione  degli  assetti  di  cui  all'articolo  2086,
          secondo  comma,  spetta  esclusivamente  al  consiglio   di
          gestione. 
                E' costituito da un numero di componenti,  anche  non
          soci, non inferiore a due. 
                Fatta eccezione per  i  primi  componenti,  che  sono
          nominati nell'atto costitutivo,  e  salvo  quanto  disposto
          dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei  componenti
          il  consiglio  di   gestione   spetta   al   consiglio   di
          sorveglianza, previa determinazione  del  loro  numero  nei
          limiti stabiliti dallo statuto. 
                I componenti del consiglio di  gestione  non  possono
          essere nominati consiglieri di sorveglianza, e  restano  in
          carica per un periodo non superiore  a  tre  esercizi,  con
          scadenza  alla  data  della  riunione  del   consiglio   di
          sorveglianza  convocato  per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
                I  componenti  del   consiglio   di   gestione   sono
          rieleggibili, salvo diversa disposizione dello  statuto,  e
          sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in  qualunque
          tempo, anche se nominati nell'atto  costitutivo,  salvo  il
          diritto al risarcimento dei  danni  se  la  revoca  avviene
          senza giusta causa. 
                Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare  uno  o
          piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio  di
          sorveglianza   provvede    senza    indugio    alla    loro
          sostituzione.» 
                «Art.  2475.  (Amministrazione  della  societa').   -
          L'istituzione  degli  assetti  di  cui  all'articolo  2086,
          secondo comma, spetta esclusivamente  agli  amministratori.
          Salvo   diversa   disposizione    dell'atto    costitutivo,
          l'amministrazione della societa' e' affidata a uno  o  piu'
          soci  nominati  con  decisione  dei  soci  presa  ai  sensi
          dell'articolo 2479. 
                All'atto di nomina degli amministratori si  applicano
          il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. 
                Quando l'amministrazione e' affidata a piu'  persone,
          queste  costituiscono  il  consiglio  di   amministrazione.
          L'atto costitutivo puo' tuttavia  prevedere,  salvo  quanto
          disposto  nell'ultimo  comma  del  presente  articolo,  che
          l'amministrazione  sia  ad  esse  affidata   disgiuntamente
          oppure  congiuntamente;  in   tali   casi   si   applicano,
          rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 
                Qualora    sia    costituito    un    consiglio    di
          amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere  che  le
          decisioni siano adottate mediante consultazione  scritta  o
          sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal  caso
          dai  documenti  sottoscritti  dagli  amministratori  devono
          risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione
          ed il consenso alla stessa. 
                La redazione del progetto di bilancio e dei  progetti
          di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del
          capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni  caso  di
          competenza dell'organo amministrativo. 
                Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».