Art. 42 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  alla  data   di   cui
all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12  gennaio  2019,
n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi
1 e 2, e 40. 
    
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Catalfo, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  389  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: 
                «Art. 389. (Entrata in  vigore).  -  1.  Il  presente
          decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo  quanto
          previsto al comma 2. 
                2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
          364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e  388  entrano
          in   vigore   il   trentesimo   giorno   successivo    alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
          decreto. 
                3. Le disposizioni di cui agli articoli  3  e  4  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
          dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si  applicano
          anche nelle more dell'adozione  dei  decreti  di  cui  agli
          articoli 3, comma 7-bis, e 4,  comma  1-bis,  del  predetto
          decreto legislativo e il  contenuto  della  fideiussione  e
          della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti  nel
          rispetto    di    quanto    previsto    dalle    richiamate
          disposizioni.».