Art. 41 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.