Art. 5 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  II,  Capo  IV,  del   decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, , le parole: «di 2.000.000 euro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di euro 2.000.000». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 25. (Misure premiali). - 1. All'imprenditore  che
          ha  presentato  all'OCRI   istanza   tempestiva   a   norma
          dell'articolo 24 e che ne  ha  seguito  in  buona  fede  le
          indicazioni, ovvero ha proposto  tempestivamente  ai  sensi
          del medesimo  articolo  domanda  di  accesso  a  una  delle
          procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di  cui
          al presente codice che non sia stata in seguito  dichiarata
          inammissibile,  sono  riconosciuti  i  seguenti   benefici,
          cumulabili tra loro: 
              a) durante la procedura di composizione assistita della
          crisi  e  sino  alla  sua  conclusione  gli  interessi  che
          maturano sui debiti  tributari  dell'impresa  sono  ridotti
          alla misura legale; 
              b) le sanzioni tributarie  per  le  quali  e'  prevista
          l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro
          un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che
          le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per
          il pagamento scade dopo la  presentazione  dell'istanza  di
          cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad
          una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
              c) le sanzioni e gli  interessi  sui  debiti  tributari
          oggetto della procedura  di  composizione  assistita  della
          crisi sono ridotti della meta' nella eventuale procedura di
          regolazione della crisi o  dell'insolvenza  successivamente
          aperta; 
              d) la proroga del termine fissato dal giudice ai  sensi
          dell'articolo  44  per  il  deposito  della   proposta   di
          concordato preventivo o  dell'accordo  di  ristrutturazione
          dei debiti e' pari al doppio di quella  che  ordinariamente
          il giudice puo' concedere, se l'organismo  di  composizione
          della crisi non ha dato notizia di insolvenza  al  pubblico
          ministero ai sensi dell'articolo 22; 
              e) la proposta di concordato preventivo in  continuita'
          aziendale concorrente con quella da lui presentata  non  e'
          ammissibile se il professionista incaricato attesta che  la
          proposta  del  debitore  assicura  il  soddisfacimento  dei
          creditori  chirografari  in   misura   non   inferiore   al
          20%(percento) dell'ammontare complessivo dei crediti. 
              2. Quando, nei reati di cui  agli  articoli  322,  323,
          325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere  a)  e
          b), limitatamente  alle  condotte  poste  in  essere  prima
          dell'apertura della procedura, il  danno  cagionato  e'  di
          speciale tenuita', non e' punibile chi  ha  tempestivamente
          presentato   l'istanza   all'organismo   di    composizione
          assistita  della  crisi  d'impresa  ovvero  la  domanda  di
          accesso a una delle procedure di regolazione della crisi  o
          dell'insolvenza di cui al presente  codice  se,  a  seguito
          delle stesse, viene aperta una  procedura  di  liquidazione
          giudiziale  o  di  concordato   preventivo   ovvero   viene
          omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.  Fuori
          dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuita',  per
          chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena e' ridotta
          fino  alla  meta'  quando,  alla  data  di  apertura  della
          procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza,  il
          valore dell'attivo  inventariato  o  offerto  ai  creditori
          assicura   il   soddisfacimento   di   almeno   un   quinto
          dell'ammontare dei  debiti  chirografari  e,  comunque,  il
          danno complessivo cagionato non supera  l'importo  di  euro
          2.000.000.».