Art. 42 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 42: - Si riporta il testo dell'articolo 389 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: «Art. 389. (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.».